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LA REALTÀ VIRTUALE È UN VALIDO METODO DI APPRENDIMENTO? RISPONDE IL MINISTERO DEL LAVORO TRAMITE UN INTERPELLO

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L’evoluzione tecnologica offre nuove metodologie di insegnamento e apprendimento nei più disparati ambiti, compreso quello della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento di interpello n. 3/2024 elaborato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro esplora la possibilità di integrare la realtà virtuale in tali percorsi formativi. Questa iniziativa prende spunto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, che insiste sulla necessità di una formazione adeguata per i lavoratori in tema di sicurezza e salute.

Vediamo di seguito in dettaglio i contenuti dell’Interpello n. 3/2024 del 13 maggio 2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali…

QUESITO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

L’Università degli Studi di Siena ha proposto un quesito riguardante l’adozione della realtà virtuale come strumento per l’apprendimento e la verifica finale nei percorsi formativi obbligatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale proposta si colloca in un contesto normativo recentemente aggiornato dal decreto legge n. 146/2021 e dall’articolo 20 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, che vedono nell’innovazione tecnologica un potenziale strumento di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il quesito posto dall’Università è così posto: “Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell’art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

L’ANALISI DELLA COMMISSIONE SUL CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 37 del Testo unico sulla sicurezza e gli accordi successivi stabiliscono chiaramente i requisiti minimi, la durata e le modalità di formazione e di verifica finale di apprendimento. L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 promuove un approccio interattivo nell’apprendimento, suggerendo un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni teoriche e pratiche, e incoraggiando l’uso di e-learning e altre metodologie di apprendimento innovative.

Anche l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 prevede al punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti per RSPP/ASPP oltre che i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

Il decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, infine, introduce misure per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Specificatamente, permette all’INAIL di promuovere protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, come robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio dei luoghi di lavoro e dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata.

In questo quadro, la realtà virtuale potrebbe integrarsi come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08?

LA CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione sottolinea la necessità di attendere l’adozione del nuovo accordo sulla formazione, come previsto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, riconosce l’importanza di mantenere gli standard attuali nell’ambito degli accordi esistenti fino all’introduzione del nuovo Accordo che possa includere esplicitamente tecnologie come la realtà virtuale.

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