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RINVIO ADOZIONE NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: COSA FARE?

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In una precedente news avevamo parlato delle rilevanti modifiche apportate al D. Lgs 81/08 dalla Legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021.

L’argomento era anche stato trattato in due edizioni di un seminario, ora disponibile gratuitamente nella piattaforma elearning di Vega Formazione: per vedere il seminario gratuito CLICCA QUI.

Tra le varie modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro dalla Legge 215/2021 una in particolare prevedeva, entro il 30 giugno 2022, l’adozione di un nuovo Accordo Stato Regioni che accorpasse e modificasse gli accordi vigenti in materia di formazione dei lavoratori.

Ma cosa ne è del nuovo accordo previsto dalla Legge 215/2021? Verrà effettivamente adottato entro il 30 giugno? Vediamo di fare chiarezza.

CI SONO NOVITÀ PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Sicuramente non si riuscirà ad approvare un nuovo accordo entro il 30 giugno 2022, quindi per fare chiarezza è bene precisare subito che in assenza di un nuovo Accordo Stato Regioni, per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro resta in vigore quanto previsto dalla normativa vigente.

Ricordiamo che l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 215/2021, prevede: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Come detto sopra, però, il nuovo accordo previsto entro il 30 giugno 2022 nell’immediato non verrà adottato ed è presumibile che si dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di vedere realizzati l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi vigenti sopra citati.

COME ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN ASSENZA DEL NUOVO ACCORDO?

Chiarito, quindi definitivamente, che entro il 30 giugno 2022 non ci sarà un nuovo accordo, tale data non implica in alcun modo l’entrata in vigore di obblighi legati nuovo accordo.

I nuovi obblighi formativi introdotti dalla nuova formulazione del D. Lgs. 81/08 decorreranno dalla data di adozione del nuovo accordo che ne definirà le nuove modalità.

Fino ad allora, per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, restano in vigore la periodicità e i contenuti previsti dagli accordi esistenti.

E PER LA FORMAZIONE IN E-LEARNING E VIDEOCONFERENZA?

Anche in questo caso nulla cambia e a tal proposito ricordiamo che recentemente, come da noi comunicato in una precedente news, l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha riconosciuto l’equiparazione tra formazione in aula e Videoconferenza (FAD sincrona).

Per la formazione in E-Learning, invece, resta in vigore quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 che prevede, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona).

È bene precisare che l’art. 9-bis sopra citato, introdotto con la conversione in legge del D.L. 24/2022, precisa che la formazione sulla sicurezza “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.

Pertanto il nuovo articolo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità, quali appunto elearning (FAD asincrona), né fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona).

DOCUMENTI UTILI: LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA E IN ELEARNING AIESIL

Per approfondire i temi della Formazione in Videoconferenza e E-Learning, scarica gratuitamente dalla banca dati di Vega Engineering i documenti pubblicati da AIESiL (Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente):

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