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INTERPELLO SULL’ABBRUCIAMENTO IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA: IL CHIARIMENTO DEL MASE

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L’abbruciamento dei residui vegetali può essere una pratica agricola lecita? Sì, ma solo nel rispetto delle disposizioni normative. Il chiarimento fornito dal Ministero dell’Ambiente conferma che ogni violazione delle condizioni previste può comportare il passaggio della pratica da lecita a illecita, con conseguenze legali per i trasgressori.

Vediamo nel dettaglio l’interpello n. 14156 del 28/01/2025, scaricabile gratuitamente in fondo alla presente news.

IL QUESITO POSTO DALL’ANTA

L’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (ANTA), associazione di protezione ambientale riconosciuta dal MASE, ha avanzato un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, chiedendo chiarimenti in merito alla disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali. In particolare, il quesito riguarda la liceità di tale pratica agricola e selvicolturale quando effettuata al di fuori dei periodi vietati e secondo processi o metodi tradizionali, al fine di determinarne la corretta qualificazione giuridica​.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’analisi condotta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si basa principalmente sulle seguenti disposizioni del D.Lgs. 152/2006 :

  • Articolo 182, comma 6-bis: consente l’attività di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Tale pratica è considerata una normale attività agricola e non rientra nella gestione dei rifiuti, a condizione che avvenga nel luogo di produzione e sia finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. Tuttavia, nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, è sempre vietata. Inoltre, i Comuni e le amministrazioni competenti possono sospenderla o vietarla in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e per il rispetto dei limiti di PM10.
  • Articolo 185, comma 1, lettera f): esclude dalla normativa sui rifiuti i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi, purché utilizzati secondo pratiche compatibili con la tutela ambientale e senza compromettere la salute umana​.
  • Articolo 256 e 256-bis: disciplinano le sanzioni per l’illecita gestione e combustione dei rifiuti. Tuttavia, l’articolo 256-bis, comma 6, specifica che le disposizioni sulle sanzioni non si applicano all’abbruciamento di materiali agricoli o forestali naturali nel rispetto delle condizioni stabilite, sopra riportate​.

LE CONCLUSIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE: QUANDO L’ABBRUCIAMENTO È PRATICA LECITA

Il Ministero ha ribadito che l’abbruciamento dei residui vegetali è considerato un’attività agricola lecita solo se rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare:

  • Tipologia di materiale: deve trattarsi di materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, come ad esempio sfalci e potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali.
  • Quantità di materiale: la pratica non deve superare i limiti quantitativi previsti (piccoli cumulie quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno).
  • Luogo in cui si svolge l’attività: deve essere svolta nel luogo di produzione dei materiali vegetali.
  • Scopo dell’attività: deve essere svolta con finalità di riutilizzo agronomico come sostanza concimante o ammendante, o per la produzione di energia, anche in luogo diverso da quello di produzione
  • Periodi consentiti: l’attività non deve avvenire nei periodi di massimo rischio incendi boschivi e per motivi di tutela ambientale e della salute pubblica, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10, secondo le indicazioni delle amministrazioni locali.

Qualora l’attività non rispetti anche solo una di tali condizioni, essa potrebbe configurarsi come illecita gestione di rifiuti e comportare le relative sanzioni previste dall’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006​.

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