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SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DELL’INL

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Il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2024, unitamente alla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1357 del 31 luglio 2024 con le prime indicazioni operative riguardo l’applicazione di questo decreto, forniscono un quadro normativo volto a semplificare, coordinare e rendere più efficaci i controlli amministrativi esercitati dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche.

In questo articolo esploreremo i principali elementi di queste novità normative, evidenziando i contenuti della nota dell’INL e le implicazioni operative per le attività ispettive e di controllo dell’INL.

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 103/2024

Il D. Lgs. n. 103/2024 mira a semplificare i controlli amministrativi, riducendo al minimo le sovrapposizioni e le duplicazioni, per favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche. Si applica ai controlli amministrativi esercitati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulle attività economiche. Sono esclusi i controlli fiscali, quelli legati alla sicurezza e difesa nazionale e quelli inerenti alla documentazione antimafia.

La nota dell’INL n. 1357 del 31 luglio 2024 chiarisce che il decreto introduce la diffida amministrativa: una procedura che invita il trasgressore a sanare una violazione prima della formale contestazione.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L’articolo 2 del decreto, come spiegato nella nota, prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi, ma sottolinea che queste misure non sono ancora operative. Le amministrazioni saranno chiamate a censire e pubblicare i controlli di loro competenza, ed effettuare una ricognizione triennale per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni. Questi adempimenti mirano a garantire una maggiore trasparenza e razionalizzazione delle procedure di controllo e a ridurre gli oneri per le imprese.

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA

La nota dell’INL evidenzia l’introduzione, tramite l’articolo 3 del D.Lgs. 103/2024, di un sistema di identificazione e gestione del rischio basato su parametri come la tipologia di attività e i risultati di precedenti controlli. Le imprese a basso rischio potranno ottenere un “Report certificativo”, rilasciato da organismi accreditati, che sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa. Questo fascicolo, come indicato dall’articolo 4 del decreto, sarà utilizzato per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni e migliorando l’efficacia delle ispezioni in base al profilo di rischio dell’impresa.

Le PP.AA. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

L’articolo 5 del D.Lgs. 103/24 stabilisce i principi fondamentali per il controllo delle attività economiche, che devono essere basati su fiducia nell’azione delle amministrazioni, efficacia, efficienza, proporzionalità e trasparenza.

La nota INL n. 1357/2024 sottolinea che l’Ispettorato deve programmare i controlli in base alla gravità del rischio, con un intervallo minimo di un anno tra le ispezioni per le imprese a basso rischio, salvo situazioni di emergenza. Inoltre, la nota menziona la necessità di evitare ispezioni multiple contemporanee, promuovendo ispezioni congiunte tra diverse amministrazioni.

La Nota dell’INL evidenzia come il decreto incida sulla programmazione della vigilanza e sulla sanzionabilità delle condotte. Particolare attenzione viene rivolta alla gestione del rischio e alla necessità di coordinamento tra le varie amministrazioni competenti, soprattutto in relazione alla “Lista di conformità INL”, introdotta con il Decreto-Legge n. 19/2024.

La previsione che richiede alle amministrazioni di fornire un elenco di documenti necessari prima di un’ispezione non trova sostanzialmente applicazione negli accertamenti dell’INL. Questo perché l’Ispettorato spesso conduce ispezioni impreviste o senza preavviso, soprattutto in materia lavoristica e di salute e sicurezza sul lavoro, e chiedere documenti anticipatamente comprometterebbe l’efficacia delle ispezioni stesse.

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA E LE SANZIONI PER VIOLAZIONI SANABILI

Uno degli elementi chiave introdotti dall’articolo 6 del decreto è la diffida amministrativa, che consente ai trasgressori di sanare le violazioni accertate prima che vengano formalmente contestate. Questo strumento offre ai soggetti controllati un termine di 20 giorni per regolarizzare la propria posizione, evitando così l’irrogazione della sanzione. Tuttavia, la diffida non si applica a violazioni riguardanti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e altri obblighi derivanti dal diritto europeo e internazionale.

La nota chiarisce inoltre che la diffida è applicabile solo a violazioni sanabili che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 5.000 euro e se la violazione è stata accertata per la prima volta nell’arco di cinque anni.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il decreto riconosce l’importanza della formazione continua del personale delle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione degli strumenti di controllo e il coordinamento inter-amministrativo. L’articolo 9 promuove l’uso di soluzioni tecnologiche avanzate, incluse quelle basate sull’intelligenza artificiale, per automatizzare e rendere più efficienti le attività di controllo.

IMPLICAZIONI E DIRETTIVE OPERATIVE

La Nota n. 1357 del 31 luglio 2024 conclude con indicazioni pratiche per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sottolineando che le disposizioni del decreto entrano in vigore il 2 agosto 2024 e saranno applicabili agli illeciti accertati a partire da tale data.

Viene inoltre specificato che la diffida amministrativa, essendo una disposizione di carattere procedurale, si applicherà anche a condotte poste in essere precedentemente, purché gli illeciti siano accertati dopo l’entrata in vigore del decreto.

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