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NUOVO REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI: APPROFONDIMENTO SUL D.P.R. 1/8/2011 N. 151

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PREMESSA: D.P.R. 151/11, IL NUOVO REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
Il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione degli Incendi a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 221 del 22/09/2011, reca importanti e sostanziali modifiche alle procedure di prevenzioni incendi per l’emissione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
NOTA: in data 6/10/2011 è stata emessa una circolare esplicativa sulle modalità di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi. Sono inoltre stati resi noti i nuovi modelli PIN 2011 necessari per le procedure di prevenzioni incendi previste nel nuovo regolamento.

Il regolamento di semplificazione infatti abroga completamente sia il D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 che il D.M. 16/02/1982 (concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi), introducendo nel suo Allegato I un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei VV.F., distinte in tre categorie, denominate A, B, C (per convertire le vecchie attività del DM 16/02/1982 alle nuove dell’Allegato I DPR 151/11 si può far uso di un convertitore attività VVF DPR 151/11 messo a disposizione nel sito del Comando dei VVF di Torino):
1. nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
2. nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”, cioè la C;
3. nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’, soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
Tali categorie, costituite per suddividere ulteriormente la singola attività in funzione di parametri di complessità (numero di addetti, volumi di materiali presenti, potenzialità, etc.) determinano procedure differenti, che saranno indicate in uno specifico decreto del Ministero dell’Interno. Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continue­ranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel d.m. 4 maggio 1998.
Il regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2011.

NUOVI IMPIANTI: PRESENTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO
Gli enti e i privati responsabili delle attività elencate nell’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente, l’esame dei progetti relativi a nuovi impianti e insediamenti. Analogamente si deve procedere in caso di modifiche successive ad impianti esistenti, comportanti aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Le modalità specifiche e la documentazione costituente il progetto di prevenzione incendi da sottoporre a verifica dai parte dei Tecnici del Comando dei VVF devono essere stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Interno che dovrà essere emanato.
Per quanto riguarda la tempistica, il Comando dei VV.F. dovrà esaminare il progetto entro 30 giorni, richiedendo eventualmente documentazione integrativa, pronunciandosi sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla data di presentazione.
La novità pertanto è che le attività dell’elenco di cui Allegato I, categoria A, del D.P.R. n. 151, non sono soggette ad approvazione preventiva in fase di progetto da parte del Comando dei VV.F.
A titolo di esempio non esaustivo, rientrano tra queste attività escluse dalla verifica progettuale preventiva da parte del Comando dei Vigili del Fuoco (ma comunque soggette a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi):
1. i depositi di bombole di GPL con capacità complessiva inferiore a 300 kg e i depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 5 m3
2. gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 kW e fino a 350 kW
3. alberghi con più di 25 posti letto e fino a 50 posti letto
4. scuole con affollamento inferiore a 150 persone
5. locali adibiti ad esposizione (ad esempio negozi) con superifice superiore a 400 m2 e fino a 600 m2
6. centrali termiche di potenzialità superiore a 116 kW ma inferiore a 350 kW
Come si può notare, generalmente per ogni attività rimangono comunque dei limiti minimi da superare per essere soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi.
Si evidenzia anche che, per quanto riguarda le tariffe richieste dai Comandi dei Vigili del Fuoco per l’espletamento dei servizi di verifica progetto e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, per le nuove attività inserite nell’Allegato I (non presenti nel precedente elenco del D.M. 16/02/1982), si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, secondo la tabella di equiparazione riportata nell’Allegato II.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Tutte le attività riportate nell’elenco dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 sono soggette a controlli da parte del Comando dei Vigili del Fuoco: in particolare prima dell’esercizio delle attività il responsabile della stessa dovrà darne segnalazione al Comando dei VV.F., presentando l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 139 del 8/3/2006, ossia la cosiddetta SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Le modalità saranno definite specificatamente da un decreto del Ministero dell’Interno, ma la comunicazione dovrà essere certamente corredata da tutto il materiale comprovante la conformità impiantistica e strutturale ai requisiti di antincendio.
Per quanto concerne i sopralluoghi svolti dal Comando dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, il regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi prevede:
1. sopralluoghi “a campione” per le attività di cui all’Allegato I, ricadenti nelle categorie A e B, per le quali tuttavia non previsto il rilascio del CPI, bensì di un “verbale di sopralluogo tecnico” da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, a seguito di richiesta dell’interessato;
2. sopralluoghi per tutte le attività che hanno comunicato inizio dell’esercizio, ricadenti nell’Allegato I categoria C, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Qualora i sopralluoghi svolti dai tecnici del Comando dei VV.F. evidenzino difformità alla normativa antincendio, potrà essere concesso al responsabile dell’esercizio di intervenire per correggere la difformità entro 45 giorni di tempo per adeguare l’attività, in caso contrario il Comando procederà ad interdire le attività.

RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: NUOVE SCADENZE
Tutti i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’elenco di cui Allegato I del D.P.R. n. 151/11, per le quali il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ha durata pari a 10 anni. In ogni caso il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal D.P.R. n. 37 del 12/01/1998.

DEROGHE ALLE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
Qualora l’applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi non sia integralmente possibile, a causa delle caratteristiche proprie delle attività, gli interessati possono effettuare richiesta di deroga, secondo le modalità che saranno definite da un decreto del Ministero dell’Interno. Tale richiesta di deroga alle normative antincendio può essere avanzata anche dai titolari di attività non rientranti tra quelle soggette a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ma comunque aventi attività ricadenti nel campo di applicazione di specifica normativa tecnica verticale.

NULLA OSTA DI FATTIBILITA’
Per progetti di particolare complessità, contenenti attività di cui all’Allegato I, categoria B e C, gli enti e privati interessati possono chiedere un esame preliminare ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

CONCLUSIONI
Il nuovo regolamento pubblicato con il DPR 151/11, recependo quanto previsto dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo regolamento per le procedure di prevenzione incendi tiene conto degli effetti che la “segnalazione certificata di inizio attività”, cioè la cosiddetta “SCIA” (l. n. 122/2010) determina sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In conclusione, riprendendo un commento pubblicato nel sito dei Vigili del Fuoco, si può affermare che “per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici”.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

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