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PRESENTAZIONE TARDIVA DEL RINNOVO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO: COSA COMPORTA?

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Il DPR n. 151/2011 rappresenta un riferimento chiave nella gestione della sicurezza contro gli incendi e definisce quali sono le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, quali sono le procedure per ottenere l’approvazione da parte del Comando dei VVF nonché per il rinnovo periodico di conformità antincendio (il “vecchio” CPI, Certificato di Prevenzione Incendi).

Ma cosa succede se il rinnovo viene presentato oltre la scadenza? Questa news esamina il processo di rinnovo periodico dell’attestazione di conformità antincendio, come delineato in una nota dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in risposta alle ambiguità sorte riguardo alla presentazione tardiva di tale documentazione.

IL CONTESTO NORMATIVO PER IL RINNOVO DEL CPI

A definire quali sono le attività soggette alla conformità antincendio e la periodicità del rinnovo è il DPR 151/2011, in particolare:

  • art. 2 comma 3: Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
  • art. 5: La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata ogni 5 anni, fatte salve alcune specifiche attività individuate al comma 2 che devono presentare il rinnovo ogni 10 anni.

Tale rinnovo è necessario per verificare che le misure antincendio adottate rimangano efficaci e conformi alle normative vigenti nel tempo pertanto le attività di cui all’Allegato I del DPR devono presentare periodicamente (5 o 10 anni) al Comando provinciale dei VVF territorialmente competente un’attestazione di conformità antincendio, che conferma la persistenza delle condizioni di sicurezza inizialmente verificate.

LA NOTA N. 1640/2024 DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

La mancata presentazione del rinnovo periodico della conformità antincendio (CPI) nei termini previsti solleva questioni che hanno portato a richieste di chiarimento presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

La nota n. 1640/2024 del 01/02/2024 chiarisce che l’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico è penalmente rilevante mentre il rinnovo tardivo non lo è. In passato, infatti, alcune Procure della Repubblica hanno interpretato la presentazione tardiva come non penalmente rilevante, a meno che non sia accompagnata da un mancato rinnovo totale e accertato dalla polizia giudiziaria. Questa interpretazione si fonda sulle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2017 all’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006.

Ma un rinnovo tardivo potrebbe configurarsi come prosecuzione dell’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.

La nota di febbraio 2024 richiama quindi anche la circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione prot. n. 5555 del 18 aprile 2012: sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

RINNOVO TARDIVO CPI: È AMMESSO?

Dal documento n. 1640/2024 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emerge che:

  • dal punto di vista penale risulta rilevante solo l’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo del CPI
  • dal punto di vista amministrativo, la presentazione tardiva dell’attestazione non influisce sulla durata della validità della SCIA o autorizzazione previgente, che resta valida fino alla scadenza naturale, quinquennale o decennale
  • dal punto di vista sanzionatorio, si applica la disciplina del D.Lgs. del 19 dicembre 1994, n. 758, particolarmente nel contesto delle contravvenzioni relative alla sicurezza e igiene del lavoro, come specificato nel D.Lgs. 81/2008, qualora sia accertata la continuazione dell’esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo.

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