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Fac simile Modello Unico per impianti fotovoltaici – D.M. n. 297 del 2/8/22

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 297 del 2 agosto 2022 recante “Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW” introduce il Modello Unico semplificato da utilizzare per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEL NUOVO MODELLO UNICO?

Per le condizioni di applicabilità è necessario che gli impianti fotovoltaici abbiano le seguenti caratteristiche:

  • siano ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA
  • abbiano potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt
  • sia richiesto per gli stessi il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.

QUALI SONO LE CORRETTE FASI DA RISPETTARE PER LA TRASMISSIONE DEL MODELLO?

Seguono le corrette indicazioni per la gestione del processo:

  • il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico
  • il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico
  • in fase di presentazione della parte I del Modello Unico il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA
  • il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:
  • la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 297 del 2/8/22, dandone comunicazione al soggetto richiedente
  • per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA
  • in caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
  • inviare copia del Modello Unico al Comune
  • caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A.
  • inviare copia del Modello Unico al GSE
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione
  • inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente
  • inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto.

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