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IL RENTRI ENTRA NEL VIVO: LE FAQ DI CARATTERE OPERATIVO

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Vega Formazione ha tenuto il seminario “RENTRI: si parte! Ma come funziona? Aspetti operativi e scadenze” per fare il punto sull’entrata in vigore del RENTRI, che dal 13/02/2025 entra nel vivo con una nuova operatività da parte delle imprese che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti.

L’edizione ha riscosso notevole interesse e moltissime sono state le domande che sono arrivate, dalle più generiche ai casi specifici.

Con questa news vogliamo fornire le risposte alle FAQ di carattere generale sul RENTRI che possono aiutare gli utenti interessati a capire meglio alcuni punti magari ancora poco compresi.

Ricordiamo che Il seminario è reso disponibile gratuitamente in e-learning, puoi partecipare iscrivendoti al seguente link:
RENTRI: SI PARTE! MA COME FUNZIONA? ASPETTI OPERATIVI E SCADENZE

DomandaRisposta
Quali sono gli adempimenti per i produttori di rifiuti obbligati ad iscriversi entro il 13/02/2025?I produttori di rifiuti obbligati ad iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025, fino al 12/2/2025 continuano a gestire FIR e registro carico scarico rifiuti secondo il “vecchio” sistema. Successivamente:
– Dal 13/02/2025 devono emettere e compilare il “nuovo” FIR cartaceo vidimato digitalmente
– Dal 13/02/2025 devono tenere il “nuovo” registro di carico scarico in formato digitale
– Dal 13/02/2025 devono trasmettere i dati dei registri di carico e scarico, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione
– Dal 13/02/2026 devono emettere e compilare il “nuovo” FIR digitale vidimato digitalmente
– Dal 13/02/2026 devono trasmettere i dati dei FIR per i soli rifiuti pericolosi, con le tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico.
Una ditta non soggetta a iscrizione al RENTRI, quali adempimenti ha rispetto al RENTRI?Un’azienda non rientrate tra i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI, dal 13/02/2025 dovrà registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori di rifiuti non iscritti” per poter emettere e vidimare digitalmente il “nuovo” formulario cartaceo. La registrazione non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
In alternativa, come produttore può chiedere al trasportatore di emettere e compilare il FIR, in tal caso non è necessaria la registrazione da parte dell’azienda al RENTRI.
Produttori di rifiuti diversi da enti o imprese (ad esempio liberi professionisti non associati in forma di impresa) devono iscriversi al RENTRI?I produttori iniziali diversi da enti o imprese devono iscriversi al RENTRI, a prescindere dal numero di dipendenti, nell’ultimo scaglione (dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026) solo se producono rifiuti pericolosi.
Chi è il soggetto che può fare l’iscrizione dell’azienda al RENTRI tramite Identità Digitale?La pratica di iscrizione deve essere presentata via telematica nel portale del RENTRI, accedendo con dispositivo di identità digitale intestato a persona fisica che rappresenta l’impresa, riconosciuta all’interno della visura del Registro Imprese. Il rappresentante può successivamente incaricare una o più persone fisiche, anch’esse dotate di dispositivo di identità digitale, ad operare per suo conto.
È possibile cancellarsi dal RENTRI se mi sono iscritto in forma volontaria?È possibile effettuare la cancellazione di una o più unità locali al venir meno della volontà nel caso di iscrizione volontaria. Prima della cancellazione, l’operatore dovrà accertarsi di aver adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI secondo quanto indicato all’art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
Un’officina meccanica con meno di 10 dipendenti ma con produzione di rifiuti pericolosi, deve iscriversi al RENTRI?
grazie
L’officina meccanica che produce rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti è tenuta ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026.
Un’azienda termoidraulica con meno di 10 dipendenti e iscritta alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali deve iscriversi al RENTRI?La ditta di termoidraulica, iscritta o meno alla cat. 2-bis, con meno di 10 dipendenti è tenuta all’iscrizione al RENTRI se produce rifiuti pericolosi.
L’azienda logistica deve iscriversi al RENTRI? Entro quando?I soggetti che svolgono attività di logistica sono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in base al numero dei dipendenti.
Un centro estetico è soggetto alla registrazione al RENTRI?I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01(Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi
degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) – art. 190 c. 6 del D.Lgs. 152/06, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti se producono rifiuti pericolosi, con le tempistiche previste in base al numero di dipendenti.
Un’azienda che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi con 48 dipendenti deve iscriversi al RENTRI? Entro quando?L’impresa che produce rifiuti pericolosi e non con più di 10 dipendenti e fino a 50 deve iscriversi al RENTRI dal 15/06/2025 al 14/08/2025.
Un’impresa di costruzioni che trasporta i rifiuti con mezzi propri, con meno di 10 dipendenti e non produce rifiuti pericolosi, deve solo utilizzare il nuovo modello di formulario per il trasporto dei rifiuti? Deve iscriversi al RENTRI per poterlo fare?L’impresa che produce solo rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività di costruzione e demolizione, anche se iscritta alla categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, non è tenuta all’iscrizione al RENTRI né a tenere il registro di carico scarico rifiuti. Dal 13/02/2025 tali soggetti devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori di rifiuti non iscritti” per poter emettere il nuovo FIR cartaceo, vidimato digitalmente.
Se la mia azienda ha meno di 10 dipendenti e produce meno di 5 tipologie di rifiuti non pericolosi e li trasporta all’impianto mediante l’iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, devo iscrivere l’azienda al RENTRI o solo registrarmi per produrre il FIR cartaceo?I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, che trasportano i propri rifiuti con la cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI. Per emettere il FIR l’operatore deve registrarsi al RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Quali sono gli adempimenti per un’impresa agricola che non produce rifiuti pericolosi?Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI se non producono rifiuti pericolosi. Dal 13/02/2025, se emettono il FIR, questi soggetti dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori di rifiuti non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
Cosa si intende per “dipendenti” cui far riferimento per riconoscere lo scaglione in cui l’azienda deve iscriversi?Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il numero dei dipendenti cui fare riferimento per verificare in quale fascia temporale iscriversi, a quale sede deve far riferimento? Alla sede operativa o si parla del totale dei dipendenti?Il numero dei dipendenti si riferisce all’impresa e non alla singola unità locale.
Il primo scaglione di imprese obbligate ad iscriversi, lo fanno tra il 2024 e il 2025, così come l’ultimo è a cavallo tra il 2025 e il 2026. Per il calcolo del numero dei dipendenti a quale anno va fatto riferimento?Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’iscrizione.
– se il soggetto ha formalizzato l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2024, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31/12/2023;
– se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2025, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo  al 31/12/2024;
– se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2026, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31/12/2025.
Qual è la procedura per delegare chi effettua il servizio di raccolta?La delega può essere effettuata in due modalità alternative tra loro:
a) l’operatore (solo nel caso sia un produttore) in fase di iscrizione indica il delegato di cui intende avvalersi (che deve essere già iscritto). In questo caso il RENTRI notifica al delegato quanto indicato dal produttore. Solo a seguito di accettazione da parte del delegato, la delega diviene attiva. Il delegato potrà quindi accettare o rifiutare la delega.
b) il delegato in fase di iscrizione (e successivamente ad essa) inserisce i nominativi dei produttori che, al di fuori del RENTRI, l’hanno delegato. In questo caso a completamento dell’inserimento sarà il produttore delegante che riceverà una richiesta di conferma della delega. La delega diventerà attiva solo a seguito di conferma da parte del delegante.
Posso delegare il mio consulente, libero professionista, per la gestione del RENTRI?I soggetti che possono essere delegati dai produttori sono definiti dall’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e sono unicamente:
– Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
– il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/06.
Il consulente non può quindi iscriversi come delegato.
È obbligatorio identificare un incaricato?Non è obbligatorio nominare degli incaricati.
Gli incaricati devono essere nominati formalmente da parte del legale rappresentante?Il D.M. 59/2023 non prevede una forma specifica per l’attribuzione degli incarichi che andrà gestita secondo le procedure vigenti
nell’organizzazione.
Come accede l’incaricato al RENTRI per conto dell’operatore?L’incaricato, che utilizza il RENTRI per conto dell’operatore, accede al RENTRI esclusivamente con dispositivi di autenticazione digitale, con il proprio SPID personale oppure con lo SPID persona giuridica se l’azienda ne è dotata.
Ci possono essere più incaricati?I soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all’utilizzo della piattaforma telematica RENTRI. Queste persone possono essere interne o esterne all’organizzazione. L’ambito di operatività dell’incaricato può essere limitato ad una o più unità locali così come per ogni unità locale possono essere indicati più incaricati.
Ciascun incaricato deve accedere al portale RENTRI con il proprio SPID personale oppure con lo SPID persona giuridica se l’azienda ne è dotata
Si può indicare successivamente all’iscrizione un operatore incaricato?L’elenco degli incaricati può essere modificato in qualsiasi momento.
La figura del sub-incaricato che compiti ha?L’ambito di operatività del sub incaricato può essere limitato, dall’incaricato, ad una o più unità locali. Il sub incaricato non può, a sua volta, inserire altri incaricati
Un’azienda che rientra nell’obbligo di iscrizione al RENTRI tra il 15/06/2025 e il 14/08/2025 deve versare i diritti di iscrizione entro il 30 Aprile oppure al momento dell’iscrizione?Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione e, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Tali diritti devono essere corrisposti anche per ogni successiva domanda di variazione dell’iscrizione.
L’azienda che rientra nel secondo scaglione di iscrizione al RENTRI, deve versare lo stesso il contributo annuale entro il 30/04/2025?Se l’impresa si iscrive nel 2025 dovrà versare il contributo annuale al momento dell’iscrizione e successivamente il contributo annuale entro il 30 aprile 2026.
Ad oggi i trasportatori di rifiuti possono emettere il formulario per conto del produttore. Con l’entrata in vigore del RENTRI è solo il produttore di rifiuti a dover emettere e compilare i nuovi modelli di FIR e consegnarlo ai trasportatore?Il produttore di rifiuti può continuare a chiedere al trasportatore di emettere e compilare il FIR per suo conto.
Come funzionerà l’acquisizione dei FIR cartacei da parte dei produttori di rifiuti già iscritti al RENTRI e che tengono quindi il registro di carico scarico rifiuti in formato digitale?Dal 13/02/2025 il trasportatore trasmette al produttore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del “nuovo” formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario mediante uno dei seguenti metodi:
a) consegna diretta;
b) posta elettronica certificata;
c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
In quel momento il produttore potrà registrare il peso nella movimentazione di scarico nel registro nella sezione “esito del conferimento”. Qualora il FIR completo sia trasmesso oltre i termini previsti per la registrazione dello scarico nel registro di carico scarico, le informazioni richieste nella sezione “esito del conferimento” devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico.
Come si vidimano i nuovi formulari cartacei?Dal 13/02/2025 il nuovo FIR in formato cartaceo deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:
– il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
– i servizi messi a disposizione dal RENTRI se l’operatore non dispone di un proprio sistema gestionale.
I servizi di supporto possono essere utilizzati da:
– l’operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori”
– l’operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Da quando si utilizza il nuovo modello di FIR secondo RENTRI? Dal 2025 o dal 2026?Dal 13/02/2025 entra in vigore il nuovo modello di FIR cartaceo da vidimare digitalmente. Dal 13/02/2026 diventa obbligatoria l’emissione del nuovo FIR in formato digitale e vidimato digitalmente per gli operatori iscritti al RENTRI.
È possibile utilizzare i FIR digitali prima del 13/02/2026?Il FIR in formato digitale può essere adottato volontariamente prima del 13/02/2026, a condizione che tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione dei rifiuti (produttore, trasportatore, destinatario) utilizzino esclusivamente questa modalità.
In qualità di produttore di rifiuti, come posso obbligare il trasportatore a trasmettermi ilFIR compilato dal destinatario entro i 10 giorni lavorativi per poter registrare lo scarico nei termini previsti dalla normativa?La sezione “esito del conferimento” del registro carico scarico rifiuti deve essere compilata ad avvenuta ricezione della copia del FIR compilata e sottoscritta da parte dell’impianto di destino. Qualora il FIR completo sia trasmesso oltre i termini previsti per la registrazione dello scarico (per i produttori di rifiuti, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo), le informazioni richieste nella sezione “esito del conferimento” devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico.
Le giacenze presenti nel “vecchio” registro carico scarico rifiuti al 12 febbraio come vanno gestite sul “nuovo” modello di registro digitale?Nel registro carico scarico digitale non va riportato alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo. Il primo movimento da annotare sul registro digitale segue la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo.
Un’azienda che dovrebbe iscriversi tra il 15/12/2025 e il 13/02/2026 può iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 e cominciare da subito ad utilizzare i registri di carico e scarico digitali?Le imprese e gli enti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI e sono soggetti alle medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.
Il soggetto che si iscrive nella fascia temporale che va dal 15/12/2024 al 13/02/2025, dovrà utilizzare il registro carico scarico digitale dal 13/02/2025. Fino al 12/02/2025 il registro va tenuto secondo il “vecchio” modello cartaceo.
Gli operatori che sono obbligati ad iscriversi tra il 15/06/2025 e il 14/08/2025, da quando devono tenere il registro con il nuovo modello in formato cartaceo e da quando in formato digitale? E quando devono tramettere i dati del registro al RENTRI?Per chi si iscrive al RENTRI tra il 15/06/25 e il 14/08/25, la tenuta del registro carico scarico digitale avviene dalla data di iscrizione. Dal 13/02/25 alla data di iscrizione, il registro va tenuto in formato cartaceo, le pagine devono essere vidimate dalla Camera di Commercio e compilate manualmente o mediante un software gestionale. La trasmissione dei dati è relativa ai dati annotati nel registro carico scarico digitale, e quindi a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI.
È possibile riepilogare come va tenuto il registro e le varie scadenze?Fino al 12/02/2025 il registro di carico e scarico rifiuti viene tenuto in modalità cartacea secondo le “vecchie” modalità.
Dal 13/02/2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, il registro di carico e scarico viene tenuto in modalità cartacea con il “nuovo” modello, utilizzando il format del modello stampabile dal sito del RENTRI.
Dal 13/02/2025 per gli operatori che si iscrivono al RENTRI tra il 15/12/2024 e il 13/02/2025, e dalla data di iscrizioni al RENTRI per gli altri operatori, il registro carico scarico va tenuto con il “nuovo” modello in formato digitale.
La vidimazione del registro digitale tramite portale RENTRI è automatica?Per i soggetti che utilizzano il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, la vidimazione digitale dei registri cronologici di carico e scarico in modalità digitale è effettuata in maniera automatica dal servizio stesso.
Come avviene la vidimazione digitale dei registri di carico e scarico?Il registro di carico e scarico digitale è vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile tramite la piattaforma telematica RENTRI.
Nel caso di tenuta del registro attraverso i sistemi gestionali dell’utente, il servizio consiste nel rilascio di un codice di identificazione univoco per la vidimazione digitale, azione propedeutica all’apertura di un nuovo registro di carico e scarico. Il codice di identificazione univoco del registro cronologico di carico e scarico, che equivale alla vidimazione del registro stesso, è generato dal RENTRI e deve essere riportato dai sistemi gestionali nell’intestazione di ogni pagina all’atto della rappresentazione stampabile del registro informatico. L’identificativo unico delle registrazioni trasmesse, anch’esso prodotto dal RENTRI, deve essere acquisito dai sistemi gestionali nel registro informatico.
Per i soggetti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, la vidimazione digitale è effettuata in maniera automatica dal servizio stesso.
Se un operatore che avrebbe dovuto iscriversi entro il 13/02/2025 effettua l’iscrizione dopo tale scadenza, ha delle sanzioni?La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 59/2023, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2000 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000 a € 3000 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 59/2023.

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