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Autocertificazione requisiti professionali tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici

La normativa vigente prevede che per il rilascio della certificazione energetica degli edifici sia necessario incaricare un tecnico abilitato, cioè un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero o associato e che risponde almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del DPR 75/2013.

QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE UN TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?

Il tecnico abilitato deve possedere in alternativa:

  • un titolo di studio di cui art. 2 comma 3 del D.P.R. 75/2013, nonché ad essere iscritto al relativo ordine/collegio professionale ed essere abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente;
  • un titolo di studio di cui art. 2 comma 4 del D.P.R. 75/2013, nonché di essere in possesso dell’attestato di formazione al corso previsto dall’allegato I del DPR 16 aprile 2013, n.75.

QUALI SONO LE CLASSI DI LAUREA PREVISTE DAL D.P.R. 75/2013?

Riportiamo di seguito l’estratto del Decreto con elencati i titoli di studio previsti.

Nell’articolo 2 comma 3 del D.P.R. 75/2013 i titoli di studio sono i seguenti:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28,  LM-30,  LM-31,  LM-33,  LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 16 marzo  2007,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
  • diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti  indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica  ed  energia’  articolazione  ‘energia’,  indirizzo   C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’  articolazione  ‘elettrotecnica’,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei  seguenti  indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,  n. 1222, e successive modificazioni;  
  • diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e  territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero  diploma di geometra;
  • diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’ articolazione ‘gestione dell’ambiente e del territorio’, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 88, ovvero diploma di  perito agrario o agrotecnico“.

Nell’articolo 2 comma 4 del D.P.R. 75/2013 i titoli di studio sono i seguenti:

  • titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione  di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 157 del 9 luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica  conseguita  nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S,  29/S,  30/S,  32/S,  35/S,  37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 2004;  
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo  2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
  • diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

COME EFFETTUARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?

Vega Engineering rende disponibile un modulo di autocertificazione con cui il tecnico abilitato alla certificazione degli edifici dichiara di possedere i requisiti per lo svolgimento di tale professione in conformità al DPR 75/2013.

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