SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: NOVITÀ DALLA LEGGE 215/21
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
In dicembre 2021, la Legge n. 215, di cui abbiamo parlato in una precedente news, ha apportato numerose variazioni rilevanti al D. Lgs 81/2008.
Tra queste modifiche, vale la pena approfondire le novità introdotte all’art.14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, che vedono un inasprimento del Provvedimento di Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.
MODIFICHE AL D. LGS. 81/08: QUALI NOVITA’ SUL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE?
La sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche non è una novità introdotta dalla Legge 215/2021: il Provvedimento di Sospensione infatti era previsto sin dalla prima uscita del D. Lgs. 81/2008.
Tuttavia le recenti modifiche hanno modificato i criteri per l’applicazione di tale provvedimento: possiamo dire che oggi le aziende che violano la legge in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro rischiano più di prima.
Oggi, infatti, è sufficiente che ad un controllo da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, tecnici dell’ASL) sia accertata una delle fattispecie di violazione di cui all’Allegato I del D. Lgs. 81/08 per incorrere nel Provvedimento di Sospensione dell’attività.
LE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 14 SUL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Riportiamo nella seguente tabella una sintesi delle modifiche sostanziali apportate sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Ante riforma | Post riforma |
Gli organi ispettivi possedevano una certa discrezionalità se disporre o meno della sospensione dell’attività imprenditoriale. | Gli organi ispettivi devono disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale. |
La sospensione veniva disposta in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. | La sospensione viene disposta in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. |
L’adozione del provvedimento di sospensione […] comporta l’adozione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. | Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. n. 50/2016». |
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. | |
Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. | Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. |
Rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni di cui all’Allegato I. | |
Nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. | |
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione». | |
La revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. | La revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. |
IN QUALI CASI SI PUÒ INCORRERE NEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ?
Riportiamo di seguito le fattispecie individuate dall’Allegato I del D. Lgs. 81/08, da notare in particolare i punti 3, 6, 9, 10, 11, 12:
- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
- Mancata formazione ed addestramento.
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
- Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Nell’ipotesi di violazione di una o più delle fattispecie sopra elencate, presupposto per la revoca è l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni stesse.
Come si può comprendere dall’elenco sopra riportato, vi sono situazioni non conformi tutt’altro che rare nei luoghi di lavoro, considerate come gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, riconducibili a:
- assenza di adeguata formazione o addestramento rispetto all’attività svolta dal lavoratore;
- assenza di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta;
- manomissione o messa fuori uso di dispositivi di sicurezza o di segnalazione di macchine e attrezzature di lavoro.
QUALI SONO LE SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE?
Qualora l’organo ispettivo accerti la grave violazione delle norme antinfortunistiche delle fattispecie di cui all’Allegato I procede, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate per ciascuna violazione.
La somma aggiuntiva varia a seconda della tipologia di violazione da un minimo di € 2.500 per i punti 1, 2 e 5 dell’Allegato I (rispettivamente mancata elaborazione del DVR, del Piano di Emergenza e del POS) ad un massimo di € 3.000 per i restanti punti dell’elenco.
In caso di mancata formazione ed addestramento di cui al punto 3 e mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto “l’importo somma aggiuntiva” è stata fissata in € 300 per ciascun lavoratore interessato.
Per tutto il periodo di sospensione sussiste, altresì, il divieto in capo all’azienda di contrattare con la P.A e per tale motivo il provvedimento dovrà essere comunicato anche all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per gli aspetti di rispettiva competenza.
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI…
- segui il Seminario Gratuito SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI NORME ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D LGS 81/08? in Videoconferenza o E-learning
- segui il SEMINARIO GRATUITO IN E-LEARNING IL NUOVO PREPOSTO ALLA SICUREZZA: COSA CAMBIA CON LE ULTIME MODIFICHE AL D.LGS. 81/08
- visita anche la pagina di approfondimento di Vega Formazione: LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER GRAVI VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: COSA RISCHIA L’AZIENDA?
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI NORME ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D LGS 81/08?
Documenti correlati
News correlate
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
Visita la nostra pagina facebook
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative