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MATERIE PRIME CRITICHE: APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE CON IL NUOVO REGOLAMENTO UE 2024/1252

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Il Regolamento (UE) 2024/1252, pubblicato il 3 maggio 2024 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che entrerà in vigore il 23 maggio 2024, mira a ottimizzare il funzionamento del mercato interno attraverso l’istituzione di un quadro che garantisca all’Unione Europea un approvvigionamento di materie prime critiche sicuro, resiliente e sostenibile, promuovendo altresì l’efficienza e la circolarità lungo la catena del valore.

Vediamo un approfondimento sulle materie prime critiche e i contenuti del Regolamento UE 2024/1252.

OGGETTO E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Per migliorare il funzionamento del mercato di materie prime critiche all’interno dell’Unione Europea garantendone un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile, è necessario:

  • Minimizzare il rischio di interruzioni nell’approvvigionamento di materie prime critiche e ridurre le dipendenze tramite il supporto a progetti strategici e la promozione del progresso tecnologico.
  • Potenziare la capacità dell’Unione Europea di monitorare e mitigare i rischi di approvvigionamento di materie prime critiche.
  • Assicurare la libera circolazione di tali materie prime nell’UE, garantendo al contempo la protezione ambientale e la sostenibilità.

LA GESTIONE COORDINATA DELLE MATERIE PRIME CRITICHE

Le materie prime critiche, fondamentali per diversi settori strategici come le energie rinnovabili, la mobilità elettrica, le tecnologie digitali e l’industria aerospaziale, vengono estratte in specifiche regioni, a seconda della distribuzione geografica delle relative riserve, e poi trasportate per essere trasformate. Queste materie sono frequentemente importate ed esportate all’interno del mercato europeo prima del loro impiego finale. Inoltre il processo di riciclaggio di questi materiali al termine del loro ciclo di vita può avvenire in luoghi diversi da quelli di raccolta dei rifiuti, con il risultato che le materie riciclate sono spesso esportate nuovamente per ulteriori trasformazioni.

Dato il carattere transnazionale e la complessità delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, le politiche nazionali non coordinate da parte degli Stati membri possono minare l’efficienza del mercato interno, compromettendo così la sicurezza e la sostenibilità dell’approvvigionamento di queste risorse essenziali.

Il Regolamento (UE) 2024/1252 si pone quindi come strumento per salvaguardare il funzionamento del mercato interno mediante un quadro comune per garantire l’accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e per salvaguardare la resilienza economica e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.

Ecco la necessità di definire le materie prime considerate strategiche e critiche, di individuare e sostenere alcuni progetti relativi alle materie prime, riconoscendoli come “progetti strategici” e di cercare di incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER RAFFORZARE LA CATENA DEL VALORE DELLE MATERIE PRIME CRITICHE

Nei limiti della disponibilità di risorse geologiche dell’Unione, l’UE dovrebbe incrementare l’utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie prime necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione.

Per evitare problemi di strozzatura nelle fasi intermedie e per completare efficacemente la catena del valore, è necessario aumentare la capacità di trasformazione all’interno dell’Unione Europea per arrivare a soddisfare almeno il 40% del proprio consumo annuo di materie prime strategiche.

La capacità di riciclaggio dell’UE dovrebbe essere aumentata in modo da coprire almeno il 25% del consumo annuo di materie prime strategiche. Inoltre, è essenziale che l’Unione possa riciclare una quantità sempre maggiore di ogni materia prima critica e strategica proveniente dai rifiuti.

QUALI SONO LE MATERIE PRIME CRITICHE E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE CONSIDERATE DAL REGOLAMENTO?

Le materie prime, sia non trasformate sia in qualsiasi fase di trasformazione o come sottoprodotti di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato II, sezione 1, del Regolamento (UE) 2024/1252 sono definite critiche.

Si tratta di materie prime, non energetiche e non agricole, considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un’alta concentrazione dell’offerta in pochi paesi terzi.

Sono 34 le materie prime critiche, elencate nell’allegato II, sezione 1: antimonio, arsenico, auxite/allumina/alluminio, barite, berillio, bismuto, boro, cobalto, carbon coke, rame, feldspato, fluorite, gallio, germanio, afnio, elio, elementi delle terre rare pesanti, elementi delle terre rare leggere, litio, magnesio, manganese, grafite, nichel (grado batteria), niobio, fosforite, fosforo, metalli del gruppo del platino, scandio, silicio metallico, stronzio, tantalio, titanio metallico, tungsteno e vanadio.

Sono materie prime strategiche la quota parte delle materie prime critiche (17 materie prime strategiche su 34 materie prime critiche) per le quali è riconosciuto il ruolo fondamentale e strategico nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nelle applicazioni di difesa e aerospaziali, conformemente ai criteri seguenti:

  • la quantità di tecnologie strategiche che impiegano una materia prima come fattore produttivo;
  • la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti;
  • la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.

Sono considerate strategiche le seguenti materie prime: bauxite/allumina/alluminio, bismuto, boro (grado metallurgico), cobalto, rame, gallio, germanio, litio (grado batteria), magnesio metallico, manganese (grado batteria), grafite (grado batteria), nichel (grado batteria), metalli del gruppo del platino, elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce), silicio metallico, titanio metallico, tungsteno.

Entro il 24 maggio 2027, e successivamente almeno ogni 3 anni, la Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime critiche.

I PROGETTI STRATEGICI PER LE MATERIE PRIME CRITICHE

Una volta definite le materie prime considerate strategiche e critiche e rafforzate le misure per l’approvvigionamento nell’Unione, è necessario individuare e sostenere progetti destinati ad avviare o a espandere l’estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche, riconoscendoli come progetti strategici. Al fine di garantirne il loro valore aggiunto e di orientare il sostegno, i progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

  • il progetto contribuisce in modo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche;
  • il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente;
  • il progetto è attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti socialmente negativi attraverso l’uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori, in particolare in caso di reinsediamento involontario, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l’impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l’uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;
  • per i progetti nell’Unione, l’istituzione, il funzionamento o la produzione del progetto hanno benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;
  • per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto è reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese terzo interessato, e apporta un valore aggiunto in tale paese terzo.

Al fine di garantire e accelerare lo sviluppo di progetti strategici in tutta l’Unione, tali progetti seguono procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili (sezione 3 del Regolamento) e beneficiano di un sostegno nell’accesso ai finanziamenti (sezione 3 del Regolamento). I progetti strategici devono avere una posizione prioritaria a livello nazionale per assicurarne la rapida gestione amministrativa e il trattamento d’urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano.

SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ

È prevista l’adozione di misure nazionali relative alla circolarità delle materie prime strategiche. Gli Stati membri sono tenuti a sviluppare e implementare programmi nazionali contenenti misure per promuovere il progresso tecnologico, la prevenzione dei rifiuti, l’aumento del riutilizzo e della riparazione dei prodotti, e l’incremento della raccolta e del trattamento dei rifiuti che contengono materie prime critiche. Questi programmi devono anche supportare l’uso di materie prime critiche secondarie e la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio.

È prevista la possibilità di riconoscere i sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche: i sistemi di certificazione devono coprire tutte le prescrizioni elencate nell’allegato IV del Regolamento e devono essere riconosciuti secondo criteri ben definiti che includono la trasparenza, la non discriminazione, e una verifica oggettiva da parte di terze parti indipendenti.

La Commissione può adottare atti delegati per stabilire norme relative al calcolo e alla verifica dell’impronta ambientale delle materie prime critiche, considerando i metodi di valutazione scientificamente validi e le normative internazionali pertinenti. Entro il 24 novembre 2025 (la data del 24 novembre 2026 prevista dal Regolamento (UE) 2024/1252 è stato rettificata con Comunicato UE 3 giugno 2024, n. 2024/90330), la Commissione deve presentare una relazione che stabilisce quali materie prime critiche debbano essere prioritarie per determinare la necessità di tale dichiarazione.

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