LOCALI SOTTERRANEI E LEGGE 203/2024: PRIME INDICAZIONI DELL’INL
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Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’Art. 65 del D.Lgs. 81/08 sull’utilizzo dei locali sotterranei e semisotterranei come luoghi di lavoro.L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 811 del 29/01/2025, ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova disciplina.
Per approfondire, è possibile consultare la nota ufficiale dell’INL disponibile gratuitamente in fondo alla presente news.
LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI: IL TESTO DELLA LEGGE 203/2024
L’art. 65 del D.Lgs. 81/08 “Locali sotterranei o semisotterranei”, secondo le modifiche apportate dalla Legge 203/2024, stabilisce che:
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ?
Le modifiche attribuiscono all’INL una nuova competenza in merito all’uso in deroga dei locali sotterranei o semisotterranei, stabilendo che il datore di lavoro debba effettuare una comunicazione preventiva tramite PEC all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
Le nuove disposizioni prevedono che i locali sotterranei o semi-sotterranei possano essere utilizzati solo se non vi è emissione di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: LA COMUNICAZIONE ALL’INL
Il datore di lavoro che intende utilizzare locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei deve presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura dei locali. Con la Nota 811/2025 l’INL indica quali sono i documenti da allegare alla domanda, redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale:
- Una relazione tecnica sulle lavorazioni svolte, attestante l’assenza di emissione di agenti nocivi, nel rispetto dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08.
- Un’asseverazione da parte di un professionista abilitato, iscritto all’Albo professionale, sull’idoneità urbanistica e sanitaria del locale.
- L’agibilità dei locali.
- La conformità ai requisiti di illuminazione, aerazione, microclima.
- La certificazione della conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, ecc.).
Se la documentazione risulta carente, l’INL potrà richiedere ulteriori informazioni, ritardando di altri 30 giorni l’autorizzazione all’uso del locale.
Il datore di lavoro può presentare la comunicazione all’INL solo per i locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa da svolgersi.
QUALI ATTIVITÀ SONO VIETATE?
Non sarà possibile presentare la comunicazione per le attività che comportano emissioni di agenti nocivi, tra cui:
- Verniciatura
- Processi di saldatura
- Uso di minerali a spruzzo
- Uso di solventi e collanti non ad acqua
- Ricarica di batterie
- Lavorazioni di materie plastiche a caldo
- Officine con prova motori
- Falegnamerie
- Tinto-lavanderie
- Sviluppo e stampa
- Tipografie
Inoltre, se non vengono rispettati i requisiti di sicurezza e salubrità previsti dall’Allegato IV, l’INL potrà vietare l’utilizzo del locale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON
Il documento INL ribadisce che per i locali sotterranei e semi-sotterranei è obbligatoria, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione della concentrazione di gas radon ai sensi del D.Lgs. 101/2020. La possibile presenza di gas radon dovrà essere inclusa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
VOLTURE E MODIFICHE AI LOCALI
La comunicazione rimane valida fino a quando non variano le condizioni strutturali, impiantistiche e operative. In caso di:
- Cambio di ragione sociale o di datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di permanenza delle condizioni precedentemente comunicate.
- Modifiche significative ai locali o all’attività lavorativa, sarà necessaria una nuova comunicazione all’INL.
COSA CAMBIA PER LE ATTIVITÀ GIÀ IN CORSO?
Le aziende che già utilizzano locali sotterranei o semi-sotterranei in caso di “particolari esigenze tecniche” sulla base della normativa previgente non dovranno presentare alcuna comunicazione se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi. Tuttavia, le istanze di deroga presentate prima dell’entrata in vigore della Legge 203/2024 rimangono di competenza delle ASL, che continueranno a gestirle secondo la normativa vigente al momento della richiesta.
CORSO "COME ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)"
Documenti correlati
- Nota INL n. 811 del 29/01/2025Accedi per scaricare
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