fbpx Skip to content

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO RSPP SECONDO LA BOZZA NUOVO ACCORDO

46830

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (a volte abbreviato in DL SPP o Datore di Lavoro RSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, può farlo dopo aver svolto un percorso formativo che ha come obiettivo fornire ai datori di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tale percorso formativo è attualmente normato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, che verrà sostituito dal nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza il cui iter di approvazione è ormai nella fase conclusiva.

Come noto (ne abbiamo parlato anche in alcune precedenti news), è attualmente diffusa la “bozza definitiva” del nuovo Accordo che prevede alcune variazioni sostanziali per il percorso formativo del DL SPP: vediamole qui di seguito.

LA STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

Secondo il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, il corso di formazione per il DL SPP si articolerà in:

  • un modulo comune, della durata di 8 ore
  • ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, della durata variabile da 12 a 16 ore in base al settore

Il modulo comune da 8 ore prevede un’esercitazione con la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi relativo al settore ATECO di riferimento.

Attenzione che il nuovo corso di formazione per datore di lavoro da 16 ore (previsto dalla Legge 215/21 e che sarà finalmente normato dal nuovo Accordo) è propedeutico per l’accesso al corso per DL SPP.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER DL SPP

Il modulo comune di 8 ore è un modulo tecnico ed operativo che tratta:

  • Il processo di valutazione: criteri e metodologie
  • I fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione
  • Esercitazione con Predisposizione di un documento di valutazione dei rischi (DVR) per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento.

I 4 moduli tecnici-integrativi si riferiscono ai seguenti settori di attività:

  1. Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia, 16 ore
  2. Pesca, 12 ore
  3. Costruzioni, 16 ore
  4. Chimico – Petrolchimico, 16 ore

L’AGGIORNAMENTO DEL DL-RSPP

La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 8 ore.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO PER DLSPP

La formazione base per datori di lavoro che svolgono anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione può essere svolta con presenza in aula o in videoconferenza sincrona, è esclusa la modalità e-learning.

L’aggiornamento della formazione dei datori di lavoro che svolgono anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione può essere svolto con presenza in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

Come per le altre figure, anche per i datori di lavoro la verifica di apprendimento finale dovrà avvenire mediante colloquio o test con 30 domande. Ogni domanda deve prevedere almeno tre risposte alternative e il test è considerato superato se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Per i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni n. 223 del 21/12/2011 sono riconosciuti crediti formativi totali per il “nuovo” modulo comune. La “vecchia” formazione rischio medio e alto riconosce crediti formativi parziali per moduli integrativi, sarà necessario fare riferimento alla tabella riportata nel nuovo Accordo.

I NOSTRI COMMENTI

I 4 moduli integrativi rispecchiano i settori di riferimento per i moduli B di specializzazione destinati ad ASPP e RSPP, ad esclusione del settore Sanità residenziale.

Rimane una perplessità sulla scelta di eliminare la distinzione della formazione del DLSPP in base al rischio del settore (basso, medio, alto) che era presente nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica del corso, dato che solitamente questa formazione è svolta in modo “interaziendale”, cioè coinvolgendo datori di lavoro provenienti da diverse aziende, risulterà complesso organizzare un’esercitazione pratica sulla redazione di un documento di valutazione dei rischi specifico per il codice ATECO di riferimento di ogni datore di lavoro partecipante al corso, come richiesto dallo stesso Accordo.

Possiamo osservare inoltre un probabile “refuso” nell’Allegato III, dove la tabella sul riconoscimento dei crediti acquisiti mediante la formazione per DL SPP, svolta secondo il nuovo Accordo, sembra indicare un totale esonero dalla frequenza del corso per il Datore di Lavoro. Questo è in contraddizione con quanto previsto al punto 4 dello stesso nuovo Accordo. Probabilmente, si intende esonerare il datore di lavoro che ha completato la formazione per DL SPP secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11. Questa previsione appare corretta, considerando che il percorso formativo del “vecchio” Accordo è effettivamente sovrapponibile a quello previsto per il Datore di Lavoro e il DL SPP nel nuovo Accordo.

PER APPROFONDIRE…

Per scoprire tutte le novità introdotte dal nuovo Accordo, partecipa al seminario “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” in videoconferenza sincrona. L’evento è organizzato in collaborazione con Vega Formazione e con il patrocinio di AIESiL, e vedrà come relatori l’Avv. Rolando Dubini, l’Avv. Lorenzo Fantini e l’Ing. Federico Maritan. L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Per iscriverti al seminario: CLICCA QUI!

SCOPRI I NOSTRI CORSI PER DATORE DI LAVORO SPP

Accedi alla nostra area formativa

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679