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INTERPELLO N. 5/2024: CHIARIMENTI SULLA DESIGNAZIONE DEL RLS

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Con l’Interpello n. 5/2024, la Commissione per gli Interpelli risponde al quesito posto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e la Direzione generale territoriale del Centro riguardante la designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

QUESITO PRESENTATO

I quesiti a cui l’Interpello ha dato risposta sono i seguenti:

  • Se le singole “articolazioni territoriali” del Ministero debbano essere considerate autonomamente o come un’unica entità
  • Quanti RLS devono essere eletti/designati: 6 (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 3 (per aziende ovvero unità produttive con 201-1.000 lavoratori).
  • Se in un’azienda / unità produttiva con oltre 15 lavoratori, il RLS deve essere un membro della RSU o può essere semplicemente designato da essa, anche se esterno alla RSU.

CONTESTO NORMATIVO PER LA DESIGNAZIONE DEL RLS

Ad oggi, la designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve rispettare quanto richiesto dall’art. 47, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

Il succitato Articolo prevede che nelle aziende o unità produttive con oltre 15 lavoratori, il RLS viene scelto all’interno delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, direttamente dai lavoratori.

Il numero, le modalità di nomina, il tempo retribuito e gli strumenti necessari sono definiti dalla contrattazione collettiva.

Il numero minimo di RLS, in conformità al medesimo art. 47, comma 7, prevede 1 rappresentante per le aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori, 3 per quelle da 201 a 1.000 lavoratori e 6 per le aziende con oltre 1.000 lavoratori, con eventuali aumenti stabiliti da accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

INTERPELLI PASSATI SULLA DESIGNAZIONE E NUMERO MINIMO DI RLS

Il tema dell’individuazione, designazione e il numero minimo di RLS era stato trattato in diversi interpelli precedenti, specificamente:

  • L’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che l’RLS può essere scelto tra i lavoratori non appartenenti alle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, come previsto dall’articolo 19 della Legge 300/70.
  • L’interpello n. 20/2014, integrato il 31 dicembre dello stesso anno, specifica che per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, la scelta dell’RLS deve avvenire all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, che non si limitano alle RSA, ma possono comprendere anche altre forme di rappresentanza sindacale. Le modalità di elezione o designazione dell’RLS sono regolate dalla contrattazione collettiva.
  • L’interpello n. 4 del 26 giugno 2023 ha ulteriormente chiarito che il numero, le modalità di designazione o elezione dell’RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari per l’espletamento delle sue funzioni, devono essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Tuttavia, la normativa prevede un numero minimo di RLS, il cui valore dipende dalla dimensione dell’azienda o dell’unità produttiva, in base al numero di lavoratori impiegati.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

Considerando quanto già chiaramente espresso dalla legislazione vigente, richiamata precedentemente, la Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva”, ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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