INTERPELLO N. 6/2024 FORMAZIONE PREPOSTI: CHIARIMENTI SULLA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO
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Con l’Interpello n. 6/2024, la Commissione per gli Interpelli risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardante la periodicità di aggiornamento della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
QUESITO PRESENTATO
Il quesito a cui l’Interpello ha dato risposta chiarisce se:
- La periodicità dell’aggiornamento dei preposti sia da considerare biennale nonostante non sia stato pubblicato il Nuovo Accordo Stato Regioni.
- La periodicità dell’aggiornamento dei preposti rimane con cadenza quinquennale come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ATTUALE DEL PREPOSTO
Ad oggi, la formazione della figura del preposto è conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il succitato Accordo prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici che deve prevedere almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.
Nel dicembre 2021 la Legge n. 215/2021 ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo il comma 7-ter in cui si stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL PREPOSTO (LA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO)
Secondo le bozze circolanti sul nuovo Accordo, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi giorni di novembre, la formazione dei preposti cambia: si può accedere al corso preposti solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori. La struttura del corso è suddivisa in 4 moduli per una durata totale di 12 ore (contro le 8 attualmente previste nell’Accordo 21/12/11).
Infine, cambia anche la periodicità dell’aggiornamento: si passa da quinquennale a biennale con durata minima di 6 ore.
In merito al nuovo Accordo, giovedì 07/11/2024 si riunisce la Conferenza Stato-Regioni per deliberare sul nuovo Accordo che, nelle bozze circolanti, ricordiamo prevede per il preposto che ha svolto l’ultima formazione da più di 2 anni l’obbligo di aggiornarsi entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso.
LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI SULL’AGGIORNAMENTO PREPOSTI
Come già chiarito con la Circolare 1/2022 dell’INL, da noi approfondita in una precedente news, l’interpello n. 6/2024 ribadisce e conferma che i nuovi obblighi del Preposto entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.
PER APPROFONDIRE…
Vega Formazione ha reso disponibile sulla sua piattaforma E-Learning il seminario “Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione sulla Sicurezza: tutte le novità”, in cui è stata analizzata la bozza dell’Accordo che contiene le modalità, le durate e, in generale, gli elementi fondamentali per una formazione efficace e di qualità per tutte le figure identificate dalla legislazione vigente:
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