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L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SULLA SICUREZZA SECONDO LA BOZZA DEFINITIVA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Il nuovo Accordo Stato Regioni, attualmente in forma di bozza definitiva, introduce importanti novità in materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra gli aspetti delineati nel documento, con questa news vogliamo illustrare:

  • l’organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la predisposizione del progetto formativo e del fascicolo del corso
  • l’erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento
  • la redazione dei verbali delle verifiche finali
  • il rilascio degli attestati

Ricordiamo che abbiamo iniziato a vedere la bozza definitiva del nuovo accordo stato regioni con precedenti news, riportiamo di seguito l’elenco di quelle già pubblicate:

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni impone che ogni soggetto formatore predisponga un progetto formativo (di cui illustreremo i contenuti più avanti in questa news) dettagliato e limiti la partecipazione a un massimo di 30 discenti per ciascun corso in presenza, una restrizione non applicabile ai corsi erogati in e-learning. Importante è anche il rapporto docente-discente per le attività pratiche, fissato in un massimo di 1 a 6, per garantire un apprendimento efficace e personalizzato.

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, per accedere alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza minima richiesta è del 90% delle ore programmate.

La documentazione come il registro di presenza e il verbale della verifica finale devono essere tenuti in formato cartaceo o elettronico.

Al termine di ciascun corso deve essere infine rilasciato in attestato di formazione con i contenuti che vedremo più avanti in questa news.

QUALI MODALITÀ DI EROGAZIONE DI UN CORSO SONO PREVISTE?

La bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza prevede 4 modalità di erogazione dei corsi:

Rimandiamo a una prossima news l’approfondimento sulle modalità sopra indicate, per illustrare i requisiti richiesti.

IN COSA CONSISTE IL “PROGETTO FORMATIVO”?

Per ciascun corso il soggetto formatore deve predisporre il “progetto formativo” (che nella bozza definitiva compare anche con il nome di “documento progettuale”): si tratta del documento prodotto al termine dell’intero processo di progettazione dell’attività formativa, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa.

Il progetto deve soddisfare vari requisiti:

  • Conformità, che implica l’aderenza a norme, leggi, specifiche tecniche e eventuali standard di settore.
  • Coerenza, che si riferisce all’adeguatezza delle metodologie, degli aspetti tecnici e delle decisioni progettuali, organizzative e gestionali rispetto agli obiettivi formativi.
  • Pertinenza, ossia la capacità di rispondere efficacemente agli scopi della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Efficacia, definita come la capacità del progetto di raggiungere i risultati attesi in termini di apprendimento e sviluppo delle competenze professionali, tenendo conto del ruolo che il destinatario della formazione svolge all’interno dell’organizzazione aziendale.

I contenuti del progetto formativo devono essere riportati in modo dettagliato e comprensibile e devono comprendere:

  • Le specifiche del percorso formativo, soprattutto dal punto di vista didattico:
    • Gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi;
    • La struttura temporale delle lezioni;
    • I contenuti e gli argomenti trattati in ogni lezione.
  • Le modalità di esecuzione del corso, includendo aspetti metodologici e strumentali:
    • Le metodologie e le strategie di insegnamento adottate;
    • I materiali e gli strumenti didattici utilizzati per il supporto;
    • Le iniziative di tutoraggio previste.
  • I criteri per il controllo e la valutazione del processo formativo:
    • I metodi per valutare e monitorare la qualità della formazione, inclusi i questionari di gradimento;
    • Le tecniche e i criteri per la verifica e la valutazione dell’apprendimento, sia durante il corso che al termine.

COME VERBALIZZARE LE VERIFICHE FINALI?

Per ogni corso di formazione e di aggiornamento, il soggetto formatore deve redigere un verbale dettagliato della verifica finale, su supporto cartaceo o elettronico, che include almeno le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso
  • la tipologia e la durata del corso
  • l’elenco dei partecipanti ammessi alla verifica e l’esito
  • il luogo e la data della verifica
  • la firma da parte del responsabile del progetto formativo
  • gli esiti documentati dei risultati, in caso di colloquio dovranno essere riportati gli argomenti trattati.

QUALI SONO I CONTENUTI DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE?

Al termine di ciascun corso di formazione e di aggiornamento, ogni partecipante che ha superato la verifica finale riceve un attestato rilasciato dal soggetto formatore. L’attestato deve riportare almeno i seguenti dati essenziali:

  • la denominazione del soggetto formatore
  • i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale)
  • il tipo e la durata del corso, facendo riferimento alla norma
  • la modalità di erogazione
  • la firma del legale rappresentante del soggetto formatore, o incaricato, preferibilmente in formato digitale
  • la data e il luogo.

Gli attestati hanno validità nazionale, riconoscendo ufficialmente le competenze acquisite in tutta Italia.

COS’È E COME GESTIRE IL FASCICOLO DEL CORSO?

Ogni soggetto formatore è responsabile della gestione e archiviazione del “Fascicolo del corso”. Questa documentazione include:

  • dati anagrafici dei partecipanti,
  • registro delle presenze, con firme dei partecipanti
  • elenco dei docenti, con firme
  • il progetto formativo e il programma del corso
  • il verbale della verifica finale.

La conservazione di questi documenti per almeno 10 anni, in formato cartaceo o elettronico, è fondamentale per garantire la tracciabilità e la validità del percorso formativo nel tempo.

IL NOSTRO COMMENTO

Le modifiche che saranno introdotte con il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione puntano a migliorare la qualità della formazione, cercando di incidere anche sul fondamentale processo di organizzazione e progettazione del corso.

E’ interessante l’introduzione di precisi requisiti per la stesura del “progetto formativo” e del “Verbale delle verifiche finali”, come strumenti essenziali per delineare il programma e valutare l’efficacia della formazione al suo termine, garantendo eventuali correzioni rapide se necessario.

In merito alle attestazioni, il nuovo Accordo Stato Regione sulla formazione sulla sicurezza uniforma i contenuti base degli attestati per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Secondo la bozza definitiva, non è più necessario indicare il livello di rischio dell’azienda del partecipante sull’attestato rilasciato nei corsi per lavoratori.

Sul “Fascicolo del corso” riteniamo che il legislatore dovrebbe chiarire quali sono le registrazioni minime ritenute utili per dimostrare l’erogazione dei corsi. Alcune delle informazioni richieste possono già essere incluse nel registro dei partecipanti, suggerendo che queste indicazioni non necessitino di ulteriori registri separati. Inoltre, nei corsi tenuti in videoconferenza sincrona, la raccolta delle firme fisiche non è possibile, poiché le presenze vengono documentate, su registro cartaceo o elettronico, dal docente.

Va inoltre detto che aver previsto una frequenza minima del 90% per tutti i corsi, inclusi quelli di aggiornamento (per i quali gli Accordi attualmente in vigore non prevedono alcuna percentuale di assenza) consente di gestire possibili e inevitabili brevi assenze da parte dei partecipanti.

Non ultimo, evidenziamo con soddisfazione l’eliminazione nel nuovo Accordo della frase che accenna alla possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione: una previsione che ha generato notevole confusione, sia su quelli che sono gli obblighi di legge (peraltro chiaramente ribaditi dalla giurisprudenza), sia dall’ovvia necessità di erogare sempre la formazione prima di adibire un lavoratore ad una mansione (altrimenti come potrebbe il lavoratore conoscere i rischi, le norme, le misure e le procedure di sicurezza da adottare?).

PER APPROFONDIRE…

Per scoprire tutte le novità che introdotte dal nuovo Accordo, partecipa al seminario “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” che si terrà in videoconferenza sincrona. L’evento è organizzato in collaborazione con Vega Formazione e con il patrocinio di AIESiL, e vedrà come relatori l’Avv. Rolando Dubini, l’Avv. Lorenzo Fantini e l’Ing. Federico Maritan. L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Per iscriverti al seminario: CLICCA QUI!

SEMINARIO “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ

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