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INTERPELLO N. 6/2024 FORMAZIONE PREPOSTI: CHIARIMENTI SULLA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO

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Con l’Interpello n. 6/2024, la Commissione per gli Interpelli risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardante la periodicità di aggiornamento della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

QUESITO PRESENTATO

Il quesito a cui l’Interpello ha dato risposta chiarisce se:

  • La periodicità dell’aggiornamento dei preposti sia da considerare biennale nonostante non sia stato pubblicato il Nuovo Accordo Stato Regioni.
  • La periodicità dell’aggiornamento dei preposti rimane con cadenza quinquennale come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ATTUALE DEL PREPOSTO

Ad oggi, la formazione della figura del preposto è conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il succitato Accordo prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici che deve prevedere almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.

Nel dicembre 2021 la Legge n. 215/2021 ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo il comma 7-ter in cui si stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL PREPOSTO (LA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO)

Secondo le bozze circolanti sul nuovo Accordo, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi giorni di novembre, la formazione dei preposti cambia: si può accedere al corso preposti solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.  La struttura del corso è suddivisa in 4 moduli per una durata totale di 12 ore (contro le 8 attualmente previste nell’Accordo 21/12/11).

Infine, cambia anche la periodicità dell’aggiornamento: si passa da quinquennale a biennale con durata minima di 6 ore.

In merito al nuovo Accordo, giovedì 07/11/2024 si riunisce la Conferenza Stato-Regioni per deliberare sul nuovo Accordo che, nelle bozze circolanti, ricordiamo prevede per il preposto che ha svolto l’ultima formazione da più di 2 anni l’obbligo di aggiornarsi entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI SULL’AGGIORNAMENTO PREPOSTI

Come già chiarito con la Circolare 1/2022 dell’INL, da noi approfondita in una precedente news, l’interpello n. 6/2024 ribadisce e conferma che i nuovi obblighi del Preposto entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.

PER APPROFONDIRE…
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