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VIOLAZIONI AMBIENTALI: LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NONOSTANTE LA DELEGA

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La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, n. 30930/2024 offre spunti significativi riguardo alla responsabilità del legale rappresentante di un’azienda in materia ambientale, anche in presenza di una delega di funzioni ad un soggetto specifico all’interno dell’organizzazione. Questo caso specifico evidenzia come, nonostante la presenza di un delegato, il legale rappresentante possa comunque essere chiamato a rispondere per le violazioni ambientali derivanti da decisioni strutturali attribuibili direttamente a lui.

I FATTI DEL CASO

Il caso in questione riguarda il legale rappresentante di un’azienda condannato per aver gestito un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti in violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione di riferimento. Le violazioni riguardavano il deposito di rifiuti al di fuori delle aree autorizzate e il superamento dei parametri di emissioni di ammoniaca dal biofiltro. Il legale rappresentante si era difeso sostenendo che la responsabilità fosse attribuibile al direttore tecnico responsabile dell’impianto, a cui erano state delegate le funzioni relative alla gestione operativa.

LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La sentenza in esame ribadisce il principio secondo cui la delega di funzioni in ambito ambientale è consentita solo a determinate condizioni, che ne garantiscano la validità ed efficacia. In particolare, per essere considerata legittima, la delega deve:

  1. Essere puntuale ed espressa: non devono rimanere poteri residuali in capo al delegante. Questo implica che tutte le funzioni, poteri decisionali e di spesa, devono essere chiaramente trasferiti al delegato.
  2. Riguardare funzioni specifiche: la delega deve coprire specifiche funzioni correlate alla gestione ambientale, non lasciando spazi di ambiguità sulla ripartizione delle responsabilità.
  3. Essere giudizialmente provata con certezza: deve esserci evidenza documentale che dimostri l’effettivo trasferimento delle funzioni, con una chiara tracciabilità del passaggio di poteri.
  4. Prevedere l’idoneità tecnica e la qualifica professionale del delegato: il soggetto delegato deve possedere le competenze necessarie per svolgere i compiti assegnati, con autonomia decisionale e disponibilità economica.
  5. Essere giustificata dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza dell’obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite: questo criterio, in passato considerato essenziale, è stato recentemente reinterpretato per evitare discrepanze con la disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Un punto centrale della sentenza è la conferma che, anche in presenza di una delega formale, il legale rappresentante mantiene un obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate. Tale obbligo non richiede un controllo continuo, ma una verifica periodica della corretta gestione del delegato. Tuttavia, nel caso in cui le violazioni ambientali derivino da scelte strutturali riconducibili direttamente al legale rappresentante, come l’omessa adozione di procedure di autocontrollo o l’utilizzo di impianti non conformi, la responsabilità rimane in capo a quest’ultimo, indipendentemente dalla delega.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la presenza di un responsabile dell’impianto, pur se competente e delegato, non esonerasse il legale rappresentante dalle proprie responsabilità. Le violazioni contestate erano attribuibili a deficit strutturali, come il controllo degli scarichi effettuato con modalità diverse da quelle previste dall’AIA, decisioni che ricadono nell’ambito delle scelte strategiche dell’impresa, di competenza del legale rappresentante.

LA DELEGA AMBIENTALE NON ESIME IL LEGALE RAPPRESENTANTE DALLA RESPONSABILITÀ

La sentenza della Corte di Cassazione n. 30930/2024 evidenzia come la delega di funzioni in materia ambientale, pur essendo uno strumento legittimo e spesso necessario per la gestione aziendale, non esonera automaticamente il legale rappresentante dalle sue responsabilità. È essenziale che il processo di delega sia accurato e formalizzato secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, ma rimane comunque l’obbligo di vigilanza e, soprattutto, la responsabilità diretta per scelte ambientali che implicano deficit strutturali o decisioni strategiche dell’impresa. La sentenza sottolinea l’importanza di una gestione ambientale consapevole e responsabile, che non può essere semplicemente delegata senza una continua supervisione e un’assunzione di responsabilità da parte dei vertici aziendali.

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