INTERPELLO MASE: RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
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Con il parere N. 91980 del 06/06/2023 sull’interpello in materia ambientale promosso dalla Provincia autonoma di Trento, il MASE ha fornito dei chiarimenti in merito al D.M. 152/2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La richiesta nasce dal fatto che la Provincia autonoma di Trento, in sede di prima applicazione del decreto, ha rilevato criticità interpretative che da una parte rendono difficoltoso per gli stessi operatori del settore operare con la debita certezza, dall’altra rischiano di negare la possibilità di recuperare i rifiuti elencati nel decreto ministeriale venendo meno ai principi dell’economia circolare.
QUALI SONO I CONTENUTI DEL QUESITO POSTO CON L’INTERPELLO?
La Provincia autonoma di Trento ha posto vari quesiti in merito all’applicazione del regolamento sull’End of Waste per i rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione. In particolare si tratta di:
1) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152
1.a) Per i rifiuti di conglomerato bituminoso con codice EER 17.03.02, per l’EoW bisogna applicare il D.M. 69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” o il D.M. 152/2022?
1.b) Con riguardo ai processi di lavorazione, i rifiuti presenti nel D.M. 152/2022 che potenzialmente possono essere recuperati senza effettuare alcuna operazione meccanica (ad esempio terre e rocce da scavo con codice EER 17.05.04) devono comunque essere sottoposti ai processi di lavorazione minimi di cui alla lettera c) dell’Allegato 1 del D.M. 152/2022 o possono essere sottoposti ad operazioni di recupero autorizzate “caso per caso” ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006?
1.c) Nel caso un’impresa voglia produrre un aggregato recuperato da utilizzare per ambiti diversi da quelli prospettati nell’Allegato 2 del D.M. 152/2022: l’istanza è autorizzabile valutando “caso per caso” ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 o deve essere negata?
2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti
2.a) I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, definiti nel D.M. 152/2022, devono essere stoccati separatamente, per singolo codice EER, o possono essere stoccati, potenzialmente anche tutti insieme, in un’unica area ad essi appositamente dedicata?
2.b) Se i rifiuti risultati conformi in seguito alle verifiche in ingresso previste dal D.M. 152/2022 devono essere stoccati per singolo codice CER, i successivi processi meccanici per la loro lavorazione devono essere fatti per singolo codice EER o possono essere con più codici EER?
3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato
3.a) È corretto che i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato indicati alla lettera d) dell’allegato 1 del D.M. 152/2022 debbano essere soddisfatti per tutti i lotti di aggregato recuperato indipendentemente dal loro utilizzo finale?
3.b) Un aggregato recuperato che soddisfa i requisiti ambientali Tabella 2, dell’allegato 1 del D.M. 152/2022 può essere ritenuto un aggregato recuperato a tutti gli effetti e, dunque, una materia prima o deve essere verificato anche che non costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee”?
4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022
4.a) Per il titolare di un’autorizzazione/iscrizione da aggiornare ai fini dell’adeguamento ai criteri previsti dal D.M. 152/2022 che non presenta alcuna istanza entro i 180 giorni previsti dallo stesso D.M., dal 180° giorno l’autorizzazione/iscrizione in essere è da intendersi decaduta?
4.b) Il titolare di un’autorizzazione/iscrizione che presenta l’aggiornamento entro i 180 giorni, può continuare ad esercitare le attività secondo la previgente autorizzazione nelle more del rilascio del nuovo titolo abilitativo e, ciò, anche dopo lo scadere del 180° giorno?
4.c) Le autorizzazioni aggiornate o rilasciate nel termine di centottanta giorni, considerata la possibilità di revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto entro lo stesso periodo, come dovranno essere trattate?
LA RISPOSTA FORNITA DALLA DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE
La Direzione Generale Economia Circolare del MASE ha fornito le seguenti risposte puntuali:
1.a) Se l’attività di recupero riguarda solo i rifiuti di conglomerato bituminoso con codice EER 17.03.02, si applica il D.M. 69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Se l’attività di recupero comprende anche altre tipologie di rifiuti comprese nell’Allegato 1 del D.M. 152/2022, bisogna far riferimento alle disposizioni del D.M. 152/2022.
1.b) Le fasi meccaniche del processo di lavorazione riportate al punto c) dell’Allegato 1 del D.M. 152/2022 sono da intendersi a mero titolo esemplificativo. Si conferma quanto indicato nell’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e quindi che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
1.c) A fronte di una richiesta di produzione di un aggregato recuperato da utilizzare per ambiti diversi da quelli prospettati nell’Allegato 2 del D.M. 152/2022, è possibile ricorrere all’autorizzazione “caso per caso” in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 che dovrà individuare: i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’EoW viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
Tali autorizzazioni, rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto, devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
2.a) Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve avvenire secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e al Decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’Interno “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
2.b) L’End of Waste si verifica quando l’aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell’Allegato 1 del D.M. 152/2022 ed è utilizzato per gli scopi elencati nell’Allegato 2 del D.M. 152/2022. Le lavorazioni dei rifiuti in ingresso, conformi ed ammessi alle operazioni di recupero, devono essere condotte in modo tale da garantire le caratteristiche dei prodotti in uscita per gli utilizzi specifici previsti dal regolamento in coerenza con i rifiuti in ingresso.
3.a) I requisiti ambientali da garantire per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto sono quelli espressamente indicati nelle tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 al D.M. 152/2022.
3.b) Qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche affinché la gestione dei rifiuti avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente secondo quanto disposto dall’articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
4.a), 4.b) In merito ai tempi e alle modalità di adeguamento al D.M. 152/2022, si ricorda che la legge di conversione 14/2023 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha prorogato i termini, previsti dagli art. 7 e 8 del D.M. 152/2022, di ulteriori 6 mesi.I materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del D.Lgs. 152/2006.
4.c) Per le autorizzazioni aggiornate o rilasciate nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.M. 152/2022, è necessario attendere la conclusione del processo di revisione del D.M. 152/2022.
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