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GLI ULTIMI INTERPELLI MASE IN MATERIA DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente dato riscontro a tre istanze di interpello relative all’applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Vediamo di seguito le risposte del MASE per i tre casi specifici.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO A MATERIALI CONFORMI ALLA CSR O AI VALORI DI CSC

La Provincia di Novara ha posto due quesiti sulla possibilità di far cessare la qualifica di rifiuto a materiali derivanti da trattamento di rifiuti conformi alle concentrazioni di soglie di rischio (CSR) o alla concentrazione di soglia di contaminazione (CSC) e, in particolare, se:

  1. Nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di “soil washing” autorizzato possano cessare la qualifica di rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato.
  2. Se possano cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

La Direzione Generale Economia Circolare ha elaborato il riscontro all’interpello, condiviso con la Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, da cui emerge che:

  1. Il trattamento di terreni contaminati mediante impianto mobile nell’ambito di un progetto di bonifica autorizzato al fine di ricondurre i valori dei contaminanti ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR non è riconducibile ad un’operazione di gestione dei rifiuti. Non appare quindi possibile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all’interno del progetto di bonifica che ne individua la loro ricollocazione nel sito in bonifica così come il trattamento. In ultima analisi si ritiene che il procedimento di bonifica e il procedimento per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere tenuti distinti nel senso che l’applicazione dell’uno esclude il ricorso all’altro per il medesimo oggetto.
  2. Se i rifiuti non rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 152/2022 e se sono rispettati tutti i criteri e i requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina “end of waste” di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Non è infatti possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui dove essere utilizzata” come accadrebbe se il materiale fosse conforme alla colonna B (siti con destinazione commerciale/industriale).

Nel caso in cui il materiale soddisfi i requisiti di cui all’art. 184-bis, lo stesso può essere qualificato come sottoprodotto se le attività dalle quali sono generate le terre e rocce da scavo rientrano fra quelle definite come “opere” ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 tra le quali non sono però ricompresi gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Confindustria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa relativamente all’applicazione della disciplina “End of Waste” ad attività industriale manifatturiera, in particolare:

  1. Se l’art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/06 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza, o ha intenzione di utilizzare, direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale;
  2. Se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 “Operazioni di recupero”, comma 8-septies del D.Lgs. 152/06 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all’autorità ambientale competente.

La Direzione Generale Economia Circolare ha formulato il proprio parere indicando quanto segue:

  1. Per gli impianti produttivi autorizzati con AIA e che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non si applica la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, in quanto non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.
  2. Considerato che l’art. 216, comma 8-septies, del D.Lgs. 152/06 disciplina la possibilità per gli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI RIFIUTI INERTI D.M. 152/22

L’Associazione Amici della Terra ONLUS con istanza di interpello, tornando sullo stesso tema già affrontato con interpello da parte della Provincia di Trento di cui abbiamo trattato in una precedente news, ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini per l’adeguamento delle imprese interessate dal D.M. 152/2022, in particolare:

  1. Quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del D.M. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.
  2. Se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure debbano semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione in caso di autorizzazione semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione, in caso di autorizzazione ordinaria ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e i tempi per l’adeguamento.

La Direzione Generale Economia Circolare si è pronunciata come segue:

  1. Visti l’articolo 7 “Monitoraggio” del DM 152/2022 e l’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe) modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, il termine per l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/06, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è fissato al 4 maggio 2024.
  2. È in fase di lavorazione un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore e detterà le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori. Il testo del nuovo regolamento, predisposto dal Ministero e sottoposto a consultazione pubblica nel periodo dal 26 aprile 2023 al 06 maggio 2023, ha previsto specifiche modifiche nei termini fissati dagli articoli 7 e 8, rispetto al decreto in vigore: per l’articolo 7 “Monitoraggio” è stato considerato un termine di 24 mesi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, per valutare l’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero; per l’articolo 8, invece, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

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