QUALIFICA ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO: CHIARIMENTI VVF
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La Circolare dei Vigili del Fuoco DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri Sistemi di Sicurezza Antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.
COSA TRATTA IL DECRETO MINISTERIALE 1° SETTEMBRE 2021?
Il Provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri Sistemi di Sicurezza Antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato Decreto. Per approfondire Clicca Qui!
QUALI IMPIANTI SONO ESCLUSI DALL’INQUADRAMENTO DEL D.M. 1° SETTEMBRE 2021?
La Circolare dei VVF chiarisce che sono esclusi dall’inquadramento delle attività trattate dal D.M. 1° settembre 2021, gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati nel D.M. 37/2008 con riferimento a:
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
- Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- Impianti di protezione antincendio
QUALI SONO I CHIARIMENTI INDICATI NELLA CIRCOLARE DEI VVF?
Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato II al D.M. 1° settembre 2021, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha indicato in allegato alla Circolare DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021 le indicazioni relative a:
- Allegato I: Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- Allegato II: Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- Allegato III: Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
QUALI SONO I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI PER MANUTENTORI DI IMPIANTI ANTINCENDIO?
I requisiti dei docenti vengono indicati all’allegato I della Circolare DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, in cui vengono individuati i criteri di qualifica del docente per l’erogazione della formazione:
- Teoria:
- Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado
a) Documentata esperienza come docenti della parte teorica in materia di manutenzione antincendio specificatamente al presidio oggetto del corso con almeno quarantacinque ore di formazione erogata e con esperienza pratica almeno triennale nel settore della manutenzione dei presidi antincendio.
b) Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente al presidio oggetto del corso almeno triennale e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata.
c) Responsabili Tecnici di imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008 art. 3 comma 1 che svolgono manutenzione dei presidi antincendio, con documentata esperienza almeno triennale sul presidio oggetto del corso e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata.
d) Progettista di apparecchiature e sistemi con almeno tre anni di esperienza continuativa documentata non anteriore agli ultimi 5 anni, la redazione di almeno un progetto esecutivo sullo specifico presidio e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso di formazione.
- Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Pratica:
- a) Documentata esperienza come docenti in materia antincendio in ambito pratico nel settore della manutenzione sul presidio oggetto del corso di formazione, e con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni.
b) Documentata esperienza continuativa con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni o con esperienza almeno triennale come tecnico manutentore con la qualifica di operaio specializzato o equivalente nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio sul presidio oggetto del corso di formazione.
c) Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, installazione, manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente all’attrezzatura oggetto del corso almeno triennale nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio e con almeno trentacinque ore di formazione erogata.
- a) Documentata esperienza come docenti in materia antincendio in ambito pratico nel settore della manutenzione sul presidio oggetto del corso di formazione, e con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni.
Sia per i docenti di parte teorica o pratica, ruolo che può essere ricoperto da un unico docente, in alternativa alle ore di formazione indicate possono essere ritenuti validi:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (vedi il corso Formazione Formatori proposto da Vega Formazione)
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque presidio antincendio per almeno 48 ore negli ultimi 2 anni.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO?
Per il mantenimento dei requisiti previsti i docenti delle parti teoriche e pratiche, devono partecipare a corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l’attrezzatura per la quale ci si aggiorna.
L’attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche con la modalità della Formazione a Distanza (FAD) in modalità videoconferenza sincrona.
CHI SONO I SOGGETTI FORMATORI?
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori possono essere:
- Le associazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al Decreto Controlli, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione
- Le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione degli impianti o delle attrezzature antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale
- I soggetti formatori accreditati presso la Regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale
- Le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti
Inoltre i soggetti formatori possono richiedere di svolgere gli esami presso le proprie sedi.
LA FORMAZIONE PUÒ ESSERE SVOLTA IN VIDECONFERENZA?
Esclusivamente per la parte teorica dei corsi di formazione per manutentori antincendio è possibile l’utilizzo della modalità in videoconferenza sincrona attraverso supporti informatici che consentano:
- la trasmissione ai discenti di contenuti didattici (audio e video, presentazioni, filmati, ecc.)
- l’interattività reciproca tra docente, discente e tutor (sia in vocale che chat scritta)
- le operazioni di registrazione
- il riconoscimento di identità dei partecipanti, la verifica della presenza, l’erogazione e compilazione dei test di apprendimento previsti.
Il soggetto formatore è l’unico responsabile del regolare svolgimento del corso, inoltre la Circolare indica il numero massimo di discenti per corso di formazione in 30 unità.
L’Allegato I della Circolare dei VVF indica inoltre le attrezzature, strumenti e impianti che sono necessari per poter svolgere la formazione di carattere pratico.
All’Allegato III viene riportato il modello per la richiesta di svolgimento degli esami.
PER APPROFONDIRE…
Per approfondire ulteriormente, Vega Formazione Ente di Formazione Accreditato della Regione Veneto ha organizzato in data 01.12.2021 un Convegno su tutte le Novità del nuovo D.M. 10/03/98 sulla formazione e la gestione dell’emergenza antincendio. Il Convegno è disponibile gratuitamente sulla piattaforma e-learning: CLICCA QUI!
Riportiamo in allegato il testo della Circolare dei VVF del DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.
Dal blog tecnico di Vega Formazione
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