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FAQ (SECONDA PARTE) SUL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

A seguito del grande successo delle prime edizioni del seminario “Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza: tutte le novità”, Vega Formazione ha in programma ulteriori sessioni per approfondire le tematiche legate alla “bozza definitiva” del nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le prime tre edizioni, svoltesi a luglio 2024, hanno registrato una partecipazione straordinaria di oltre 3000 persone, dimostrando un forte interesse verso le novità introdotte. Vista la grande richiesta, altre due edizioni sono state programmate per settembre e ottobre. Tra i relatori di questi eventi figurano esperti di spicco come l’Avv. Lorenzo Fantini, l’Avv. Rolando Dubini e l’Ing. Federico Maritan, i quali hanno offerto un contributo prezioso rispondendo alle numerose domande poste dai partecipanti.

Nel precedente articolo ECCO (ALCUNE) FAQ SUL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE, abbiamo iniziato a raccogliere alcune delle domande e risposte più significative emerse durante il seminario, fornendo un utile riferimento per tutti gli interessati.

In questa seconda parte, proseguiamo con la pubblicazione di ulteriori quesiti e relative risposte, con l’obiettivo di chiarire ulteriormente i dubbi e fornire una guida completa sulle novità introdotte dal nuovo accordo.

DOMANDARISPOSTA
I soggetti formatori accreditati, si accreditano presso la Regione di riferimento. Tale soggetto può svolgere corsi in videoconferenza sincrona e/o in e-learning anche in altre Regioni rispetto a quella di accreditamento? L’Accreditamento è relativo alla sede operativa (ossia alla sede in cui la formazione viene organizzata) e non prevede alcun vincolo territoriale relativo all’ubicazione dell’aula in cui la formazione viene erogata (l’aula potrebbe essere ubicata ad esempio all’interno di un’azienda, come normalmente avviene per i corsi “aziendali”), per la quale invece sono previsti requisiti tecnico funzionali. Evidenziamo che, per quanto riguarda la formazione in videoconferenza sincrona o in elearning, nemmeno è possibile individuare l’aula in cui viene erogata la formazione e quella in cui la formazione viene usufruita, non essendo di fatto identificabile un’aula reale. Ricordiamo inoltre che lo stesso Accordo sulla formazione sulla sicurezza prevede che gli attestati emessi da un soggetto accreditato sono riconosciuti validi in tutte le regioni, il che ulteriormente renderebbe assurdo “confinare” l’azione di un ente di formazione all’interno della regione di accreditamento.
Qual è la regione presso cui un soggetto formatore deve accreditarsi? Con riferimento a quale sede?L’accreditamento del soggetto formatore è relativo alla “sede operativa” e, pertanto, la sede operativa deve essere ubicata nella regione in cui l’ente opera. Qualora un ente voglia costituire una sede operativa in un’altra regione dovrà procedere ad accreditare questa ulteriore sede secondo le regole della regione in cui è ubicata. Diversa è la questione relativa alla sede in cui la formazione viene erogata, per la quale invece sono previsti requisiti tecnico funzionali, e circa la validità della formazione a livello nazionale.
Soggetto organizzatore e soggetto formatore coincidono?Sì, il “soggetto formatore” è in sostanza il soggetto che organizza la formazione.
Un formatore-docente qualificato può accreditarsi presso la Regione di riferimento per essere anche soggetto formatore?Un professionista, come persona fisica, non può ottenere l’accreditamento regionale, in quanto tale accreditamento è finalizzato a garantire il possesso di una struttura organizzativa che garantisca standard di qualità, come indicato appunto dalla legislazione vigente in tema di accreditamento regionale. Il formatore-docente, se in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/13, può svolgere la funzione di docente in corsi di formazione organizzati da qualunque soggetto tra quelli elencati nel nuovo Accordo.
Gli organismi paritetici per essere soggetti formatori devono accreditarsi in qualche modo?Secondo la bozza definitiva del nuovo Accordo, gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Gli organismi paritetici devono iscriversi al Repertorio nazionale degli organismi paritetici?Si, l’organismo paritetico deve essere inserito nel repertorio previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08.
Chi deve verificare i requisiti del docente qualificato ai sensi del DI 06/03/2013?Il soggetto formatore dovrà accertare che il docente possieda i requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013. Ciò non toglie che l’utilizzatore possa richiedere informazioni circa il possesso di tali requisiti da parte del docente.
Il progetto formativo deve essere previsto per ciascuna edizione di un corso?Il progetto formativo viene predisposto da parte del soggetto formatore per ogni corso, quest’ultimo poi potrà essere ripetuto in diverse edizioni.
L’addestramento è compreso all’interno del nuovo Accordo?L’addestramento, ricordiamo, non ha una regolamentazione specifica ulteriore a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, non ci sono quindi indicazioni in merito a durata e modalità di svolgimento dell’addestramento.
Nell’attestato di formazione specifica per i lavoratori deve essere riportato il CODICE ATECO 2007 dell’azienda?Nella bozza definitiva del nuovo Accordo non è più prevista l’indicazione del “settore di riferimento”, come invece indicato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Gli attestati rilasciati fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo da parte di enti di formazione che non hanno i “nuovi” requisiti resteranno comunque validi entro i termini degli aggiornamenti?Si, il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che i corsi svolti secondo i precedenti Accordi rimarranno validi.
Nel caso di corsi di formazione che prevedono parte teorica e parte pratica, la videoconferenza sincrona è esclusa anche per la parte teorica quindi per la totalità del corso?La bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza vieta la videoconferenza sincrona e la modalità e-learning per i corsi base e di aggiornamento per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro e per gli addetti ai lavori in spazi confinati.
Nel caso di corsi “interaziendali” in cui ci sono discenti di aziende diverse, ciascun datore di lavoro si configura come soggetto formatore nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti? O va individuato uno di questi datori di lavoro che funga da soggetto formatore per tutti discenti?Il datore di lavoro può fungere da soggetto formatore solo per i propri lavoratori. Si tratta quindi di organizzare diversi corsi di formazione da parte di diversi datori di lavoro, ognuno per i propri lavoratori, preposti, dirigenti. Il corso che coinvolge lavoratori di diverse aziende (interaziendale) non potrà essere organizzato da un datore di lavoro.
Cosa fare nel caso di non superamento del test finale di un corso?La bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione non dà indicazioni: pertanto dovranno essere messe in atto azioni che consentano al discente di acquisire le nozioni non apprese e superare una nuova verifica di apprendimento. In tal senso, ad esempio, potrà essere prevista la ripetizione del corso oppure un incontro con il docente per approfondire i temi non appresi.
Il limite dei 10 anni entro il quale effettuare l’aggiornamento per mantenere valido il credito formativo, per quali corsi vale?Il limite dei 10 anni entro il quale effettuare l’aggiornamento per mantenere valido il credito formativo è riferito a tutti i corsi normati dal nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza.
Il limite dei 10 anni entro il quale effettuare l’aggiornamento per mantenere valido il credito formativo, vale anche per i corsi antincendio e primo soccorso?I corsi antincendio e di primo soccorso non sono regolamentati dal nuovo Accordo Stato Regioni, pertanto per essi si applicano le regole previste rispettivamente dal D.M. 2/9/21 e D.M. 388/03, che non prevedono un termine di validità del credito formativo maturato con la partecipazione al corso “abilitante”.
Un preposto formato nel 2024 ai sensi dell’attuale Accordo Stato Regioni del 21/12/11 (8 ore), come e quando deve adeguarsi al nuovo Accordo?La bozza definitiva del nuovo Accordo prevede che i corsi svolti secondo i precedenti Accordi rimarranno validi riconoscendo credito totale. Nell’esempio in questione, essendo il corso erogato da meno di 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, il preposto dovrà svolgere l’aggiornamento entro 2 anni dalla conclusione del corso svolto nel 2024.
Un preposto formato nel 2021 ai sensi dell’attuale Accordo Stato Regioni del 21/12/11 (8 ore), come e quando deve adeguarsi al nuovo Accordo?La bozza definitiva del nuovo Accordo prevede che i corsi svolti secondo i precedenti Accordi rimarranno validi riconoscendo credito totale. Nell’esempio in questione, essendo il corso erogato da più di 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, il preposto dovrà svolgere l’aggiornamento entro 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
I corsi di aggiornamento relativi alla conduzione delle attrezzature potranno essere fatti in e-learning o videoconferenza sincrona?I corsi di aggiornamento per la conduzione delle attrezzature potranno essere erogati solo in presenza, in aula. Non sono ammesse né la videoconferenza sincrona né tantomeno la modalità e-learning.
Quanti discenti sono ammessi in aula nel caso di corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro?La bozza definitiva del nuovo Accordo non riporta più il limite di 24 discenti nei corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature, pertanto anche in questi corsi il limite è di 30 discenti per la parte teorica.

SEMINARIO “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ”

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