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LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI SPETTANO ALLE REGIONI

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Con la sentenza n. 2 del 04/01/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e parte della lettera c), della legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”. Nel dettaglio è illegittima la delega alle province delle seguenti funzioni amministrative, che devono quindi rimanere di competenza regionale:

  • l’approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di alcune tipologie (lettera a) dell’art.5 comma 2 della legge della Regione Lazio n. 27/1998)
  • l’autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera precedente (lettera b) dell’art.5 comma 2 della legge della Regione Lazio n. 27/1998)
  • l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatte salve alcune eccezioni (lettera c) dell’art.5 comma 2 della legge della Regione Lazio n. 27/1998)

COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE?

Nel delegare alle province tali attività amministrative, la Regione Lazio avrebbe introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali non conforme a quello previso dal D.Lgs. 152/06 (cd. codice dell’ambiente) violando i livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore nazionale, per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

L’art. 196 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che tra le competenze delle Regioni rientrano l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti nonché l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali.

L’art. 208 dello stesso decreto conferma la competenza regionale anche per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di gestione rifiuti, comprendendo l’attività amministrativa afferente sia alla realizzazione che all’esercizio dei nuovi impianti.

Secondo il sistema delineato dalla riforma costituzionale n. 3 del 18/10/2001, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., tra cui rientra l’ambiente, sono conferite dallo Stato alla Regione e non possono essere da questa riallocate ad altro ente.

L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DELEGA ALLE PROVINCE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

L’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998 deve essere dichiarato quindi costituzionalmente illegittimo, con riferimento alle lettere a), b) e c), quest’ultima nella sola parte in cui stabilisce la delega, in favore delle province, della funzione amministrativa avente ad oggetto l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale della lettera c), limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché».

Tali lettere del comma 2 dell’art. 5 della legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 risultano infatti in contrasto con quanto previsto sia dal codice dell’ambiente che dalla Costituzione a far data dall’entrata in vigore degli artt. 196 e 208 del D.Lgs. 152/06 e quindi dal 29/04/2006.

Si allega copia della sentenza n. 2/2024.

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