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EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE

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Il D.lgs. 102/2020, che abbiamo trattato in una precedente news, ha introdotto nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, in particolare si fa riferimento alle emissioni di sostanze:
Cancerogene o Tossiche per la riproduzione o Mutagene
– Di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
– Estremamente preoccupanti per il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Il D.Lgs. 102/2020 specifica che tali sostanze “devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi” e, tra gli altri obblighi, viene introdotta la verifica delle sostanze ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), attraverso l’invio di una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

QUALI SONO LE SCADENZE PER GLI STABILIMENTI CON AUA O AIA?
Per rispondere alla domanda, distinguiamo i seguenti casi:

STABILIMENTI IN ESERCIZIO AL 28 AGOSTO 2020
– Inviare la relazione, in cui si analizzano le possibili alternative alle sostanze utilizzate, considerandone i rischi e la fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione, entro il 28 agosto 2021
– Presentare una Domanda di Autorizzazione entro il 1° gennaio 2025

STABILIMENTI CON DOMANDA PER NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO PRESENTATA DOPO IL 28 AGOSTO 2020
Nell’autorizzazione verranno indicate le seguenti prescrizioni:
– Ogni cinque anni dovrà essere presentata la relazione all’autorità competente in cui si analizzano le possibili alternative alle sostanze utilizzate, considerandone i rischi e la fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione.
In caso ci sia una riclassificazione della o delle sostanze e/o miscele
– Entro 3 anni dalla riclassificazione dovrà essere presentata una nuova domanda di Autorizzazione.

QUALI SONO LE SCADENZE PER GLI STABILIMENTI CON AUTORIZAZZIONI AVG (VIA GENERALE)?
Distinguiamo i seguenti casi:

STABILIMENTI IN ESERCIZIO AL 28 AGOSTO2020
– Presentare una domanda di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) entro 3 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 120/2020 (28 agosto 2023).

STABILIMENTI CON DOMANDA PER NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO PRESENTATA DOPO IL 28 AGOSTO 2020
– Vietato l’utilizzo di sostanze e/o miscele che sono classificate Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene oltre che quelle classificate come “Estremamente Pericolose” dal REACH.
In caso ci sia una riclassificazione della o delle sostanze e/o miscele
– Entro 3 anni dalla riclassificazione dovrà essere presentata una nuova Domanda di AUA.

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