PREPOSTO: TUTTE LE RISPOSTE SULLE NOVITÀ DEL RUOLO
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Nel dicembre 2021, la Legge 215/21 (cd. “Decreto Fiscale”) ha introdotto diverse modifiche al D.Lgs. 81/08, tra cui alcune riguardanti il ruolo del preposto. L’intento del legislatore è stato quello di rafforzare le responsabilità di questa figura, fondamentale per assicurare la sorveglianza e l’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro in azienda.
CHI È IL PREPOSTO?
Il preposto, come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, è una figura incaricata di sovrintendere all’attività lavorativa all’interno dell’azienda o del cantiere, in ragione delle sue competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che gli sono stati assegnati. Il suo compito principale è garantire l’attuazione delle direttive ricevute, vigilando che i lavoratori eseguano correttamente le attività assegnate nel rispetto delle normative di sicurezza.
Il preposto detiene un “potere di iniziativa”, che gli consente di intervenire direttamente per assicurare che vengano applicate le misure di prevenzione e protezione previste. Oltre a supervisionare il lavoro, ha la responsabilità di attivarsi prontamente in caso di rischi o pericoli, al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori.
In pratica, questa figura è spesso associata ai ruoli di capo squadra, capo reparto, capo turno o altre posizioni di coordinamento operativo. Il preposto, quindi, non è solo un supervisore tecnico, ma anche un garante della sicurezza, incaricato di mantenere il controllo sul rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
RISPONDIAMO AD ALCUNI DUBBI
Pubblichiamo le domande e le relative risposte formulate dai relatori durante il Seminario “IL NUOVO PREPOSTO ALLA SICUREZZA: COSA CAMBIA CON LE ULTIME MODIFICHE AL D.LGS. 81/08”, in cui sono state approfondite le novità e le modifiche apportate dalla Legge 215/2021, di cui abbiamo parlato in una precedente news, al D. Lgs. 81/08 con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del Preposto.
Ricordiamo che è possibile seguire il Seminario “IL NUOVO PREPOSTO ALLA SICUREZZA: COSA CAMBIA CON LE ULTIME MODIFICHE AL D.LGS. 81/08” sulla piattaforma E-learning di Vega Formazione.
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Riportiamo di seguito le domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:
DOMANDA | RISPOSTA |
Alla luce delle nuove disposizioni normative, la formazione di base del prepostol’aggiornamento della formazione, devono essere svolti in presenza? | Fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, di cui al momento non sono noti i contenuti, valgono le regole previste dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11. Pertanto nulla è mutato in merito a contenuti, periodicità e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per preposti. |
A seguito dei recenti aggiornamenti relativi al ruolo del preposto, è superata la definizione di preposto di fatto? Ovvero, ogni capo reparto o figura che fornisce delle direttive ai colleghi, deve essere formato come preposto e individuato? | Il preposto di fatto è ancora previsto dalla legislazione vigente, ma diviene ora una “anomalia organizzativa”. Se oggi un soggetto svolge funzioni di preposto, deve essere individuato (incaricato) e formato. Viceversa, il datore di lavoro potrà incorrere in sanzioni per mancata individuazione della figura del preposto. |
Il preposto deve ricevere un emolumento in relazione al suo ruolo visto che ha maggiori responsabilità? | L’emolumento riconosciuto al preposto potrà essere previsto nei contratti collettivi di lavoro (CCNL). |
Non essendo esplicitato il contrario nel D. Lgs. 81/08, la figura del preposto può essere ricoperta direttamente dal datore di lavoro? Se si, deve acquisire apposita formazione anche relativamente al ruolo di preposto pur essendo formato appositamente con formazione da Datore di Lavoro? | Sul datore di lavoro già incombe l’obbligo di “richiedere l’osservanza” ai lavoratori delle misure di sicurezza previste per legge e dall’azienda (art. 18, comma 1 lettera f), nonché altri obblighi sovrapponibili a quelli del preposto. In sostanza il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente. Quindi, in assenza del preposto, le attività di controllo e supervisione devono essere svolte direttamente dal datore di lavoro e non è necessario che lo stesso datore di lavoro si “autoproclami” anche preposto. |
La formalizzazione della nomina del preposto, attraverso un format contenete tutti i gli obblighi individuati dall’art.19, controfirmata dal preposto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, è considerabile come adempimento alla novità normativa? | Eventuali incarichi di preposto sottoscritti prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalle Legge 215/21 rimangono validi. Qualora in tali incarichi fossero stati riportati gli obblighi del preposto secondo la precedente formulazione è necessario aggiornarli, sia per un aspetto formale che per comunicare al preposto i nuovi adempimenti a suo carico. |
In aziende composte da più unità locali con un unico o pochi lavoratori, come ci si comporta per l’obbligo di individuazione del preposto? Se il Datore di Lavoro vi accede raramente, è possibile individuare un preposto che periodicamente fa degli accessi? | Per quanto riguarda le singole unità locali con un singolo o pochi lavoratori, il datore di lavoro può comunque scegliere di individuare un preposto che periodicamente fa dei sopralluoghi (non vige l’obbligo di presenza continuativa del preposto); se tuttavia in tali unità locali esistono già delle figure che di fatto svolgono il ruolo di preposto, il datore di lavoro li deve individuare e nominare come tali. |
Se in azienda non esiste il preposto (nemmeno di fatto) è comunque necessario individuarlo? | Il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente. Quindi, in assenza del preposto, le attività di controllo e supervisione devono essere svolte direttamente dal datore di lavoro. |
È sufficiente indicare nel DVR o nell’organigramma aziendale l’individuazione del preposto? | Premesso che nel D. Lgs. 81/08 non sono indicate le modalità di individuazione, se da un lato l’indicazione nel DVR o nell’organigramma consente all’organizzazione di dimostrare che il datore di lavoro ha “inviduato” i preposti, dall’altro l’assenza di una accettazione da parte del soggetto incaricato non consente di dimostrare che tale individuazione sia anche nota, condivisa e confermata. In definitiva, il modo più corretto è quello di individuare il preposto per mezzo di una nomina controfirmata dal datore di lavoro e dal preposto. |
Un lavoratore che viene nominato preposto, può rifiutare la nomina? | La funzione di preposto è correlata in maniera intrinseca con il ruolo assunto da questa figura all’interno dell’azienda rispetto ad altri colleghi. Qualora il soggetto incaricato come preposto rifiuti la nomina formale, ma comunque svolga tale funzione (preposto di fatto), verrà comunque individuato di fatto come tale ai sensi dell’art. 299 del D. Lgs. 81/08, gravando su di sé tutte le responsabilità conseguenti al ruolo di fatto ricoperto. In tal caso giova ricordare che il datore di lavoro rischia la sanzione in quanto non può dimostrare di aver “individuato” il preposto in assenza di una nomina firmata per accettazione. Diversamente, un lavoratore può rifiutare di assumere incarichi non già svolti. |
Un preposto formalmente nominato, deve svolgere anche una formazione specifica per il suo ruolo? | La formazione di base ed aggiornamento del preposto è obbligatoria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011. |
È possibile per una ditta che svolge lavori in appalto non nominare il preposto? | Ai sensi del nuovo art 26 D.Lgs 81-08 c8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto“. Pertanto il datore di lavoro appaltatore deve indicare un nominativo di un soggetto che svolge tale funzione e che potrà essere anche lo stesso datore di lavoro. |
Il preposto può rilevare osservazioni in merito alla sicurezza solo per i propri collaboratori o anche per altri e in generale per le situazioni che osserva? | Le segnalazioni per il miglioramento continuo dovrebbero essere incoraggiate a prescindere da chi le effettua. Ricordiamo comunque che gli obblighi del preposto valgono per la propria area di competenza. |
Un volontario di un’associazione sportiva che abbia ruolo di preposto, deve essere identificato? È Necessario nominarlo anche se non è un dipendente? | Il preposto rientra nella definizione di lavoratore pertanto, se la persona in questione è un lavoratore ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81-08 ( «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile) si applicano gli obblighi conseguenti sia come lavoratore che, in caso, come preposto. |
Il preposto deve essere sempre presente durante l’attività lavorativa? Nell’ambito di attività con turni di lavoro il preposto deve essere presente in turno? | Non vige l’obbligo di presenza continuativa del Preposto per i lavori su turni. Va precisato che il preposto deve essere presente con una frequenza adeguata rispetto alla complessità del lavoro, ai rischi presenti, alle turnazioni, così da svolgere un’efficace azione di controllo e supervisione. |
Se in azienda è presente un dirigente che svolge le funzioni del preposto, è opportuno individuare anche il preposto? | Il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro/dirigente non è in grado di svolgerle direttamente. Quindi, in assenza del preposto, le attività di controllo e supervisione devono essere svolte direttamente dal datore di lavoro o dal dirigente. In presenza del dirigente nominato, in questo caso, non serve aggiungere alla stessa persona la nomina di Preposto. |
Un RLS può essere anche preposto? | Il RLS può essere anche un preposto. |
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