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SACCHETTI BIODEGRADABILI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI: QUAL È IL PARERE DEL MASE?

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Il recente interpello presentato da Legambiente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha sollevato richieste di chiarimento riguardanti la gestione dei rifiuti organici e l’uso delle bioplastiche compostabili. L’istanza di interpello si concentra su una specifica interpretazione dell’articolo 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che regola il riciclaggio dei rifiuti organici, e cerca precisazioni riguardo alle deroghe e ai divieti applicati da alcune amministrazioni locali in assenza di specifiche disposizioni ministeriali.

IL QUESITO DI LEGAMBIENTE

Legambiente, nella sua istanza di interpello, ha chiesto al MASE se la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter del D.Lgs. 152/06 possa giustificare i divieti di alcune amministrazioni locali sull’uso delle bioplastiche compostabili nella raccolta dell’umido urbano. Secondo l’associazione tale comportamento ostacola il riciclo organico e contravviene alla normativa vigente e ai principi dell’economia circolare.

Riportiamo di seguito l’istanza di interpello ambientale formulata da Legambiente che, nello specifico, chiede “se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182 ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il contesto normativo di riferimento analizzato dal MASE include:

  • Direttiva 2008/98/CE: questa direttiva europea stabilisce che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici devono essere raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti. Tra i rifiuti organici possono essere inseriti anche imballaggi recuperabili con analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità
  • D. Lgs. 152/06, articolo 182-ter, comma 2: si stabilisce che i rifiuti organici devono essere raccolti in modo differenziato, preferibilmente utilizzando sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
  • D. Lgs. 152/06, articolo 182-ter, comma 6: specifica che i rifiuti di imballaggi biodegradabili e compostabili certificati (per gli imballaggi conformemente allo standard europeo EN 13432 o per manufatti diversi dagli imballaggi allo standard europeo EN14995) ed opportunamente etichettati, vanno raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici.

LE CONSIDERAZIONI DI LEGAMBIENTE

Legambiente ha evidenziato come alcune amministrazioni locali, come quella del Comune di Bolzano, vietano l’uso delle bioplastiche compostabili nella raccolta dell’umido urbano, anche se certificate, destinandole invece a smaltimento o recupero energetico. Questo, secondo Legambiente, contraddice la normativa nazionale ed europea che promuove l’uso delle bioplastiche compostabili per migliorare la qualità e la quantità del riciclo dei rifiuti organici.

LA RISPOSTA DEL MASE

Il Ministero dell’Ambiente, nella sua risposta, ha chiarito che la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter, che cita “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”, non giustifica i divieti locali sull’uso delle bioplastiche compostabili certificate.

Il comma 7 dell’art. 182-ter del D.Lgs. 152/06, che riguarda i livelli di qualità della raccolta differenziata dei rifiuti organici e i controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio, non incide sugli obblighi di raccolta e riciclo stabiliti nei commi precedenti.

Anzi, dalla lettura della normativa vigente emerge:

  • l’obbligo di conferire i rifiuti biodegradabili e compostabili nell’ambito della raccolta separata dei rifiuti organici, anche al fine di incrementare il riciclaggio degli stessi,
  • la possibilità dell’utenza domestica di utilizzare i sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta del proprio rifiuto organico

Tutto ciò premesso e valutato, pertanto, le amministrazioni locali non dovrebbero emanare provvedimenti che vietino l’uso di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dell’umido urbano e delle bioplastiche compostabili e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici dei prodotti con le caratteristiche previste dal comma 6 dell’art. 182-ter del D. Lgs. 152/06, poiché tali divieti non sono giustificati dalla normativa vigente.

L’interpretazione del MASE supporta quindi la posizione di Legambiente, rafforzando l’importanza di un approccio uniforme nella gestione dei rifiuti organici e nell’uso delle bioplastiche compostabili.

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