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DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL’INAIL. QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?

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Pubblicata dall’INAIL la circolare n. 24/2021 del 9 settembre avente come oggetto “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.”

QUANDO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO?

Il Datore di Lavoro è soggetto all’obbligo di denuncia, pertanto deve sempre denunciare l’infortunio sul lavoro ogni qual volta l’evento infortunistico avvenuto non sia guaribile entro 3 giorni, indipendentemente dall’indennità dell’evento stesso. La denuncia deve essere presentata in via telematica all’INAIL. In caso di infortuni mortali o con pericolo di morte la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’evento infortunistico.

ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL’INAIL?

Il termine entro cui presentare le denunce di infortunio è di 48 ore dal giorno successivo in cui il Datore di Lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificato del certificato d’infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che ha effettuato la diagnosi.

Nel caso in cui la diagnosi inferiore a 3 giorni di un evento infortunistico sia stata prorogata oltre il terzo giorno, Il datore di lavoro dovrà, entro 2 giorni dalla ricezione della nuova diagnosi, effettuare la denuncia di infortunio.

SE IL DATORE DI LAVORO NON HA RICEVUTO NOTIZIA DELL’EVENTO INFORTUNISTICO?

Nell’eventualità in cui il Datore di Lavoro non abbia ricevuto notizia di infortunio e non abbia conoscenza dei riferimenti del certificato medico dell’apertura dell’infortunio, allora il termine decorre dalla data di ricezione della denuncia di infortunio sul lavoro, trasmessa dall’INAIL per Posta Elettronica Certificata (PEC) o per posta, qualora non sia disponibile la PEC.

IN CASO DI INFORTUNIO/MALATTIA DA COVID

L’INAIL indica che “per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.”

È PREVISTA UNA SANZIONE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO?

La sanzione amministrativa per la tardata o mancata denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, che opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili.

Sono da ritenersi “sanabili” le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, che possono ancora essere realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per l’effettuazione dell’adempimento.

La sanzione prevista oscilla tra i 1.290 euro i 7.745 euro a seconda del ritardo con cui viene sanata la violazione amministrativa.

IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PREVEDE LA COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI?

L’articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente) del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo della comunicazione ai fini statistici al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), “al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.”

È PRESENTE UN SERVIZIO TELEMATICO?

L’INAIL, per agevolare gli utenti ha predisposto il servizio Comunicazione/denuncia di infortunio, tale da poter sia effettuare la comunicazione di infortuni che la comunicazione a fini statistici alla SINP.

PER APPROFONDIRE…

Riportiamo in allegato la circolare n. 24/2021 dell’INAIL.

 

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