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GREEN PASS: È OBBLIGO NEI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE

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Con il Decreto Legge 21/9/21 n. 127, cosiddetto “Decreto Green Pass Lavoro”, il Governo introduce l’obbligo della Certificazione Verde per l’accesso in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Viene così esteso l’obbligo di possedere il Green Pass a tutti i lavoratori.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS NEL LUOGO DI LAVORO?

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine (attualmente previsto, salvo ulteriori spostamenti futuri) di cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, sarà richiesto, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, di esibire la Certificazione Verde (Digital Green Certificate) o Green Pass, per poter accedere ai luoghi di lavoro pubblici.

CHI DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS?

L’estensione dell’obbligo della Certificazione Verde (Green Pass) è rivolta a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private. Quindi, il Green Pass diviene obbligatorio per tutti i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.

Pertanto dal 15 ottobre 2021, i lavoratori che partecipano a corsi di formazione erogati da enti di formazione esterni all’azienda, dovranno essere in possesso del Green Pass e il soggetto formatore dovrà effettuare le verifiche previste dallo stesso Decreto Legge n. 127 del 21/9/21.

QUALI SONO I SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS?

Sono esonerati dall’obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Pertanto, per questi soggetti “esonerati” dal vaccino non è richiesto il possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro e quindi nemmeno di effettuare alcun test antigenico (tamponi).

COME VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro. Gli stessi datori di lavoro dovranno definire entro il 15/10/21 le modalità operative, ossia la procedura per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass.

Il datore di lavoro, dovrà prevedere che la verifica del possesso del Green Pass sia effettuata:

  • anche a campione
  • prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
  • individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso del Green Pass
  • con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

IL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA DEL GREEN PASS DEVE ESSERE INCARICATO?

Sì, il datore di lavoro deve individuare formalmente uno o più soggetti a cui affidare il compito di verificare la Certificazione Verde (Green Pass) dei lavoratori che accedono ai locali. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire le istruzioni all’incaricato per svolgere correttamente le attività di verifica.

IN CASO DI ATTIVITÀ IN APPALTO CHI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE?

Il controllo dovrà essere svolto sia dall’azienda Committente che dall’azienda Appaltatrice secondo le modalità definite dai rispettivi datori di lavoro.

SE IL LAVORATORE NON HA LA CERTIFICAZIONE VERDE?

Il lavoratore che al momento dell’accesso al luogo di lavoro, comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass) o che venga trovato, durante un controllo, sprovvisto di tale certificazione, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, (termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Dal quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del Green Pass, il lavoratore è sospeso dal lavoro, senza retribuzione fino alla presentazione del Green Pass o fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dell’emergenza da Covid-19.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del Green Pass, il lavoratore è sospeso per la durata corrispondente del contratto di sostituzione, fino ad un massimo di 10 giorni e non oltre il 31/12/2021. 

Il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.

SONO PREVISTE SANZIONI PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO AL LAVORO SENZA GREEN PASS?

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro e venga sorpreso senza Certificazione Verde, è prevista una sanzione amministrativa da 600 ai 1.500 euro, oltre le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.

QUALI SONO LE SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON VERIFICANO IL POSSESSO DEL GREEN PASS DA PARTE DEI LAVORATORI?

Se il datore di lavoro non mette in atto le misure organizzative per la verifica della Certificazione Verde entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.

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