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D.P.R. 151/11 NUOVE PROCEDURE ANTINCENDIO: CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 6/10/11 DEI VIGILI DEL FUOCO E NUOVI MODULI PIN2011

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Il nuovo regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, individuato dal DPR 151/11 del 1/8/2011, è entrato in vigore in data 7/10/11. La circolare del Ministero dell’Interno del 6/10/11 riporta i necessari e attesi chiarimenti che consentiranno ai Comandi dei VVF e ai tecnici che si occupano di prevenzione incendi, di applicare correttamente le nuove procedure antincendio. Questa era stata anticipata in un’altra precedente circolare del 5-10-2011, sempre del Ministero dell’Interno, avente carattere di inquadramento generale, riportata in allegato alla presente notizia.

CONTENUTI DELLA SCIA
La circolare chiarisce i contenuti della SCIA, da depositare prima dell’inizio delle attività.
La SCIA dovrà contenere:
1 – una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con cui il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività;
2 – un’asseverazione, con la quale il “tecnico abilitato” attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica di prevenzione incendi e, ove previsto, al progetto già approvato dal Comando dei VVF;
3 – le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che i materiali, gli impianti e quant’altro rilevante ai fini antincendio siano stati posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

La circolare precisa anche che, nel caso di attività di cui alla lettera A dell’allegato I del DPR 151/11, la SCIA dovrà contenere anche il progetto e gli elaborati grafici, non essendo questi già stati comunicati ai Comandi dei Vigili del Fuoco: questo indica chiaramente che il progetto delle attività di tipo A dovrà comunque essere predisposto, non solo perché necessario per la corretta installazione, ma anche per il completamento dell’iter di prevenzione incendi.

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DA PRESENTARE AL COMANDO DEI VVF IN CASO DI COMPRESENZA DI ATTIVITA’ DI TIPOLOGIA DIVERSE
Altro chiarimento importante riguarda la formulazione del progetto da presentare al Comando dei VVF nel caso di compresenza di attività ricadenti in tipologie diverse (A, B e C dell’Allegato I del DPR 151/11): la circolare precisa che il progetto da presentare dovrà contenere tutte le informazioni relative alle attività del tipo B e C, mentre per quanto riguarda le attività di tipo A dovrà essere indicata la presenza, al solo fine di valutare eventuali interferenze.

CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEI COMANDI DEI VVF
La circolare del 6/10/2011 precisa che ad ogni inizio anno la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in accordo con le Direzioni Regionali, individuerà le tipologie di attività e il numero di controlli che i Comandi dei VVF dovranno eseguire.

SANZIONI PENALI PER OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Nella circolare si precisa che le sanzioni previste per l’omessa richiesta di rilascio o di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi previste all’art. 20 del D. Lgs. 139/06 trovano applicazione anche nel caso di mancata presentazione di SCIA, per tutte le attività di cui all’Allegato I del DPR 151/11, quindi non solo per quelle effettivamente soggette a rilascio del CPI, ossia quelle ricadenti nella tipologia C.

NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ (NOF) E VERIFICHE ANTINCENDIO IN CORSO D’OPERA
Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari di attività ricadenti nelle categorie B e C possono (attivando quindi un procedimento di carattere volontario) richiedere preventivamente al comando dei VVF un parere su uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio: questo parere preventivo è denominato Nulla Osta di Fattibilità (NOF).

Altro procedimento di carattere volontario previsto dal DPR 151/11 è quello che consente al titolare dell’attività di richiedere verifiche in corso d’opera al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

I procedimenti precedentemente indicati non sono alternativi agli altri previsti dal DPR 151/11, ma costituiscono delle opportunità di confronto preventivo con i tecnici dei Vigili del Fuoco.

PERIODO TRANSITORIO: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI ANTINCENDIO PREVISTI NEL DPR 151/11
Diverse situazioni possono determinarsi nel periodo transitorio: la circolare le analizza è fornisce utili chiarimenti, rimandiamo alla lettura del punto 4 della circolare per i dettagli di ogni caso.

Evidenziamo che, nel caso sia stata già richiesta l’emissione del Certificato di Prevenzione Incendi, senza contestuale presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), per le attività ora ricadenti nei casi A e B è possibile presentare la SCIA secondo il comma 1 dell’art. 4 del DPR 151/01 quale atto indicante l’inizio dell’esercizio dell’attività.

Per quanto riguarda le attività già in possesso di CPI, la circolare precisa che i titolari dovranno presentare richiesta di rinnovo ai sensi dell’art. 5 del DPR 151/11 alla scadenza (per convertire le vecchie attività del DM 16/02/1982 alle nuove dell’Allegato I DPR 151/11 si può far uso di un Allegato I del DPR 151/11 (non presenti nel precedente elenco), dovranno completare i nuovi adempimenti previsti nel nuovo regolamento di prevenzione incendi entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, quindi entro il 6/10/2012.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI
La circolare indica nel punto 5 la documentazione da presentare per le pratiche di prevenzione incendi: come noto, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 2 comma 7 del DPR 151/11, valgono le “vecchie” modulistiche per quanto riguarda:
1 – Certificazioni impianti (CERT IMP)
2 – Certificazioni strutture REI (CERT REI)
3 – Dichiarazione conformità impianti (DICH IMP)
4 – Dichiarazione prodotti installati (DICH PROD)
Per quanto riguarda invece la modulistica per:
1 – richiesta di valutazione del progetto
2 – controllo di prevenzione incendi
3 – rinnovo periodico di conformità antincendio 4 – domanda di deroga
5 – richiesta di nulla osta di fattibilità
6 – verifiche in corso d’opera
sono stati emessi nuovi modelli PIN 2011, pubblicati nel sito nazionale dei VVF e riportati in allegato alla presente news.
Si rimanda alla lettura della circolare per i chiarimenti di dettaglio.

LE TARIFFE DEI VIGILI DEL FUOCO NEL TRANSITORIO
Com’è noto, nelle more dell’emanazione di apposito decreto, valgono le tariffe già note e individuate nel decreto del Ministero dell’Interno 3/2/2006. Per la determinazione degli importi relativi ad attività precedentemente non previste, si applica la tabella di corrispondenza di cui all’Allegato II del DPR 151/11.
La circolare precisa anche che, per quanto riguarda la richiesta di Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e per le verifiche in corso d’opera, servizi di carattere volontario ma resi a titolo oneroso dal Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR 151/01:
1 – per le istanze di Nulla Osta di Fattibilità (NOF) si applicano le corrispondenti tariffe per la valutazione del progetto di prevenzione incendi
2 – per le verifiche in corso d’opera le corrispondenti tariffe per i controlli di prevenzione incendi.

Clicca sul seguente link per visualizzare un approfondimento sul D.P.R. 151/11.

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