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BOZZA NUOVO ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI: COSA CI ASPETTA?

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Il testo che segue rappresenta l’articolo relativo ai contenuti delle dell’Accordo circolanti a fine 2023, CLICCA QUI per scoprire i più recenti approfondimenti sulla bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione.

La Legge 215/2021 ha apportato diverse modifiche al D. Lgs. 81/2008, tra le quali la previsione dell’emanazione di un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione entro il 30 giugno 2022.

La pubblicazione di questo nuovo accordo, ad oggi, non è ancora avvenuta pertanto rimangono in vigore le indicazioni in termini di contenuti minimi, durate e periodicità della formazione previste dai precedenti Accordi Stato Regioni.

In questi giorni è “in circolazione” una bozza di questo nuovo accordo in materia di formazione che, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede “all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione” e quindi riunisce:

Ulteriori novità presenti nella bozza del nuovo accordo sono la definizione della formazione per:

  • gli addetti ai lavori in spazi confinati, prevista dal DPR 177/11
  • gli utilizzatori del carroponte
  • gli utilizzatori delle macchine agricole raccoglifrutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali

Da una prima lettura della bozza di accordo, questo accorpamento sembra essere stato contemplato ma sono molte le criticità che stanno emergendo e i punti da chiarire.

Cerchiamo di analizzare i contenuti della bozza del nuovo accordo, tenendo presente che si tratta di un testo ufficioso che potrà essere soggetto a modifiche, eliminazioni e integrazioni.

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I SOGGETTI FORMATORI

La bozza del nuovo accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

  • istituzionali
  • accreditati
  • Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

I soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.

Questa è una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, oggi, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13.

A parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Altra novità che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è diminuito da 35 a 30 e nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi deve essere di 1:5 (1 docente per 5 allievi), era invece di 1:6 quello indicato nell’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi.

Per tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato il “Fascicolo del corso”, su supporto cartaceo o elettronico,

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati hanno validità su tutto il territorio nazionale.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione generale del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimane invariata rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011.

Varia invece la formazione specifica che deve aver durata minima di 6 ore, senza differenziazione in base alla classe di rischio dell’attività, e contenuti e argomenti devono essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.

I corsi di 16 ore definiti da Formedil, l’Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell’edilizia, ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali vengono riconosciuti corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica.

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Al corso per preposti si accede dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori e dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nell’accordo attualmente in vigore erano 8).

Il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Il corso di formazione per dirigenti si riduce da 16 a 12 ore e prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il nuovo accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro: avrà una durata di 16 ore e sarà suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL.

Si aggiunge il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili.  Tale modulo “cantieri” è uguale per contenuti e durata a quello previsto per i dirigenti.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione (DL SPP) e protezione deve seguire:

  • un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
  • ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
  • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
  • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
  • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
  • Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)

CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’accordo del 07/07/2016 per gli RSPP e ASPP. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.

Sono modificati i moduli B di specializzazione che da 4 passano a 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.

LA FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La bozza dell’accordo prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, da una prima lettura la durata minima e i contenuti del percorso formativo rispondono ai requisiti dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il nuovo accordo unico introduce durata e contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR 177/2011. Il corso ha durata minima di 12 ore e si compone di un modulo giuridico-tecnico e una parte pratica, per ciascuna parte vengono indicati i requisiti che devono avere i docenti.

CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 non ci sono grandi variazioni rispetto ai contenuti dell’accordo del 22/02/2012.

Nel caso di parte pratica su più attrezzature, viene specificato che dovranno essere presenti tutte le tipologie di attrezzatura e che ogni operatore, nel corso del modulo pratico, deve utilizzarle tutte direttamente.

Sono previsti ora anche i corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • carroponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

  • Lavoratori: periodicità quinquennale e con durata minima di 6 ore
  • Preposti: cadenza biennale e con durata minima di 6 ore
  • Dirigenti: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore
  • Datore di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore
  • DL SPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 8 ore
  • RSPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore
  • ASPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 20 ore
  • Coordinatore per la sicurezza: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore
  • Lavoratori in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica
  • Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica

La bozza del nuovo accordo precisa che, qualora la formazione sia un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (ad esempio: RSPP/ASPP, CSP/CSE, addetti all’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc), la funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

RSPP, ASPP e CSP/CSE, per poter esercitare la propria funzione, devono poter dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE

Il riferimento metodologico e concettuale proposto per la gestione dei processi di produzione della formazione è quello basato sul ciclo PDCA di Deming.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il nuovo accordo unico riporta le modalità con cui è possibile usufruire dei vari corsi di formazione/aggiornamento. In linea generale:

  • Tutti i corsi di formazione/aggiornamento possono ovviamente essere erogati in presenza
  • Non è consentita l’erogazione in Videoconferenza sincrona dei seguenti corsi: parte pratica del corso iniziale e i corsi di aggiornamento per lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro
  • Non è consentita l’erogazione in e-learning dei seguenti corsi iniziali: preposti, DL SPP, moduli B e C per RSPP/ASPP, Coordinatori, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro
  • Non è consentita l’erogazione in e-learning dei seguenti corsi di aggiornamento: preposti, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Previsto di somministrare test finali con almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e il partecipante deve dare almeno il 70% delle risposte corrette.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà comprendere almeno 10 domande.

In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.

Alla valutazione complessiva concorrono verifiche intermedie, ove previste, e quella finale. In sede di progettazione del corso devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il soggetto formatore deve comunicare in via telematica agli Organi di Vigilanza l’attivazione dei corsi di formazione, ad esclusione dei corsi di aggiornamento e secondo le disposizioni operanti in ciascuna regione e provincia autonoma, almeno per i corsi sulle attrezzature di lavoro e sugli ambienti confinati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo potranno essere avviati corsi secondo le indicazioni previgenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’accordo.

I corsi per lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati già svolti rimangono validi.

CONCLUSIONI

È chiaro, siamo di fronte ad una bozza ufficiosa che potrà essere modificata anche sostanzialmente. Si colgono però alcuni elementi che, molto probabilmente, saranno mantenuti anche nella versione definitiva, tra i quali una stretta sui soggetti organizzatori della formazione in materia di salute e sicurezza, la definizione delle caratteristiche della formazione per gli addetti alle attività in spazi confinati e per l’uso del carroponte.

Dalla lettura però si colgono anche degli elementi che sembrano andare in una direzione opposta rispetto a quella che ci si aspetterebbe dal legislatore: sorprende infatti la riduzione della durata minima della formazione dei lavoratori e dei dirigenti.

Staremo a vedere e seguiremo lo sviluppo di questo nuovo accordo.

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