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LAVORATORI OCCASIONALI: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

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Recentemente la Legge n. 215/2021, di conversione del D. L. n. 146/2021, di cui già abbiamo parlato in precedenti news, ha introdotto, nel D. Lgs. 81/2008 , a partire dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D. L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021 – si prevede che:

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

Con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato le prime indicazioni utili per chiarire come adempiere correttamente all’obbligo di dare comunicazione preventiva dell’avvio di rapporti di lavoro con lavoratori autonomi occasionali.

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI?

Secondo la definizione contenuta nell’art. 2222 del Codice Civile si definisce lavoratore occasionale una persona che:

“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Si tratta di lavoratori che prestano la loro attività in maniera non professionalmente organizzata e non abitualmente, ovvero in via eccezionale.

Non sono lavoratori soggetti ad invio della comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI AD INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI?

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva di avvio di rapporti di lavoro con lavoratori autonomi occasionali riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

QUALI RAPPORTI VANNO COMUNICATI?

Il nuovo obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI?

Secondo la nuova disposizione, la comunicazione va inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ovvero a quello del territorio dove si svolgerà la prestazione lavorativa.

QUALI SONO LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE?

La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta ordinaria non certificata messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

QUALI INFORMAZIONI VANNO INSERITE NELLA COMUNICAZIONE?

Le informazioni che vanno necessariamente inserite nella comunicazione sono le seguenti:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione
  • descrizione sintetica dell’attività;
  • data di inizio della prestazione;
  • compenso stabilito al momento del conferimento dell’incarico;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Resta fermo che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata oppure i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

CI SONO ECCEZIONI?

Oltre ai rapporti di natura subordinata sono esclusi:

  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • prestazioni occasionali nelle forme regolate dall’art. 54 bis del D. L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • professioni intellettuali;
  • tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

CI SONO SANZIONI?

Sono previste sanzioni da Euro 500,00 a Euro 2500,00 a carico dell’imprenditore per ciascun lavoratore autonomo occasionale con cui si è intrapresa una collaborazione, nei seguenti casi:

  • omessa comunicazione prima dell’inizio del rapporto;
  • ritardo nell’invio della comunicazione;
  • mancato rinnovo della comunicazione qualora il rapporto si protragga oltre il periodo inizialmente indicato.

Riportiamo in allegato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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