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ECCO (ALCUNE) FAQ SUL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

A fronte di una grandissima richiesta, Vega Formazione ha organizzato 5 edizioni del seminario Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza: tutte le novità per approfondire e commentare le novità introdotte dalla “bozza definitiva” del nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il seminario ha già visto 3 edizioni a luglio 2024, con oltre 3000 partecipanti, altre 2 edizioni sono in programma nel mese di settembre e ottobre. In tutti questi eventi sono presenti come relatori l’Avv. Lorenzo Fantini – Giuslavorista e consulente aziendale, già dirigente presso il Ministero del Lavoro e Presidente del Casellario Centrale Infortuni INAIL, l’Avv. Rolando Dubini – Avvocato del foro di Milano, penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’Ing. Federico Maritan, Direttore Tecnico di Vega Formazione e Vega Engineering.

Nel corso del seminario, gli oltre 3000 partecipanti hanno sottoposto numerosissime domande, a cui i relatori stanno dando riscontro. Raccogliamo in questa news, prima di una serie, una parte delle domande e relative risposte, auspicando possano essere utili a tutti coloro che sono interessati all’argomento.

DOMANDARISPOSTA
Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?Al momento non è nota una data in cui l’Accordo verrà pubblicato ed entrerà in vigore: è prevedibile tuttavia che la sua pubblicazione avverrà tra settembre e ottobre.
Come garantire che un corso “interaziendale” sulla sicurezza, come sono spesso quelli organizzati da enti di formazione, fornisca anche una formazione dedicata e specifica per il lavoratore e l’azienda in cui svolge la sua attività?In effetti, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non modifica quanto già previsto dall’Accordo del 21/12/11 (ma ancor prima dal D.Lgs. 81/08) relativamente alla specificità della formazione dei lavoratori, che deve sempre essere adattata alla realtà aziendale, ai rischi effettivi e alle misure di sicurezza che i lavoratori dovranno mettere in atto durante il lavoro presso la propria azienda. Pertanto, i corsi “interaziendali”, esattamente come accade ora, potranno essere svolti ma avranno, in genere, la necessità di essere integrati con una formazione specifica in cui verranno illustrate i rischi e le misure di sicurezza previste dall’azienda.
Il soggetto formatore e il docente possono coincidere?No, l’ente che organizza il corso (cioè il soggetto formatore) non coinciderà mai con il docente, salvo nel caso in cui sia il datore di lavoro a organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti ed, essendo in possesso dei requisiti del formatore, svolga anche direttamente la docenza.
Un formatore-docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 può svolgere docenze per lavoratori, preposti e dirigenti, direttamente all’interno di un’azienda, senza il supporto di un soggetto formatore?In questo caso il formatore-docente, avendo i requisiti previsti dal D.I. 6/3/13, potrà svolgere la funzione di “docente” ma non potrà invece organizzare il corso, ossia svolgere la funzione di “soggetto formatore”: quest’ultima potrà essere svolta dal datore di lavoro (solo ed esclusivamente verso i propri lavoratori, preposti e dirigenti) o da uno dei soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo.
Per poter erogare la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, con il nuovo Accordo occorrerà essere soggetto formatore accreditato?Il nuovo Accordo sulla sicurezza prevede che i corsi normati dallo stesso vengano erogati da soggetti formatori che rientrano nelle categorie dei soggetti “istituzionali” o “accreditati” o “altri soggetti”. Per ogni categoria sono indicate precisamente le caratteristiche. Escludendo gli enti “istituzionali” e gli “altri soggetti”, un privato che intende erogare formazione deve essere un ente di formazione accreditato a livello regionale. Quindi, con il nuovo Accordo, a differenza dell’Accordo del 21/12/11, la formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti non potrà essere organizzata da “chiunque”, ma solo da soggetti rientrati nelle categorie sopra indicate. Rimane la possibilità per il datore di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso Accordo.
Se il corso per lavoratori, preposti e dirigenti è organizzato direttamente dal Datore di lavoro, la docenza deve essere fatta da lui stesso o può affidarsi ad un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013?Se il datore di lavoro è in possesso dei requisiti del formatore sulla sicurezza previsti dal D.I. 6/3/13 può svolgere direttamente la docenza. In caso contrario dovrà far erogare la formazione da docenti qualificati ai sensi del suddetto decreto.
Il RSPP, interno o esterno, può svolgere direttamente i corsi di formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti dell’azienda per la quale ricopre il ruolo di RSPP?Se il RSPP dell’azienda possiede i requisiti del docente previsti dal D.I. 6/3/13 potrà svolgere tale funzione nei corsi organizzati dal datore di lavoro per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.
È previsto il mutuo riconoscimento tra enti di formazione accreditati?Il nuovo Accordo chiarisce che l’attestato emesso da un ente accreditato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il datore di lavoro, in qualità di persona esperta che utilizza specifiche attrezzature (es. carrello elevatore), può erogare la formazione per l’abilitazione al loro uso, sempre in riferimento ai propri lavoratori interni?Il datore di lavoro non può organizzare la formazione all’uso delle attrezzature elencate nell’Accordo, nemmeno nei confronti dei propri lavoratori (tale possibilità è concessa solo per la formazione sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti).
Entro quando va erogata la formazione ai lavoratori con il nuovo Accordo? Il precedente Accordo del 21/12/11 indicava 60 giorni dalla data di assunzione.Nella bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non si fa alcun riferimento al termine di 60 giorni entro il quale deve essere erogata la formazione ai lavoratori. Va precisato che anche l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, con tale indicazione, non vuole (né potrebbe) derogare al termine di svolgimento della formazione prima dell’inizio delle attività previste dalla mansione del lavoratore, come previsto dal D.Lgs. 81/08 (e ribadito in molte sentenze e pacificamente confermato dalla giurisprudenza), ma tale termine di 60 giorni va inteso come il tempo entro il quale può essere conclusa la formazione svolta secondo le regole (modalità, durate, etc.) previste dallo stesso Accordo. Probabilmente il legislatore, accortosi della confusione derivante da un’errata lettura di tale indicazione legislativa, ha deciso di non riproporla nel nuovo Accordo. Di conseguenza, secondo la bozza del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, la formazione dei lavoratori dovrà essere svolta secondo le indicazioni dello stesso Accordo prima di adibire il lavoratore alle attività previste dalla sua mansione.
Un’azienda con un datore di lavoro e un delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08, quali corsi di formazione deve prevedere per queste figure?Il datore di lavoro dovrà essere formato come datore di lavoro, il delegato dovrà essere formato in base al ruolo determinato dalla sua delega (dirigente o preposto). Ricordiamo che il datore di lavoro non può delegare alcuni suoi obblighi, pertanto un delegato non potrà mai essere delegato come “datore di lavoro”.
Se il datore di lavoro ha già partecipato a corsi di formazione, questi possono essere considerati validi dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo? Oppure dovrà effettuare l’aggiornamento di 6 ore o integrare le ore fino a raggiungere le 16 ore?Salvo modifiche, la bozza definitiva prevede che il datore di lavoro sia esonerato dalla partecipazione al corso per datore di lavoro previsto nel nuovo Accordo nel caso abbia svolto formazione per RSPP, ASPP, Coordinatore per la Sicurezza, DL SPP o dirigente secondo gli Accordi attualmente in vigore.
Se il datore di lavoro è anche RSPP deve fare comunque il corso da 16 ore per datore di lavoro o basta la formazione da datore di lavoro-RSPP (DLSPP)?La formazione per datore di lavoro è obbligatoria per tutti i datori di lavoro. Se il datore di lavoro vuole svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP o Datore di Lavoro RSPP) dovrà svolgere anche la formazione specifica prevista dal nuovo Accordo per questo ruolo.
Il Datore di lavoro può essere formato internamente dal proprio RSPP che ha le qualifiche da formatore? Oppure deve formarsi presso un ente accreditato?I corsi di formazione per datore di lavoro non possono essere organizzati in azienda, ma solo dai “soggetti formatori” individuati dal nuovo Accordo. Il datore di lavoro può organizzare solo i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda, non gli altri corsi previsti dal nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza.
Se il datore di lavoro coincide con il CDA di un’azienda, tutto il CDA dovrà fare la formazione?Se l’assetto aziendale prevede più datori di lavoro, tutti i datori di lavoro devono svolgere la formazione per loro obbligatoria.
I corsi base attuali per i preposti di 8 ore continueranno a valere?Sì, il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede che i corsi svolti secondo i precedenti Accordi rimarranno validi.
La formazione Preposto non sarà più possibile in E-learning ma solo in modalità videoconferenza sincrona?Sì. Il nuovo Accordo conferma l’equiparazione della formazione in videoconferenza sincrona alla formazione in aula fisica.
Il nuovo Accordo contiene informazioni in merito alla formazione dei RLS?Il nuovo Accordo non dà indicazioni in merito alla formazione del RLS. Al momento pertanto il riferimento per la formazione del RLS è il solo art. 37 del D.Lgs. 81/08, che rimanda alla contrattazione collettiva per l’eventuale ulteriore definizione dei contenuti e modalità di svolgimento della formazione del RLS. Quindi, il RLS potrà essere formato e aggiornato mediante corsi in modalità elearning solo se il CCNL applicato nella sua azienda lo consente.
Chi ha già frequentato il corso per spazi confinati deve aggiornarsi dopo 5 anni o deve fare aggiornamento entro un certo limite di tempo dall’entrata in vigore del nuovo Accordo?La bozza del nuovo Accordo prevede che siano considerati validi i corsi per addetti ai lavori in spazi confinati con un programma conforme a quello indicato nel nuovo Accordo. Qualora tale formazione non possa essere ritenuta valida, i lavoratori dovranno effettuare nuovamente il corso di formazione entro 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza.
Il test finale di un corso deve essere fatto durante le ore di formazione o in aggiunta alla durata minima?Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza prevede esplicitamente i casi in cui le verifiche di apprendimento devono essere svolte oltre l’orario minimo previsto per i corsi: in particolare, dovranno essere svolte oltre l’orario del corso le verifiche di apprendimento dei moduli A, B, moduli di specializzazione SP e C, nonché per i corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro.
Il non superamento di un test (ad esempio risposte esatte a meno del 70% delle domande da parte di un lavoratore), cosa comporta?Il nuovo Accordo prevede obbligatoriamente una verifica di apprendimento per tutti i corsi di formazione. Nel caso dei corsi per lavoratori, il nuovo Accordo prevede una verifica di apprendimento svolta mediante test a risposta multipla che viene considerato superato quando il partecipante ha risposto correttamente ad almeno il 70% delle domande. Ovviamente, la verifica non è considerata superata quando il partecipante non risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande e pertanto, in tal caso, non potrà essere emesso alcun attestato di frequenza al corso svolto.

SEMINARIO “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ”

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