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ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA: LA BOZZA DEFINITIVA

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L’iter di approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza sembra giunto finalmente a conclusione: iniziato il percorso a maggio 2022, ora è disponibile quella che lo stesso Ministero del Lavoro ha definito come “bozza definitiva” (allegata e consultabile dalla presente news). Ora siamo dunque in attesa dell’approvazione in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome e pubblicazione di questo nuovo atto legislativo che accorperà e sostituirà i vari Accordi attualmente emanati, costituendo quindi una sorta di “Accordo Quadro” o, se vogliamo, di un “Testo unico degli Accordi Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza”.

Con questo approfondimento, primo di una serie che pubblicheremo settimanalmente nelle prossime newsletter, vogliamo illustrare i contenuti e soprattutto gli elementi di innovazione che saranno contenuti nel nuovo Accordo sulla formazione, alcuni già presenti nelle bozze circolanti nei mesi scorsi e di cui abbiamo anche già dato cenno in una precedente news.

In particolare, in questa news vediamo:

  • cosa rappresenta il nuovo Accordo, quali Accordi sostituisce e accorpa e quali percorsi formativi prevede
  • quali saranno i soggetti che potranno erogare la formazione relativamente ai percorsi formativi individuati dal nuovo Accordo.

Oltre a questa serie di approfondimenti, per scoprire tutte le novità che verranno introdotte dal nuovo Accordo, rimandiamo al seminario gratuito “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” che si terrà in videoconferenza sincrona, organizzato in collaborazione con Vega Formazione, che vedrà come relatori l’Avv. Rolando Dubini, l’Avv. Lorenzo Fantini e l’Ing. Federico Maritan. Per l’edizione del 10 luglio i posti sono già esauriti, è possibile iscriversi alla nuova edizione del 24 luglio 2024. L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Per iscriverti al seminario: CLICCA QUI!

COSA RAPPRESENTA IL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA?

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, rappresenta l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione. Come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, questo nuovo Accordo individua:

  • la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Il nuovo Accordo Stato Regioni riunisce quindi in un unico testo i seguenti accordi attualmente vigenti:

Oltre ai precedenti Accordi verrà inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.

QUALI SONO I NUOVI PERCORSI FORMATIVI INTRODOTTI DALL’ACCORDO CHE VERRÀ?

La bozza definitiva del nuovo Accordo, oltre alla formazione dei soggetti di cui agli Accordi vigenti sopra elencati, introduce la definizione dei requisiti della formazione/abilitazione anche per i seguenti destinatari:

Ricapitolando, il nuovo Accordo individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

  • datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza provvederà:

  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I SOGGETTI FORMATORI CHE POTRANNO EROGARE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

I soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, secondo il nuovo Accordo, potranno essere di 3 tipi:

  • Istituzionali (tra i quali le Università, INAIL, INL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Ordini e i collegi professionali)
  • Accreditati (cioè gli enti di formazione in possesso degli accreditamenti regionali)
  • Altri soggetti, tra i quali:
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: da annotare che lo stesso Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”;
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

Limitatamente ai corsi di formazione per:

  • lavoratori
  • preposti
  • dirigenti

è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale: da notare che questo consentirà ai soggetti formatori accreditati ma privi di esperienza triennale sulla formazione sulla sicurezza, di maturare tale esperienza mediante l’erogazione di tale tipologia di formazione per almeno 3 anni.

A parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza definitiva del nuovo accordo sulla formazione prevede che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo in tal caso il ruolo di soggetto formatore.

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, la bozza definitiva prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva che considererà i criteri di seguito riportati:

  • la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  • la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

La stessa bozza definitiva dell’Accordo prevede che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori anche per i corsi sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti, costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 in quanto, l’accordo in vigore, non prevede alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, secondo l’Accordo del 2011, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.

Relativamente ai docenti, il nuovo Accordo impone di impiegare formatori qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 per tutti i corsi previsti dallo stesso, ma non per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nella bozza definitiva del nuovo Accordo, infatti, si fa riferimento all’obbligo che il docente sia qualificato nel caso di corsi “di cui” all’Accordo, escludendo apparentemente quelli non previsti nell’Accordo stesso. Invece, l’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 attualmente in vigore sembrerebbe più restrittivo, imponendo che: “In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 […]”.

Altra novità apprezzabile che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori. Attraverso queste previsioni il legislatore sta cercando di selezionare gli enti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SEMINARIO “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ”

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