fbpx Skip to content

MINICODICE DI PREVENZIONE INCENDI: ECCO I CHIARIMENTI DEI VVF

29103

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Come già accaduto per gli altri Decreti Ministeriali che hanno iniziato il percorso di abrogazione dell’ormai storico D.M. 10/3/98, ovvero:

anche per il nuovo Decreto Ministeriale del 3/9/21 i VVF forniscono i “primi chiarimenti”.

Riportiamo di seguito una sintesi dei contenuti del D.M. 3/9/21 e dei chiarimenti dei VVF.

DI COSA TRATTA IL DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 2021?

Come già indicato in una nostra precedente news, il D.M. 3 settembre 2021 fornisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il Decreto è stato soprannominato “Decreto Minicodice” in quanto introduce un metodo per la definizione delle misure di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro a “Basso Rischio Incendio” simile, benché semplificato, rispetto a quello previsto dal “Codice di Prevenzione Incendi” (D.M. 3/8/15).

I chiarimenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sul Minicodice di Prevenzione Incendi, rimarcano quanto già deducibile dal testo del D.M. 3/9/2021, ed in particolare che:

  • il nuovo D.M. 3/9/21 è valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri (titolo IV del D.lgs. 81/08)
  • sono previste 4 casistiche per l’applicazione dei diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio
  • il Minicodice di Prevenzione Incendi costituisce una semplificazione della progettazione della Sicurezza Antincendio

QUALI SONO I CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO?

L’art. 3 del D.M. 3/9/21 individua 4 casistiche per l’applicazione dei diversi Criteri di Progettazione, Realizzazione ed Esercizio della Sicurezza Antincendio, ossia:

  1. Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi
  2. Luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”, in cui è possibile utilizzare il Minicodice di Prevenzione Incendi riportato all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/21
  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), estendendo quindi l’applicazione del codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro che:
    • Non sono soggetti a regole tecniche verticali
    • Non sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11)
    • Non rientrano tra le attività a Basso Rischio Incendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21
  4. Come ultimo, viene indicato che per i luoghi classificati a Rischio Basso di Incendio, in alternativa al Minicodice, può essere “volontariamente” applicato il D.M. 3 agosto 2015, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi

QUALI SONO I CRITERI DI APPLICAZIONE DEL MINICODICE?

Il Minicodice di Prevenzione Incendi si applica ai luoghi di lavoro considerati a Basso Rischio di Incendio, ossia luoghi in cui sono contemporaneamente verificate tutte le seguenti condizioni:

  • non soggetti a verifiche e controlli dei VVF per la Prevenzione Incendi
  • non rientrano nel campo di applicazione di una specifica regola tecnica verticale
  • hanno un affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • hanno una superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • hanno i piani compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

COS’È IL MINICODICE DI PREVENZIONE INCENDI?

Come indicato dagli stessi chiarimenti dei VVF, l’introduzione del Minicodice ha portato nel panorama della prevenzione incendi e della sicurezza antincendio uno strumento snello e facile da utilizzare anche da chi non ha approfondito la Progettazione della Sicurezza Antincendio sviluppata attraverso il Codice di Prevenzione Incendi, D.M. 3/8/15, di cui però il Minicodice conserva sia linguaggio che approccio fornendo numerose semplificazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO E MINICODICE DI PREVENZIONE INCENDI: QUALE CORRELAZIONE?

I VVF nei chiarimenti specificano che nonostante debba essere svolta la Valutazione del Rischio di Incendio, così come previsto dal D.lgs. 81/08, per identificare la graduazione del Rischio di Incendio effettivo del Luogo di Lavoro, il D.M. 3/9/21, individua a priori i luoghi di lavoro classificati a Rischio Basso di Incendio e fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio che dovrà comprendere:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio;
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al Rischio d’Incendio
  4. individuazione dei beni esposti al Rischio d’Incendio
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti

definendo già quelle che sono le strategie antincendio che devono essere attuate.

In conclusione la Valutazione del Rischio di Incendio secondo il “nuovo D.M. 10/3/98” non avrà più la graduazione “tradizionale” di rischio incendio:

  • Basso
  • Medio
  • Elevato

ma ci troviamo in presenza:

  • del già definito Rischio Incendio Basso in cui si potrà applicare il Minicodice di Prevenzione Incendi
  • e di un “Rischio Incendio NON Basso” a cui si dovranno applicare le regole del Codice di Prevenzione incendi.

QUALE CORRELAZIONE TRA I LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO E I CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO?

La domanda sorge spontanea: quale formazione dovranno svolgere gli Addetti alla Gestione Emergenze Antincendio?

La formazione in “livelli” come indicato dal D.M. 2 settembre 2021 indica infatti i nuovi percorsi di formazione e aggiornamento a cui saranno soggetti gli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio.

I nuovi corsi di formazione per Addetti Antincendio previsti dal D.M. 2/9/21 si suddividono in

  • livello 1, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso
  • livello 2, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Medio
  • livello 3, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Alto

Considerando però la nuova definizione dei livelli di Rischio Incendio, sembrerebbe che:

  • la formazione di Livello 1 sia applicabile alle attività classificate a Rischio Basso (ossia quelle in cui si applica il Minicodice di Prevenzione Incendi)
  • la formazione dei Livelli 2 e 3 siano riservate alle attività a Rischio NON Basso in cui si applica il Codice di Prevenzione Incendi

senza quindi una stretta e pre-determinata correlazione tra livello di rischio e tipologia di corso per Addetti Antincendio, a differenza di quanto accade con il “vecchio” D.M. 10/3/98.

QUALI SONO LE STRATEGIE ANTINCENDIO PREVISTE DAL MINICODICE?

Le misure da adottare per l’applicazione della strategia antincendio previste dal D.M. 3 settembre 2021, sono in misura inferiore rispetto a quelle previste dal Codice di Prevenzione Incendi, che però sono applicabili esclusivamente ai luoghi di lavoro in cui a seguito di Valutazione del Rischio di Incendio è stato identificato il Rischio Basso di Incendio, e trattano:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione e allarme
  • Controlli di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

IL MINICODICE E IL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO

I VVF riportano in conclusione l’attenzione su una delle misure della strategia antincendio da attuare con il Minicodice, il Sistema di Gestione Antincendio, con chiaro riferimento all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 art. 46 “Prevenzione Incendi”, richiamando l’attuazione delle disposizioni dei D.M. 1 settembre 2021 per la Sicurezza degli Impianti Antincendio e del D.M. 2 settembre 2021 per la Gestione dell’Emergenze Antincendio.

Riportiamo in allegato alla presente news il testo dei chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sul D.M. 3/9/21.

Per approfondire ulteriormente, Vega Formazione Ente di Formazione Accreditato della Regione Veneto ha organizzato in data 01.12.2021 un Convegno su tutte le Novità del nuovo D.M. 10/03/98 sulla formazione e la gestione dell’emergenza antincendio. Il Convegno è disponibile gratuitamente sulla piattaforma e-learning: CLICCA QUI!

01/12/2021 - Convegno gratuito il Nuovo Decreto 10/03/98
(Accreditato CNI)

Tutte le Novità sulla Formazione e Gestione dell’Emergenza Antincendio

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679