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Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali

L’inail, con la circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, che ha per oggetto: “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali” ha fornito un chiarimento su quelle che sono le linee guida per la trattazione dei casi di “infortuni in itinere”, in particolare per quanto riguarda la deviazione dal percorso abituale del tragitto casa-lavoro e viceversa per ragioni personali.

COSA SONO LE DEVIAZIONI DEL PERCORSO CASA-LAVORO?

L’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

in tema di infortunio in itinere, la giurisprudenza ha ritenuto che “[…] non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità – perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività”.

UN ESEMPIO DI DEVIAZIONE DEL PERCORSO “AMMESSA”

Un esempio di deviazione ammessa e, per la quale pertanto la tutela in caso di infortunio in itinere è garantita, riguarda il caso del lavoratore che nel tragitto casa-lavoro, ha “interrotto o deviato” il normale percorso per accompagnare il proprio figlio a scuola. Tale riconoscimento (e quindi la tutela assicurativa in caso di infortunio in itinere) tuttavia è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

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