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NORMA UNI 11903: REQUISITI ADDETTO CENSIMENTO AMIANTO

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Il 21 aprile 2023 è stata pubblicata la norma Uni 11903:2023 “Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”. Alla sua elaborazione hanno contribuito i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail con i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit).

Il documento definisce i requisiti dei soggetti che si occupano del censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici, nelle macchine e negli impianti, ai sensi della norma Uni 11870.

L’AMIANTO E IL SUO CENSIMENTO

Visti gli effetti negativi dimostrati delle fibre di amianto per la salute dell’uomo, con la legge 257/1992 in Italia è stato introdotto il divieto di produzione e utilizzo di beni contenenti amianto, mentre non c’è l’obbligo di rimozione degli stessi se già realizzati e in opera. Essendo stato molto diffuso l’utilizzo dell’amianto negli anni, oggi i MCA sono ancora molto presenti negli ambienti di vita e di lavoro.

Il 14 luglio 2022 è stata pubblicata la norma Uni 11870 “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti” con l’intento di individuare uno specifico percorso metodologico, che comprende e descrive le diverse fasi che vanno dall’individuazione degli addetti al censimento e dalle attività preliminari, fino alla definizione del piano di campionamento, alla realizzazione del censimento e all’elaborazione dei dati con la redazione della relazione finale.

L’ADDETTO AL CENSIMENTO MCA

Con la norma Uni 11903 pubblicata ad aprile 2023 si è voluto definire nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento e che eseguono, quindi, le attività descritte nella UNI 11870.

Le attività di censimento dei MCA devono essere infatti svolte da personale adeguatamente qualificato per garantire una corretta individuazione dei materiali, salvaguardando l’adeguatezza e l’efficacia di tutte le azioni successive, tra le quali la messa in sicurezza, la valutazione del rischio, la bonifica, e lo smaltimento.

Con la norma Uni 11903 vengono quindi specificati i requisiti del personale che deve svolgere il censimento, in termini di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.

COMPITI DELL’ADDETTO AL CENSIMENTO MCA

I compiti dell’addetto al censimento dei materiali contenenti amianto si possono riassumere in:

  • Programmazione delle attività preliminari, compresi eventuali sopralluoghi;
  • Raccolta e analisi delle informazioni reperite:
  • Individuazione degli elementi per procedere al censimento dei MCA;
  • Definizione del laboratorio e delle tipologie di analisi da svolgere sui materiali con sospetta presenza di amianto;
  • Analisi dei rischi legati alle varie fasi del censimento;
  • Esecuzione del censimento;
  • Redazione di una relazione finale.

CONOSCENZE E ABILITÀ DELL’ADDETTO AL CENSIMENTO MCA

Risulta chiaro che il soggetto addetto al censimento dei MCA che deve svolgere le mansioni sopra elencate, deve possedere un certo grado di conoscenze e abilità che la norma stessa va ad elencare in modo puntuale per ciascun compito. Ogni fase deve essere svolta dall’addetto al censimento con un livello di autonomia e responsabilità tale da riuscire a gestire e sorvegliare le attività anche a fronte di cambiamenti imprevedibili e deve essere in grado di esaminare e sviluppare sia le proprie prestazioni che quelle degli altri.

REQUISITI DELL’ADDETTO AL CENSIMENTO MCA

L’addetto al censimento dei materiali contenenti amianto deve essere in possesso di titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver effettuato almeno 16 ore di formazione specifica negli ultimi 3 anni e possedere adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dimostrare di avere un’esperienza professionale nel ruolo di almeno 2 anni negli ultimi 10 anni.

Per il mantenimento dei requisiti sono previsti:

  • L’aggiornamento di almeno 4 ore ogni 2 anni che permetta all’addetto al censimento di MCA di rimanere informato sulle evoluzioni tecniche, scientifiche e normative in materia di amianto
  • La dimostrazione di aver eseguito almeno un censimento nei 2 anni

La norma precisa infine che il soggetto che effettua il censimento MCA deve agire nel rispetto dell’integrità professionale, del codice etico e deontologico.

APPROFONDIMENTO

Con il D.M. del 06/09/1994 è stata disciplinata la figura del Responsabile del Rischio Amianto, obbligatoria in strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca qui.

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