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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI SECONDO LA BOZZA DEFINITIVA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Con questa news vogliamo iniziare ad esaminare i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza previsti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni. Abbiamo già trattato di questo documento in articoli precedenti, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

Vediamo un focus sulla formazione prevista per lavoratori, preposti e dirigenti.

Ricordiamo che, per questi corsi, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti formatori individuati dall’Accordo oppure organizzare direttamente i corsi di formazione andando così a ricoprire egli stesso il ruolo di soggetto formatore.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il testo della bozza definitiva del nuovo Accordo non riserva grosse novità suo corso di formazione per lavoratori. Il loro percorso formativo continua a prevedere una formazione generale di 4 ore (che costituisce credito formativo permanente) uguale per tutti e una formazione specifica di durata variabile in base alla classe di rischio dell’azienda di appartenenza:

  • 4 ore per lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
  • 8 ore per lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio
  • 12 ore per lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto

Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/11, in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene l’azienda.

In modo analogo a quanto previsto dall’attuale Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi del progetto “16ore-MICS”, definito da FORMEDIL ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

La periodicità dell’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO OBBLIGATORIE

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante colloquio o test con 30 domande per il corso di formazione e 10 domande per il corso di aggiornamento. Ogni domanda deve prevedere almeno tre risposte alternative e il test è considerato superato se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MODALITÀ ELEARNING

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità e-learning limitatamente ai corsi di:

  • formazione generale
  • formazione specifica rischio basso
  • aggiornamento

Per tutti gli altri corsi è prevista solamente la formazione in presenza o in videoconferenza sincrona.

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Anche il nuovo Accordo prevede che si acceda al corso preposti solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

Il corso sulla sicurezza per preposti è suddiviso in 4 moduli per una durata totale di 12 ore (contro le 8 attualmente previste nell’Accordo 21/12/11):

  • Giuridico normativo
  • Gestione e organizzazione della sicurezza
  • Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
  • Comunicazione e informazione

Secondo quanto riportato nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI OBBLIGATORIO OGNI 2 ANNI

La periodicità dell’aggiornamento passa da quinquennale a biennale con durata minima di 6 ore.

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO OBBLIGATORIE ANCHE PER I PREPOSTI

Anche in questo caso, come per la formazione dei lavoratori, è obbligatoria la verifica di apprendimento finale mediante colloquio o test con:

  • 30 domande per il corso di formazione “base”
  • 10 domande per il corso di aggiornamento.

Ogni domanda deve prevedere almeno tre risposte alternative e il test è considerato superato se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande.

La formazione sulla sicurezza dei preposti, sia quella iniziale che l’aggiornamento, potrà avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona. È espressamente esclusa la modalità e-learning.

In merito al riconoscimento della formazione pregressa, i preposti che hanno svolto il corso di formazione base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla stessa data.

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Secondo quanto previsto dalla bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, il corso di formazione per dirigenti avrà una durata di 12 ore (l’attuale Accordo del 21/12/11 ne prevede 16, saranno pertanto diminuite).

La novità sta nell’introduzione di modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

La periodicità dell’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore.

Anche per i dirigenti la verifica di apprendimento finale dovrà avveniremediante colloquio o test con 30 domande per il corso di formazione e 10 domande per il corso di aggiornamento. Ogni domanda deve prevedere almeno tre risposte alternative e il test è considerato superato se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande.

La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta con presenza in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.

PER APPROFONDIRE…

Per scoprire tutte le novità che introdotte dal nuovo Accordo, partecipa al seminario “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” che si terrà in videoconferenza sincrona. L’evento è organizzato in collaborazione con Vega Formazione e con il patrocinio di AIESiL, e vedrà come relatori l’Avv. Rolando Dubini, l’Avv. Lorenzo Fantini e l’Ing. Federico Maritan. L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Per iscriverti al seminario: CLICCA QUI!

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