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AMBIENTI CONFINATI: IN VIGORE LA NUOVA NORMA UNI 11958

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UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11958:2024 “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, entrata in vigore il 14 novembre 2024, che rappresenta un importante riferimento per la sicurezza in questi specifici ambienti.

La norma fornisce criteri dettagliati per l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro confinati o sospetti di inquinamento, con l’obiettivo di ridurre incidenti e infortuni.

Rivolta a datori di lavoro, committenti e operatori del settore, la UNI 11958:2024 offre indicazioni pratiche per gestire in modo sicuro e responsabile le attività svolte in spazi confinati, integrando e ampliando le disposizioni normative già esistenti.

COLLABORAZIONE E SVILUPPO DELLA NORMA

La nuova norma UNI 11958:2024 è il risultato di una collaborazione tra l’Ente Italiano di Normazione (UNI) e l’INAIL, con il contributo di esperti del settore. Questo lavoro congiunto ha permesso di creare un documento che risponde alle esigenze pratiche di chi opera in ambienti confinati, offrendo strumenti utili per prevenire incidenti e infortuni.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA NUOVA NORMA

Nonostante le disposizioni normative esistenti, gli incidenti in ambienti confinati continuano a verificarsi, spesso con esiti tragici. La UNI 11958:2024 mira a colmare le lacune esistenti, offrendo indicazioni chiare per la corretta esecuzione delle attività lavorative in questi contesti.

La UNI 11958 fornisce indicazioni dettagliate per la gestione della sicurezza in ambienti confinati. I principali aspetti trattati includono:

  • Classificazione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: la norma definisce i criteri per identificare e classificare gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
  • Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi: il datore di lavoro di chiunque acceda in un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento deve procedere a riconoscere i pericoli, presenti o potenziali, e valutare i rischi associati alle attività svolte in tali ambienti. La valutazione dei rischi deve considerare anche gli eventuali rischi interferenziali e quelli derivanti da eventuali situazioni di emergenza.
  • Procedure operative ed emergenziali per attività svolte in tali ambienti di lavoro: elaborazione di protocolli operativi e piani di emergenza specifici per le attività in ambienti confinati, i cui contenuti devono essere trasmessi e illustrati ai lavoratori prima dell’inizio delle attività.
  • Scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione: indicazioni sulla selezione di attrezzature e strumenti adeguati per operare in sicurezza. La scelta deve avvenire dopo sono state definite le attività da svolgere, che sono state riconosciute le condizioni pericolose e valutati i rischi.
  • Dispositivi di protezione: requisiti per l’uso di dispositivi di protezione collettiva e individuale.
  • Ruoli e compiti dei lavoratori che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: definizione delle responsabilità e dei compiti specifici per i lavoratori coinvolti.

Inoltre, l’Appendice A della norma offre un elenco esemplificativo e non esaustivo dei possibili fattori di rischio presenti in questi ambienti.

LA DEFINIZIONE DI AMBIENTE CONFINATO E/O SOSPETTO DI INQUINAMENTO

Fino all’entrata in vigore di questa norma, nessuna normativa italiana o internazionale aveva fornito la definizione di spazio confinato.

La nuova norma UNI 11958 ne fornisce invece ora una, precisando anche che “ambiente confinato” e “spazio confinato” sono termini equivalenti. Per ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento si intende lo “Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

La norma è applicabile anche a quegli ambienti che, pur non rientrando formalmente nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, presentano caratteristiche strutturali e rischi analoghi ossia i cosiddetti “ambienti assimilabili”.

COMPITI DEI LAVORATORI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ IN AMBIENTI CONFINATI

La norma individua i compiti che ciascun lavoratore operante in un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento deve eseguire.

Questi lavoratori sono distinti in:

  • lavoratore entrante: soggetto che svolge l’attività all’interno dell’ambiente confinato
  • lavoratore attendente: soggetto che vigila e presta assistenza durante le attività dei lavoratori entranti
  • squadra di salvataggio: composta da coloro che rispondono alle eventuali emergenze, intervenendo con operazioni di soccorso di emergenza in ambiante confinato per le quali sono addestrati. Tali soggetti devono soddisfare anche i requisiti previsti per il lavoratore entrante
  • preposto: soggetto che sovrintende alle attività in ambiente confinato e alla procedura di lavoro. la sua definizione è quella fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e deve soddisfare anche i requisiti previsti per il lavoratore entrante.

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