PATENTE A CREDITI EDILIZIA: NOTA INL SUL REGIME SANZIONATORIO
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La patente a crediti, introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e regolamentata dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, rappresenta un sistema di qualificazione obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti è necessaria alle imprese e ai lavoratori autonomi per operare nei cantieri dal 1° ottobre 2024, per saperne di più sulla sua introduzione e sul funzionamento, leggi le seguenti news:
- LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI È LEGGE (CON ULTERIORI MODIFICHE)
- PATENTE A CREDITI EDILIZIA: PUBBLICATO IL DECRETO 132/2024 E LA CIRCOLARE DELL’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato una nota prot. 9326 del 9/12/24, con le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con le indicazioni sul regime sanzionatorio da applicare alla patente a crediti, sottolineando l’importanza di un approccio rigoroso da parte di tutti gli attori coinvolti nei cantieri.
Di seguito vediamo i contenuti del documento rilasciato dall’INL. Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento ufficiale completo che alleghiamo alla presente news.
OBBLIGHI E APPLICAZIONE
Il possesso della patente è vincolante per tutte le attività in cantiere, con esclusione delle sole forniture o prestazioni di natura intellettuale. In caso di decurtazione dei crediti che portano il punteggio della patente al di sotto di 15 crediti, l’attività lavorativa non è consentita, a meno di alcune eccezioni disciplinate dalla normativa che vedremo successivamente.
Le imprese e i lavoratori autonomi privi della patente o che operano con un punteggio inferiore a 15 sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative.
REGIME SANZIONATORIO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
La sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano senza patente o con punteggio insufficiente corrisponde al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
Il calcolo del valore dei lavori, necessario per determinare le sanzioni, segue criteri specifici delineati nella nota INL. Di seguito le casistiche principali:
- Contratti formalizzati: se il contratto tra l’impresa/lavoratore autonomo e il committente è formalizzato e contiene un capitolato dei lavori, si considera il costo dei lavori riportato nel contratto o nel capitolato accettato da entrambe le parti. L’impresa/il lavoratore autonomo o il committente devono esibire il contratto, il capitolato o i preventivi accettati dal committente per calcolare il valore di riferimento.
- Preventivi non formalizzati: in assenza di un contratto formale, si può fare riferimento anche ai preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e approvati dal committente.
- Mancanza di contratti o preventivi: quando non è possibile individuare un contratto o un preventivo valido con l’indicazione del valore dei lavori,la normativa prevede l’applicazione della soglia minima di 6.000 euro come base di calcolo per le sanzioni.
L’importo delle sanzioni è destinato al finanziamento dei sistemi informatici utili al rilascio e aggiornamento delle patenti.
COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI: RUOLO E SANZIONI
Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti o dei documenti equivalenti da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da €711,92 a €2.562,91, come stabilito dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008.
Se il committente o il responsabile dei lavori affida i lavori a un’impresa o a un lavoratore autonomo con una patente a crediti con un punteggio minimo di 15 crediti, viene applicata la medesima sanzione da €711,92 a €2.562,91.
La sanzione non si applica al committente o al responsabile dei lavori se, dopo l’affidamento, la patente viene sospesa, revocata o i crediti scendono sotto i 15. Tuttavia, in questi casi, si applica esclusivamente all’impresa o al lavoratore autonomo la sanzione prevista dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 (10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro). È quindi fondamentale verificare con attenzione il momento effettivo dell’affidamento dei lavori, senza limitarsi alla data riportata nel contratto.
La sanzione prevista dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della patente a crediti, poiché le verifiche del committente e del responsabile dei lavori sono contestualizzate al momento dell’affidamento dei lavori.
LE ECCEZIONI AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI
Le eccezioni al possesso della patente a crediti, riportate nel documento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, includono le seguenti situazioni specifiche:
- Attività in corso: le imprese o i lavoratori autonomi che, durante l’esecuzione di un appalto o subappalto, subiscono una decurtazione dei crediti al di sotto del limite di 15, possono completare i lavori già avviati, purché il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore totale del contratto.
- Operatività nelle more del rilascio della patente: nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito svolgere le attività previste, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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- Nota prot. 9326 del 9/12/24 - indicazioni operative Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)Accedi per scaricare
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