NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI FGAS
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Il Regolamento Comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l’obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell’anno precedente da parte di alcune categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. La mancata trasmissione della dichiarazione comporta sanzioni per i soggetti trasgressori.
Con il nuovo Regolamento di Esecuzione 1375/2017 (UE) sono state introdotte alcune novità per il 2017. Nella fattispecie, sono state modificate alcune delle informazioni da inserire nella Dichiarazione FGas. Tali novità sono entrate in vigore a partire dal 15 agosto 2017.
LE PRINCIPALI NOVITÀ E MODIFICHE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 1375/2017 (UE)
Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento di Esecuzione 1375/2017 (UE).
1. Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web di riferimento;
2. Nella sezione 1 della Comunicazione, riguardante i produttori di FGAS, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
3. Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi:
– importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature,
– HFC usati, riciclati o rigenerati,
– HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima,
– HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
4. Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
5. Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
6. Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
7. Infine viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n. 879/2016, queste informazioni sono già note.
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