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RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI: ULTIMI CHIARIMENTI DALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

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Con la Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) ha ritenuto di fornire alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e ss.mm.ii. e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 ed in particolare su:

  • la procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel caso di perdita dell’idoneità
  • la dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
  • le verifiche di idoneità del responsabile tecnico

Vediamo in cosa consistono i chiarimenti forniti.

PROCEDURA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO NEL CASO DI PERDITA DELL’IDONEITÀ

Il 16 ottobre 2023 è la data in cui scade il requisito di idoneità di quei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

Con la Circolare n. 3/2023 e la successiva Delibera n. 5/2023, l’ANGA chiarisce che, dal giorno successivo alla data di scadenza dell’idoneità del RT, le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC per notificare all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo di cui alla delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 pari a massimo 180 giorni consecutivi.

Durante questo periodo le funzioni di RT sono esercitate in via provvisoria dal legale rappresentante dell’impresa, salvo diversa indicazione.

Se il responsabile tecnico supera la verifica nel corso del periodo transitorio, la sua idoneità verrà ripristinata in automatico.

Se l’impresa intende invece nominare un nuovo RT, dovrà essere inviata specifica istanza di nomina da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.

DISPENSA DALLE VERIFICHE D’IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

Il periodo di massimo 180 giorni durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e ss.mm.ii. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

VERIFICHE D’IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

I responsabili tecnici in regime transitorio che ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 sono esonerati dal possesso del diploma di scuola media superiore, mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

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