MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 NEL DISEGNO DI LEGGE 1264/2024 (DDL LAVORO)
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Il Senato ha approvato in via definitiva l’11 dicembre 2024 il disegno di legge n. 1264 (cd. DDL Lavoro) collegato alla legge di Bilancio. Il DDL Lavoro introduce importanti novità per il mondo del lavoro e delle imprese, tra queste alcune riguardano direttamente il D.Lgs. 81/08.
Di seguito analizziamo le principali modifiche che il disegno di legge, allegato alla presente news, andrà ad apportare al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DELLA SICUREZZA
Viene introdotto un nuovo articolo, il 14-bis, che obbliga il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:
- Analisi della situazione nell’anno precedente;
- Misure da adottare per migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programmi legislativi pianificati per l’anno in corso.
MEDICI COMPETENTI E VERIFICA DEI REQUISITI
All’articolo 38 “Titoli e requisiti del medico competente” viene aggiunto il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti. Questo controllo sarà fondamentale per garantire la loro permanenza nell’elenco ufficiale.
MODIFICHE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Numerose innovazioni riguardano l’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” del Testo Unico sulla Sicurezza:
- Visite mediche preventive preassuntive: la visita medica preventiva può essere effettuata anche prima dell’assunzione.
- Visite mediche per assenze prolungate: il medico competente potrà decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, sarà comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità.
- Riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.
UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI
L’articolo 65 viene aggiornato per consentire l’uso di locali sotterranei o semisotterranei, purché:
- Non vi siano emissioni di agenti nocivi.
- Vengano rispettati requisiti specifici di aerazione, illuminazione e microclima indicati nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione all’INL, salvo richieste di integrazioni.
MODIFICHE MINORI
Tra le altre modifiche, si segnala:
- La sostituzione della terminologia relativa agli organi di vigilanza con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il ricorso avverso il giudizio rilasciato dal medico competente.
- L’articolo 12 del D.Lgs. 81/08 viene modificato con la sostituzione del comma 2, esplicitando che la Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve comprendere rappresentanti con competenze giuridiche.
- L’aggiornamento temporale all’anno 2024 in alcuni riferimenti normativi (art. 41, comma 4-bis).
FACSIMILE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Documenti correlati
- Disegno di legge n. 1264/2024Accedi per scaricare
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