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LE NOVITA’ SULL’ECOTOSSICITA’ DEI RIFIUTI

24061

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Con la Legge n. 28 del 24 marzo 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, è stato modificato il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed è stata stabilita in sostanza la corrispondenza tra la classe di pericolo dei rifiuti H14 (ecotossico) con la classe 9 ADR.

All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

Secondo la nuova formulazione del punto 5 dell’Allegato D, come modificato dall’art. 3, comma 6, della Legge n. 28/2012, la caratteristica di pericolo H14 deve essere attribuita ai rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa per la sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose ADR per la classe 9-M6 (Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
L’ADR è l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada; esso contiene disposizioni generali e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi e disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto delle merci pericolose.
Questo criterio di classificazione è applicato dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge) fino all’adozione, da parte del Ministero dell’Ambiente di uno specifico decreto contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell’ecotossicità.

Si rimanda al sito normativa.it per visualizzare il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2 e la Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28.

Fonte: Ambiente.it

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