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INTERPELLO N. 4/2024: OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO NELLE ATTIVITÀ IN APPALTO

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L’Interpello n. 4/2024 è stato emesso dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008. Questo interpello risponde a una richiesta avanzata dalla Camera di Commercio di Modena, relativa all’obbligo di designazione del preposto nelle attività di appalto, soprattutto in situazioni in cui lavorano pochi dipendenti o un singolo lavoratore. L’analisi affronta diversi quesiti specifici riguardanti la gestione della figura del preposto in ambiti organizzativi più semplici.

QUESITI PRESENTATI

I quesiti a cui l’Interpello risponde riguardano tre principali situazioni:

  1. Obbligatorietà del preposto in attività di appalto: si domanda se sia sempre obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività viene svolta da due lavoratori in autonomia, che non esercitano funzioni di vigilanza e coordinamento uno sull’altro.
  2. Individuazione del preposto tra il personale presente: si richiede se il preposto debba necessariamente essere uno dei lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o se possa essere designato un responsabile della commessa (es. project manager), che non si reca sul posto.
  3. Attività in appalto svolta da un solo lavoratore: si chiede se, in caso di un unico lavoratore impiegato in un’attività, sia obbligatorio individuare un preposto.

ANALISI DELLA NORMATIVA

L’Interpello fornisce un’esposizione basata sulle normative vigenti e sui principi espressi nel D.Lgs. 81/08. In particolare:

  • Definizione e obblighi del preposto: la figura del preposto è definita all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come colui che, in base alle proprie competenze, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e vigilando sulla sicurezza. È quindi una figura centrale per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’art. 18, comma 1, lettera b-bis) stabilisce che il datore di lavoro individuare uno o più preposti per svolgere l’attività di vigilanza. Questa figura, come specificato, deve essere scelta tra coloro che abbiano le competenze necessarie e non può subire alcun pregiudizio per lo svolgimento delle sue funzioni.
  • Obbligo di designazione del preposto in attività di appalto: la normativa (art. 26 del D.Lgs. 81/08) prevede che, nelle attività di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori debbano indicare al committente chi svolge la funzione di preposto. Questo obbligo esiste anche nel caso di piccole attività di appalto o quando i lavoratori coinvolti sono pochi. La normativa è stata rafforzata dalla modifica introdotta dalla Legge 215/2021, che sottolinea l’importanza della vigilanza e del controllo da parte di un preposto, indipendentemente dalla dimensione del gruppo di lavoro.

Secondo la Commissione Interpelli, la coincidenza tra il ruolo di datore di lavoro e preposto dovrebbe avvenire solo in situazioni di extrema ratio, ovvero quando la struttura organizzativa è particolarmente semplice e il datore di lavoro ha un controllo diretto sulle attività.

Nel caso di attività svolte da un singolo lavoratore, la normativa prevede che le funzioni di preposto siano assunte dal datore di lavoro stesso. Ciò evita la possibilità che un lavoratore debba vigilare su sé stesso, il che risulterebbe incoerente con il ruolo del preposto, che è quello di esercitare un controllo sull’attività lavorativa altrui.

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

Il tema dell’individuazione e del ruolo del preposto nelle attività di appalto era stato trattato in un interpello precedente, specificamente l’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023. In quell’occasione, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro aveva già chiarito alcuni aspetti riguardanti la figura del preposto, ne abbiamo parlato nella news: LA FIGURA DEL PREPOSTO: UN INTERPELLO PER CHIARIRNE L’OBBLIGATORIETÀ

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con le disposizioni normative, conclude che:

  • L’individuazione di un preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo lavoratore.
  • Il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi; non è pertanto adeguato designare come preposto un project manager o un responsabile della commessa che non è fisicamente presente sul luogo di lavoro in quanto non ha la possibilità di esercitare una sorveglianza diretta.
  • Nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Infine, la Commissione ha anche sottolineato che la normativa prevede in alcuni casi, come per l’utilizzo di ponteggi, che le attività siano svolte esclusivamente sotto la diretta supervisione del preposto, a ulteriore conferma dell’importanza del ruolo nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

PER APPROFONDIRE…

La formazione sulla sicurezza dei preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, in attesa del nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Vega Formazione organizza corsi di formazione per coloro che svolgono il ruolo di Preposto alla Sicurezza: sono disponibili sia corsi base per ricoprire tale ruolo che corsi di aggiornamento periodici in relazione agli specifici compiti svolti in materia di salute e sicurezza: CORSI SICUREZZA PREPOSTI.

FACSIMILE NOMINA DI PREPOSTO PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Scarica il modulo per la nomina del preposto

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