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NOMINA DEL PREPOSTO: UN NUOVO OBBLIGO DI LEGGE

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La conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha apportato numero modifiche al D.Lgs. 81/2008 (come illustrato in una nostra precedente news), una di queste riguarda nello specifico la nomina del preposto. Uno degli aspetti più rilevanti è la “responsabilizzazione” della figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Di seguito proponiamo un modulo di individuazione e nomina del Preposto, al fine di adempiere al nuovo obbligo previsto nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro recentemente modificato.

Vediamo di seguito le modifiche apportate nel D. Lgs. 81/2008 all’articolo 18 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” e 19 sugli “Obblighi del Preposto”.

COME INCARICARE IL PREPOSTO: ECCO UN FAC SIMILE DI NOMINA

Il Decreto Legge 146/2021 ha introdotto l’obbligo per il Datore di Lavoro di individuare e formalizzare l’incarico del Preposto per le attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. Per semplificare questo processo, mettiamo a disposizione un fac simile del modulo di incarico, conforme alle nuove disposizioni normative.

Clicca il link di seguito per scaricare gratis il Fac-simile di Nomina di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 215/2021: scarica il Fac-simile di nomina del Preposto.

IL NUOVO OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI INCARICARE IL PREPOSTO

È stato inserito all’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. 

Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, il testo normativo in ogni caso non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.

Le modifiche al Decreto si spingono oltre e richiamano all’art. 26 per lo svolgimento di attività in regime di appalto la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.

Vega Engineering mette a disposizione nella banca dati modulistica, disponibile a tutti gli utenti registrati nel sito, l’Incarico di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, così come previsto dalle nuove disposizioni normative in attuazione della Legge 215/2021. Per scaricare il modulo di incarico del Preposto, CLICCA QUI!

SONO PREVISTE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O IL DIRIGENTE CHE NON INDIVIDUANO IL PREPOSTO?

Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero l’individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell’art. 26 comma 8-bis, l’indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che svolge il ruolo di Preposto.

QUALI MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI?

All’art. 19 del D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del Preposto viene modificata la lett. a) del primo comma, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Viene quindi assegnato al Preposto, il compito o meglio l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente. È lecito pensare che l’interruzione temporanea dell’attività attribuita al Preposto sia finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa prima di riprenderla.

PER APPROFONDIRE

Scarica il Fac-simile Nomina di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 215/2021

Per fare in modo che il Preposto abbia la possibilità di formalizzare e lasciare traccia scritta della sua attività di Vigilanza, Vega Engineering rende disponibile gratuitamente nella sua banca dati modulistica sicurezza il Fac-simile del Registro dell’Attività di Vigilanza del Preposto.ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008.

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