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FAC SIMILE NOMINA DIRIGENTE: COSA CAMBIA CON LA LEGGE 215/2021

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Alla luce delle nuove modifiche apportate al D. Lgs. 81/2008 dalla Legge 215 del 17 dicembre 2021, in tutte le organizzazioni aziendali è necessario adeguare la nomina del Dirigente sulla sicurezza, tenendo conto delle ultime novità legislative ed in particolare dei nuovi obblighi a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente previsti nell’art. 18 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?

L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 prescrive gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, senza distinguere quali ricadano sull’uno e quali sull’altro.

Sarà pertanto l’organizzazione aziendale a distinguere quali obblighi, in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, saranno in capo al Datore di Lavoro e quali al Dirigente.

Per formalizzare e rendere quindi chiara la suddivisione di compiti, il Datore di Lavoro dovrà individuare i dirigenti per la sicurezza per mezzo di specifici incarichi (o per mezzo di Delega di Funzioni), nei quali saranno indicati i compiti e i relativi poteri.

A seguito delle modifiche introdotte in gennaio 2021 dalla Legge 215/2021, il Datore di Lavoro e/o il Dirigente hanno ora l’obbligo di:

“individuare il Preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. 

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Più in generale, tra gli obblighi del Datore di Lavoro e/o al Dirigente previsti dal D. Lgs. 81/08, ricordiamo i seguenti:

a)         Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

b)         Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale DPI, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e il Medico Competente, ove presente.

c)         Individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 81/08. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

d)         Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

e)         Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI messi a loro disposizione.

f)         Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

g)         Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

h)         Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

i)          Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

j)          Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

k)         Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

l)          Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

COME UTILIZZARE IL FAC SIMILE DI NOMINA DIRIGENTE…

Il fac simile della Nomina del Dirigente sulla Sicurezza può essere utilizzato dal Datore di Lavoro come base o come esempio per individuare quali, tra gli obblighi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08, devono essere svolti dal Dirigente.

Il fac simile di Nomina di Dirigente per la sicurezza proposto deve essere personalizzato in funzione dei reali compiti e attribuzioni che il Dirigente possiede, sulla base quindi dell’effettiva organizzazione aziendale prevista dal Datore di Lavoro.

SCARICA IL FAC SIMILE DI NOMINA DIRIGENTE

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