CONSEGNA GREEN PASS ALL’AZIENDA: ECCO L’INFORMATIVA PRIVACY
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Il Decreto Legge n. 127/2021 ha introdotto in Italia l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Abbiamo già ampiamento affrontato e approfondito il tema, mettendo anche a disposizione sul nostro sito:
- un esempio di procedura per i controlli del Green Pass in azienda
- il fac simile di incarico per gli addetti ai controlli del Green Pass in azienda
Con la Legge n. 165 del 19/11/2021 è stato convertito il Decreto Legge n. 127/21, con alcune modifiche, sia nell’ottica di semplificare le modalità di controllo, sia introducendo alcune correzioni e precisazioni.
Vediamo nel dettaglio le novità sul green pass introdotte da questo ultimo (per il momento) atto legislativo sul green pass.
IL LAVORATORE PUO’ CONSEGNARE IL GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO
Una delle principali novità è la possibilità concessa al lavoratore di consegnare il Green Pass al datore di lavoro.
Il D.L. n. 127/2021 infatti prevedeva all’art. 1 comma 5 che:
“I datori di lavoro […], definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche […], anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni […]”.
Ora la Legge n. 165/2021 ha aggiunto al termine del suddetto comma 5 che:
“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
In sostanza il lavoratore può consegnare copia della certificazione verde al proprio datore di lavoro, senza avere più la necessità di subire alcun controllo all’ingresso in azienda, fino alla fine della validità del Green Pass.
Questa semplificazione, prevista all’art. 1 per le aziende del settore pubblico, è poi replicata all’art. 3 per le aziende del settore privato.
CONSEGNA GREEN PASS E PRIVACY: COSA FARE? ECCO L’INFORMATIVA PRIVACY DA CONSEGNARE AI LAVORATORI…
Inutile evidenziare che questa novità legislativa cozza con quanto, finora, era stato detto e raccomandato sulla gestione del green pass da parte dell’azienda.
Si evidenzia come sul punto, il Garante della Privacy abbia inoltrato al Parlamento e al Governo una “segnalazione” sul Disegno di Legge di conversione del D.L. 127/2021, indicando le seguenti criticità:
- L’esenzione dei controlli sul Green Pass a fronte della consegna della certificazione verde potrebbe determinare l’elusione delle finalità di sanità pubblica: ossia accertare attraverso le verifiche la persistenza della validità del Green Pass. La variabilità della condizione sanitaria di un soggetto imporrebbe ripetute verifiche.
- La consegna del Green Pass al datore di lavoro potrebbe determinare un trattamento dei relativi dati non proporzionato in quanto non funzionale alle finalità perseguite.
- La conservazione di copia del Green Pass violerebbe il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento.
- La consegna del Green Pass non garantisce il rispetto del principio di riservatezza sui dati della condizione clinica e delle scelte in ordine alla profilassi vaccinale.
Dalla data di scadenza della certificazione verde, infatti, si può evincere il presupposto in forza del quale è stata emesso lo stesso Green Pass (ossia: vaccino, tampone o guarigione).
La consegna del Green Pass al datore di lavoro, secondo il parere del Garante della Privacy, sarebbe incompatibile non solo con la disciplina protezione dati (GDPR), ma anche della normativa giuslavoristica (art. 88 Reg. Ue 2016/679; art. 113 D.Lgs. 196/2003; artt. 5 e 8 L. 300/1970 ed art. 10 D.Lgs. 276/2003).
- Il presunto consenso implicito del lavoratore che decida di consegnare copia analogica o digitale, non può ritenersi sufficiente per legittimare la conservazione del Green Pass da parte del datore di lavoro.
In attesa che la questione venga esaminata e risolta, cosa fare?
Qualora, in forza della Legge n. 165/21, il lavoratore decidesse di fornire copia del Green Pass, il datore di lavoro dovrà gestire e trattare queste informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza, secondo precise modalità e procedure finalizzate alla conformità con i principi sanciti dal Codice Privacy.
Per tale ragione, innanzitutto, il datore di lavoro deve elaborare un’Informativa Privacy sul Trattamento dei dati, in base all’articolo 13 del Regolamento 679/2016, e comunicarla agli interessati (lavoratori che forniscono copia del Green Pass). L’Informativa potrà anche venire esposta presso i luoghi di lavoro, consentendo così ai lavoratori interessati di prenderne visione.
L’Informativa Privacy sulla consegna del Green Pass dovrà riportare i dati personali trattati, che sono:
- comuni: le generalità del lavoratore, quale nome, cognome e data di nascita (art. 4 GDPR 2016/679)
- particolari (art. 9 GDPR 2016/679): i dati relativi alla salute dell’interessato (dati particolari) di cui all’art. 9 GDPR 679/2016 relativi o alla vaccinazione somministrata, o all’avvenuta guarigione da COVID -19 o al tampone
- la base giuridica del trattamento è l’adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 9 septies, comma 5, D.L. n. 52/2021, nonché al fine di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dall’art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del GDPR.
Scopri il fac simile di Informativa Privacy sul controllo e consegna del Green Pass da parte del lavoratore: CLICCA QUI!
E’ altresì opportuno che il lavoratore consegni la copia del Green Pass con atto formale, firmando quindi una dichiarazione di consegna, al fine di dimostrare chiaramente la sua volontà di rendere disponibile in azienda il proprio certificato verde.
Scopri il fac simile di dichiarazione di consegna Green Pass da parte del lavoratore alla propria azienda: CLICCA QUI!
VERIFICHE GREEN PASS AI LAVORATORI SOMMINISTRATI: SONO A CARICO DELL’UTILIZZATORE
La Legge n. 165/2021 è intervenuta anche precisando che:
“Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”.
E’ stato così chiarito che la verifica del possesso del green pass non è a carico del somministratore, sussistendo di fatto un’impossibilità pratica a svolgere tale tipo di controllo.
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