PATENTE A CREDITI EDILIZIA: PUBBLICATO IL DECRETO 132/2024 E LA CIRCOLARE DELL’INL
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PATENTE A PUNTI: IL NUOVO DECRETO ATTUATIVO
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”. Tale decreto definisce il sistema della patente a crediti edilizia (da molti chiamata “patente a punti”) che rappresenta il nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il decreto n. 132/2024 entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA: IL PORTALE
La presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti edilizia nel contesto del Decreto n. 132/2024 avviene attraverso un procedimento digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile a partire dal 1 ottobre 2024.
I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale sono escluse da questo obbligo così come le imprese in possesso di certificazioni SOA di categoria pari o superiore alla terza.
Le imprese e i lavoratori autonomi obbligati devono accedere online al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure è possibile delegare un altro soggetto a presentare la domanda per conto del richiedente, purché la delega sia in forma scritta.
INFORMAZIONI AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Le imprese e i lavoratori autonomi devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell’avvenuta presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.
REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI
Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
- Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
Per ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato e autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:
- Alcuni requisiti, ossia l’iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale, sono autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
- Gli altri requisiti, come l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP, sono attestati con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
COME AVVIENE IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA? E QUALI SONO I CONTENUTI?
Una volta presentata la domanda, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la patente a punti è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La patente conterrà le seguenti informazioni:
- Dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
- Data di rilascio e numero della patente
- Punteggio attribuito al momento del rilascio (30 punti iniziali)
- Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- Aggiornamenti sull’esito di eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei punti
Le informazioni contenute nella patente a crediti edilizia sono conservate per tutta la sua vigenza e, nel caso di sospensione o decurtazione di punti, per un periodo massimo di 5 anni dall’iscrizione al portale.
SITUAZIONI PARTICOLARI
Attività in corso durante l’esame della domanda: nelle more del rilascio della patente, è consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri temporanei o mobili, a meno che non ricevano una comunicazione diversa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se, a seguito di controlli successivi al rilascio della patente, vengono accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere revocata. In tal caso, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla revoca.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DELLA PATENTE A PUNTI?
Le modalità per l’esibizione delle informazioni devono essere definite dall’Ispettorato nazionale del lavoro, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
A questi dati hanno accesso:
- i titolari della patente o loro delegati
- le pubbliche amministrazioni
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale
- il responsabile dei lavori
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
- i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
PUNTEGGIO DELLA PATENTE: PUNTEGGIO INIZIALE, DECURTAZIONI E INCREMENTO DEI CREDITI
Ricordiamo che ogni impresa o lavoratore autonomo inizialmente ha 30 punti nella patente.
Il punteggio può essere decurtato in caso di una o più violazioni delle normative di sicurezza, in base alla tabella di cui all’Allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/08. Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri temporanei o mobili.
Il punteggio della patente a crediti può essere incrementato fino a un massimo di 100 punti in base a requisiti predefiniti e individuati nella tabella “TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI” allegata al Decreto n. 132/2024, scaricabile in calce alla presente news, quali:
- storicità dell’azienda, fino a 10 crediti
- mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito per ciascun biennio, fino a massimo 20 crediti
- attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino ad un massimo di 30 punti (ad esempio: sistema di gestione della sicurezza certificato conformemente alla ISO 45001, formazione aggiuntiva dei lavoratori, specialmente a favore di lavoratori stranieri, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLS o o RLST, …)
- ulteriori attività, investimenti o formazione, fino ad un massimo di 10 punti (quali, ad esempio: dimensione dell’azienda, possesso di SOA in classifica I o II, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, requisiti reputazionali, …)
La richiesta di riconoscimento dei crediti ulteriori, rispetto ai 30 iniziali, da parte delle aziende potrà essere presentata nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2025.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previo invio telematico della relativa documentazione nel portale dell’Ispettorato.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
SANZIONI
Ricordiamo che lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
LA CIRCOLARE INL N. 4 DEL 23 SETTEMBRE 2024 SULLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA
In attuazione del Decreto n. 132/2024, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/
Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
LE PROSSIME SCADENZE PER LA RICHIESTA DELLA PATENTE A PUNTI
In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08, qualora richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, secondo il modello allegato alla circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino la 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro il 31/10/2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Documenti correlati
- DECRETO 18 settembre 2024, n. 132Accedi per scaricare
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