fbpx Skip to content

RIFIUTI ABBANDONATI: È POSSIBILE LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE?

47314

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La questione dell’applicazione della messa in sicurezza permanente (MISP) dei rifiuti abbandonati è stata oggetto di un interpello presentato dalla Regione Veneto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Con questo articolo andiamo ad esaminare in dettaglio i chiarimenti richiesti e le risposte fornite dal Ministero all’interpello n. 143191 dell’1 agosto 2024, analizzando le implicazioni normative e procedurali legate alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati.

I chiarimenti forniti evidenziano la necessità di rispettare rigorosamente le norme sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche, sottolineando l’importanza della valutazione della sostenibilità ambientale solo all’interno del quadro normativo esistente, richiedendo quindi un’attenta considerazione del contesto legislativo applicabile.

CONTESTO NORMATIVO E DOMANDE DELLA REGIONE VENETO

L’interpello è stato presentato in base all’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del medesimo decreto, in particolare riguardo alla possibilità di approvare progetti di MISP per rifiuti abbandonati.

Le domande specifiche poste dalla Regione Veneto includono:

  • La possibilità di approvare progetti di MISP in alternativa alla rimozione dei rifiuti abbandonati, soprattutto quando si tratta di ingenti quantità di rifiuti trovati in aree contaminate o non contaminate e di intervento da parte di un soggetto interessato non responsabile dell’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti
  • Se nella valutazione delle opzioni tra rimozione e MISP si possa considerare la sostenibilità ambientale.
  • La possibilità di utilizzare le Linee guida del progetto ministeriale “Mettiamoci in RIGA” come riferimento.
  • Il quadro normativo di riferimento e l’autorità competente per l’approvazione dei progetti di MISP.

RISPOSTA DEL MASE: INTERPRETAZIONI NORMATIVE E LIMITI DI APPLICAZIONE

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto richiamando l’art. 240 del D.Lgs. n.152/2006, che disciplina la MISP, e ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 239 comma 2 del medesimo decreto, la normativa sulla bonifica dei siti contaminati non si applica all’abbandono dei rifiuti. Questo significa che, in linea generale, la possibilità di applicare la MISP ai rifiuti abbandonati è esclusa, salvo il caso in cui, dopo la rimozione dei rifiuti, si accerti il superamento dei valori di contaminazione, richiedendo così interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

In particolare, il Ministero ha chiarito che eventuali interventi di confinamento permanente possono essere autorizzati in caso di impossibilità di rimozione dei rifiuti secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, il regime autorizzatorio previsto per le discariche. Le norme sulla bonifica dei siti contaminati si applicano solo in presenza di superamento dei valori di soglia e quindi di contaminazione o potenziale contaminazione del sito.

VALUTAZIONI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sul tema della valutazione comparativa tra rimozione dei rifiuti abbandonati e loro MISP, il Ministero ha sottolineato che la sostenibilità ambientale può essere considerata come criterio di valutazione, ma solo all’interno del contesto normativo specifico della gestione dei rifiuti. Questo implica che la scelta tra rimozione e confinamento permanente deve tener conto dei principi generali comunitari in materia di protezione dell’ambiente, di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

UTILIZZO DELLE LINEE GUIDA “METTIAMOCI IN RIGA”

Per quanto riguarda l’uso delle Linee guida nate dal progetto ministeriale “Mettiamoci in RIGA”, il MASE ha specificato che queste possono essere considerate, ma sempre nel rispetto della normativa ambientale vigente. Le Linee guida non possono derogare alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, ma possono essere utilizzate per guidare le indagini preliminari sulla presenza di contaminazione e per decidere le azioni da intraprendere.

PROCEDIMENTI NORMATIVI E AUTORITÀ COMPETENTI

Infine, in merito all’autorità competente per l’approvazione dei progetti di MISP, il Ministero dell’Ambiente ha ribadito la necessità di distinguere tra due casi:

  • Interventi di MISP in situ (senza rimozione dei rifiuti): devono essere autorizzati secondo il procedimento previsto dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006.
  • Interventi di MISP ex situ (realizzazione di discarica per il conferimento dei rifiuti rimossi): devono seguire il regime autorizzatorio delle discariche previsto dalD.Lgs. n.36/2003 ma, trattandosi di impianto per l’attuazione della bonifica, l’approvazione del progetto ricade sotto l’art. 242, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006.

PER APPROFONDIRE…

Vega Formazione propone corsi in materia ambientale nei quali, a partire dai requisiti cogenti, vengono approfonditi vari aspetti, tra i quali: l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, la gestione dei rifiuti sia dal punto di vista operativo che di responsabilità, la legislazione ambientale. I corsi sono rivolti a tutti i professionisti e alle figure aziendali che ricoprono ruoli con responsabilità nell’ambito dei processi in materia ambientale.

CORSO RESPONSABILE AMBIENTALE

Vuoi approfondire i principi fondamentali della legislazione ambientale vigente? Iscriviti al nostro corso!

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679