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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: LA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

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La “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che stiamo analizzando con cadenza settimanale, prevede alcune novità per il percorso formativo degli ASPP-RSPP rispetto a quanto previsto nell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 attualmente in vigore.

Con questa news vogliamo andare quindi a fare un riepilogo dei contenuti che vengono confermati e di quelli modificati per la formazione dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

MODULO A, MODULO B (COMUNE) E MODULO C

Come già previsto anche nell’accordo Stato Regioni del 7/7/16, il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in 2 distinti moduli: A e B. I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare anche il modulo C.

Il Modulo A ha durata pari a 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali), suddivise in 5 unità didattiche, e costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.

Il Modulo B rappresenta il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il modulo B comune ha durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali), suddivise in 12 unità didattiche, ed è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione, che vedremo tra poco. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.

Il Modulo C ha durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali), suddivise in 4 unità didattiche, ed è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE

Per determinati settori produttivi, il RSPP e l’ASPP devono frequentare anche il relativo modulo B di specializzazione. Questa indicazione è presente anche nell’accordo Stato Regioni del 7/7/16, c’è però una differenza: nella bozza del nuovo Accordo sono stati individuati 5 ambiti di specializzazione anziché 4. Infatti la previsione è che il “vecchio” modulo B-SP1 sia suddiviso in 2 moduli distinti, scorporando la pesca.

Se il nuovo Accordo confermerà i contenuti della bozza, i “nuovi” settori risulteranno quindi essere:

  • Modulo B-SP1 Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore), codice settore Ateco 2007: A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia
  • Modulo B-SP2 Pesca (12 ore), codice settore Ateco 2007: A 03- Pesca
  • Modulo B-SP3 Costruzioni (16 ore), codice settore Ateco 2007: F – Costruzioni
  • Modulo B-SP4 Sanità residenziale (12 ore), codice settore Ateco 2007: Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)
  • Modulo B-SP5 Chimico – Petrolchimico (16 ore), codice settore Ateco 2007: C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)

ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEI MODULI B

Continua a valere l’esonero dalla frequenza del modulo A e dei moduli B (comune e specialistico) nel caso di possesso di determinati titoli di studio riportati nello stesso Accordo e che corrispondono a quelli indicati nell’Accordo del 7/7/16.

Sono altresì esonerati coloro che dimostrano il possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria e Architettura, conseguito ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652

Costituisce inoltre titolo di esonero dalla frequenza relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C):

  • partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master con contenuti e modalità di svolgimento conformi ai contenuti del presente Accordo, mediante certificazione emessa dall’Università
  • almeno 5 anni di attività tecnica in materia di salute e sicurezza in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

L’AGGIORNAMENTO DEI RSPP E DEGLI ASPP

La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale e decorre dalla data di conclusione del Modulo B comune. La durata minima è di 20 ore per ASPP e di 40 ore per RSPP. Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni precisa che anche se un ASPP o un RSPP non partecipa ai corsi di aggiornamento per un periodo fino a 10 anni, il credito formativo ottenuto con la regolare frequenza ai corsi abilitanti rimane valido. È quindi confermato che se il professionista completa l’aggiornamento anche con ritardo, può riprendere a esercitare le proprie funzioni una volta terminato l’aggiornamento. Per continuare a svolgere le proprie funzioni, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, RSPP e ASPP devono dimostrare, al momento dell’affidamento di un incarico, di aver partecipato a corsi di aggiornamento per il numero di ore minimo previsto nel quinquennio precedente all’affidamento dell’incarico.

Secondo la nostra interpretazione, eliminando la frase attualmente presente nell’Accordo del 7/7/16 che chiede di dimostrare in ogni istante di aver partecipato al monte ore di aggiornamento richiesto per il ruolo nel quinquennio precedente, il nuovo Accordo evita quei dubbi interpretativi sulla possibilità di prevedere dei quinquenni “scorrevoli” e non fissi e calcolati a partire dalla conclusione del modulo B.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO PER DLSPP

La formazione base per RSPP-ASPP deve essere svolta con presenza in aula o in videoconferenza sincrona, è esclusa la modalità e-learning. L’unico modulo che può essere svolto anche in modalità e-learning è il modulo A.

L’aggiornamento della formazione dei RSPP-ASPP può essere svolto con presenza in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

Per gli ASPP-RSPP sono previste le seguenti modalità per la verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione:

  • Modulo A: test eventualmente integrato da colloquio
  • Modulo B: test e simulazione
  • Modulo C: colloquio

Di seguito riportiamo le caratteristiche delle verifiche di apprendimento:

  • Test: minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, l’esito positivo si verifica se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande
  • Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso
  • Simulazione: finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Per i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 sono riconosciuti crediti formativi totali per i moduli A, B comune e C. Per i moduli B di specializzazione bisogna far riferimento a quanto sarà previsto nel nuovo Accordo.

PER APPROFONDIRE…

Per scoprire tutte le novità introdotte dal nuovo Accordo, partecipa al seminario “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” in videoconferenza sincrona. L’evento è organizzato in collaborazione con Vega Formazione e con il patrocinio di AIESiL, e vedrà come relatori l’Avv. Rolando Dubini, l’Avv. Lorenzo Fantini e l’Ing. Federico Maritan. L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Per iscriverti al seminario: CLICCA QUI!

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